FISCALITA LAVORO

Immobile ereditato locato e quote residue della detrazione per lavori straordinari

Una contribuente fa presente che il proprio genitore, deceduto, ha beneficiato dal 2015 al 2021 della detrazione per lavori straordinari eseguiti sull’appartamento del quale era proprietario e di essere subentrata, per successione legittima, nella proprietà dell’immobile. La signora, attualmente unica intestataria di tutte le utenze, precisa che l’appartamento è a sua disposizione, ad uso del figlio studente ed è stato parzialmente e temporaneamente locato a terzi.

Chiede di sapere se, in qualità di erede, possa beneficiare delle 3 quote residue della detrazione spettanti al padre.

Le previsioni normative

L’articolo 16­bis del TUIR, secondo periodo del comma 8, stabilisce che in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede “che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. Con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico, un’analoga disposizione è contenuta nell’articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, in base al quale in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’immobile residenziale sul quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’immobile; in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

La conferma dalla prassi

Con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E l’Amministrazione finanziaria ha poi ribadito (e chiarito) che:

• la variazione della titolarità dell’immobile oggetto degli interventi agevolabili prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite e per stabilire chi possa fruire della quota di detrazione relativa a un anno va individuato il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno;

• in caso di acquisizione dell’immobile per successione le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, ovvero a chi abbia la immediata disponibilità del bene a prescindere dall’averlo adibito ad abitazione principale. Se l’immobile è locato la detrazione non spetta, poiché l’erede proprietario non ne può disporre;

• la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere “per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento” e quindi, se l’immobile ereditato è locato o concesso in comodato d’uso anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità;

• la condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve verificarsi non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.

Quando l’erede non ha diritto alla detrazione

Nella risposta 594/2022 l’Agenzia delle entrate, richiamando la prassi citata, spiega che l’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni nei quali non detiene l’immobile direttamente perché, ad esempio, lo ha affittato o concesso in comodato; potrà invece beneficiare delle eventuali rate residue di competenza al termine del contratto di locazione o di comodato.

In sostanza, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione per l’anno in cui l’immobile ereditato è locato anche solo per una parte dell’anno: lo stesso dicasi anche nei casi in cui sia affittata anche solo una parte dell’immobile, considerato che la normativa e la prassi richiamata prescrivono che ai fini del trasferimento delle quote di detrazione all’erede, la detenzione materiale e diretta prevista deve sussistere per tutto il periodo d’imposta e con riferimento all’intero immobile.

Nel caso prospettato, dunque, la signora non potrà detrarre l’importo pagato per le rate di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente anche solo per una parte di tale anno, ma potrà beneficiare delle eventuali rate residue al termine del contratto di locazione.

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