ECONOMIA FISCALITA LAVORO

Immobili strumentali per destinazione e quote di ammortamento

La risposta n. 28 del 2019 verte sulla deducibilità delle quote d’ammortamento di immobili strumentali per destinazione, utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività commerciale dell’associazione e il trattamento fiscale dei contributi annuali degli associati, anche per la parte di questi che sarà destinata ai costi di manutenzione.

L’attività dell’associazione

L’associazione costituita dai soci Alfa S.r.l. e Beta S.r.l. come non riconosciuta senza fini di lucro, si propone  lo scopo di “promuovere e organizzare, a beneficio dei propri soci, attività ricreative collegate alla fruizione delle bellezze storiche, architettoniche, culturali ed enogastronomiche caratteristiche della città di (…) e del relativo comprensorio regionale”. L’attività dell’associazione consiste, inoltre, nel rendere disponibili ai soci, ai loro familiari e ad eventuali ospiti non accompagnati, appartamenti del tipo scelto al momento della sottoscrizione della “Domanda di ammissione” e nel fornire servizi collegati. I soci pagano una quota associativa una tantum, che varia in base alla tipologia di appartamento scelto e, annualmente, una quota periodica collegata alla dimensione degli appartamenti. L’attività svolta è considerata di natura commerciale, anche a seguito della risposta fornita dalle Entrate a un interpello dell’associazione, che nel bilancio dell’anno in cui ha iniziato l’attività e acquistato i primi appartamenti non ha imputato le quote di ammortamento dei fabbricati acquistati, ritenendoli “beni-patrimonio” e trattando allo stesso modo i successivi acquisti: lo stesso si è fatto anche nei bilanci degli anni seguenti. Successivamente, dopo l’acquisto di alcuni locali a uso deposito, nel bilancio di quell’anno è stata scorporata la quota parte di costo riferita alle aree di sedime di questi immobili strumentali, valore individuato in base a un criterio forfetario di stima pari al 20% del costo dell’immobile al netto dei costi incrementativi capitalizzati: questi immobili strumentali sono stati, quindi, assoggettati a processo di ammortamento a partire dal bilancio in questione.

La richiesta di chiarimenti

L’ente ha continuato a non ammortizzare i fabbricati a uso civile abitazione e, quindi, a non dedurre le relative quote di ammortamento, sul presupposto che il valore di bilancio non fosse superiore al presumibile valore residuo al termine della loro vita utile; il persistere della crisi del settore immobiliare, però, ha ridotto notevolmente il valore dei fabbricati.

Per questa ragione e a seguito dell’approvazione della versione aggiornata del principio contabile OIC n. 16 relativo alle immobilizzazioni materiali, l’associazione penserebbe di effettuare il processo di ammortamento dei fabbricati uso civile abitazione assumendo l’aliquota di ammortamento annua del 3%, in base a quella prevista dal decreto ministeriale 31/12/1988, ovviamente al netto del costo del terreno sottostante.

Dunque, la richiesta di chiarimenti riguarda:

– la deducibilità delle quote di ammortamento imputate in bilancio, ai fini IRES e IRAP, per i fabbricati nei quali dichiara di svolgere la propria attività;

– la irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, delle contribuzioni annuale effettuate annualmente dai soci una tantum, a seguito del trattamento contabile che si intende adottare.

Le quote di ammortamento sono deducibili

Riguardo al primo quesito, presupponendo che gli immobili di proprietà dell’ente siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale e fatto salvo il rispetto dei principi contabili, secondo l’Agenzia l’istante può dedurre dal reddito d’impresa (art. 102 del TUIR) le relative quote di ammortamento, imputando tali costi al conto economico, secondo corretti principi contabili (art. 109, comma 4, del TUIR). In sostanza, le quote di ammortamento relative agli immobili uso civile abitazione oggetto di istanza, se iscritte in bilancio in applicazione di corretti principi contabili sono deducibili dal reddito d’impresa, “nel presupposto che i medesimi beni siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività commerciale dell’associazione”.

Per la parte delle quote annuali versate dagli associati destinate a coprire i futuri costi per manutenzioni cicliche di natura ordinaria, l’associazione afferma che si tratta di interventi eseguiti dopo un certo numero di anni dal momento iniziale di utilizzo dei beni, con maturazione del relativo costo in più esercizi, e che l’accantonamento al relativo fondo, considerato indeducibile sia ai fini IRES che IRAP, è stato effettuato ogni anno secondo il principio di competenza; le quote annuali versate, compresa la parte destinata a coprire i costi per le manutenzioni, sono state contabilizzate tra i ricavi di conto economico. A parere delle Entrate le contribuzioni in questione rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 85, comma 1, lettera a), del TUIR, secondo il quale sono considerati ricavi i corrispettivi “delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”, considerato che sono dirette, in pratica, “a remunerare il godimento dell’appartamento assegnato a ciascun socio e il complesso delle prestazioni garantite” dall’associazione, a prescindere dalle modalità con le quali le somme verranno impiegate. Le quote annuali, pertanto, ai fini delle imposte sui redditi dovranno continuare a rilevare come ricavi ai sensi dell’art. 109, comma 3, del TUIR.

Le contribuzioni annuali degli associati, quindi, anche per la parte che sarà eventualmente destinata ai costi per la manutenzione ordinaria degli immobili in argomento dovranno continuare a rilevare, ai fini delle imposte sul reddito, come ricavi.

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