ECONOMIA FISCALITA

Impatriati: due strade per il rimborso delle maggiori imposte

Il D.lgs. 147/2015 – “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese” – all’art. 16, comma 1, ha introdotto un particolare regime agevolativo in favore dei cosiddetti lavoratori impatriati secondo il quale, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, in presenza delle condizioni richieste, il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare per l’anno d’imposta 2016 e al 50% del suo importo a partire dall’anno di imposta 2017 (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 150, lett. a), n. 2, della legge 232/2016).

Il provvedimento delle Entrate

Il provvedimento n. 85330 dello scorso 20 aprile, che contiene le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per gli impatriati ai fini del recupero dei maggiori versamenti relativi al periodo di imposta 2016, riguarda i lavoratori dipendenti, gli autonomi e i titolari di redditi d’impresa trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, in possesso dei requisiti previsti per accedere ai benefici previsti dalla legge 238/2010, i quali, invece della minore tassazione prevista per il biennio 2016-2017, hanno optato per il regime speciale dei lavoratori impatriati per il quinquennio 2016-2020.

In attuazione dell’art. 8-bis del Dl 148/2017, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime dei lavoratori impatriati, per il periodo d’imposta 2016 applicano le disposizioni previste dalla legge 238/2010, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa percepiti in tale anno sulla minor base imponibile del 20%, se si tratta di donne, e del 30% se sono uomini, al posto della tassazione sulla base imponibile del 70% prevista per i lavoratori impatriati dal citato art. 16.

 

Modificata la decorrenza

L’articolo 8-bis del Dl 148/2017, in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 147/2015 (art. 16, comma 4, secondo periodo), ha modificato la decorrenza dell’opzione, che quindi vale per il quadriennio 2017-2020 invece che per il quinquennio 2016-2020.

 

Due vie per il rimborso

Il citato provvedimento 85330 indica le modalità per il recupero delle maggiori imposte eventualmente versate per l’anno 2016, offrendo ai contribuenti che in tale periodo d’imposta hanno applicato il regime speciale previsto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 147 la possibilità di scegliere tra due diverse modalità:

  • presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 del DPR 322/1998, conservando la documentazione attestante la sussistenza dei presupposti per fruire del beneficio, se hanno regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017;
  • presentare un’istanza di rimborso in carta libera, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973, all’ufficio territoriale dell’Agenzia competente in base al proprio domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016 è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, allegando la documentazione attestante la sussistenza dei presupposti per fruire del beneficio.

Per quanto concerne tali istanze, sono valide anche quelle presentate prima del 20 aprile 2018, data di pubblicazione del provvedimento.

Un fac-simile dell’istanza è reperibile sul sito internet delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, accedendo alla sezione “Modelli da presentare agli uffici”.

 

 

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