CASSAZIONE

Il rifiuto di firma del destinatario e gli obblighi dell’agente notificatore

Tributi – Notifica – Rifiuto del coniuge convivente a firmare – Obbligo a procedere – Ex articolo 140 cpc – Regolarità – Rifiuto – Nullità

Nell’ordinanza n. 10805 del 21 aprile 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla regolarità della notifica quando la persona diversa dal destinatario dell’atto si rifiuta di firmare, affermando la nullità dall’atto, in considerazione del fatto che la notifica effettuata presenta delle irregolarità

procedurali non sanabili. Nella vicenda odierna, infatti, il riquadro relativo alla casella che recita “Consegnandola in assenza del contribuente” non era stato contrassegnato, con conseguente nullità della notifica dell’atto, presupposto che ha il potere di invalidare tutti gli atti successivi della riscossione. Pertanto, la Corte non ha potuto ritenere valida la procedura di notificazione seguita, poiché in costanza di rifiuto opposto da persona diversa dal destinatario il messo doveva procedere ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. che, in caso di irreperibilità del destinatario o rifiuto a ricevere l’atto, obbliga l’ufficiale giudiziario a depositare la copia dell’atto presso la casa comunale, affiggere l’avviso di deposito e inviare al destinatario una raccomandata con la quale lo avvisa del deposito.

Una volta compiute tutte e tre tali formalità la notifica può dirsi perfezionata per il notificante. L’osservanza della procedura ai sensi di quest’ultimo articolo è in ogni caso dovuta, essendo normativamente prescritto che solo il rifiuto del destinatario possa assumere rilevanza ai fini della regolarità della notificazione.  

La recente giurisprudenza sull’argomento ricorda l’ordinanza 25422/2022 e la sentenza a SS.UU. 10012 depositata il 15 aprile 2021, nelle quali sono affermati alcuni importanti principi in materia di impugnazione di atti della riscossione e di notifiche degli stessi.

In primo luogo viene ribadito il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi, determinando la nullità degli stessi: il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Si legge infatti nella sentenza delle SS.UU. che “… In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” (v. Cass., 1144/2018, e Cass., SS.UU., 5791/2008)”.

Quanto alla notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento (o altro atto della riscossione), viene quindi privilegiato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “… In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’ avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.

 Inoltre, sempre sulle conseguenze dell’argomento, sarà utile ricordare anche l’ordinanza 10543/2019, che affermava un particolare principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell’atto e consegnatario (pur se dichiaratosi convivente) non possono presumersi dall’attestazione dell’agente notificatore. Gli Ermellini hanno ricordato che a mente dell’art. 139 c.p.c. la persona che riceve l’atto, trovandosi in particolari rapporti con il destinatario, dà per ciò stesso affidamento che quest’ultimo venga successivamente edotto dell’avvenuta notificazione, salva prova del contrario da parte del destinatario medesimo: in assenza del destinatario nella casa di abitazione nel Comune di residenza, la consegna può essere effettuata a persona di famiglia.

Nella buona sostanza opera una presunzione di ricezione che deriva dalla circostanza che il familiare convivente consegni l’atto al destinatario. Presunzione che, secondo la Corte, opera solo nell’abitazione dove è fissata la residenza del contribuente. In conclusione, quindi, non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto, dovendo invece trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza (v. Cass. n. 7830/2015).

Tanto premesso e tornando alla vicenda in dibattimento, un contribuente riceveva notificazione di intimazione di pagamento fondata su una cartella di pagamento. L’interessato si rivolgeva alla giustizia tributaria obiettando la nullità dell’intimazione per mancata notifica della cartella, ma la CTP ne rigettava il ricorso mentre la CTR lo accoglieva in parte ma accertava la regolarità della notifica, evidenziando che la copia era stata ritirata dalla moglie del contribuente che si era soltanto rifiutata di sottoscrivere la relata.

Il contribuente si rivolgeva alla Cassazione, deducendo fra i motivi di ricorso essenzialmente l’inosservanza della procedura di notifica, essendo normativamente prescritto che solo il rifiuto del destinatario possa assumere rilevanza ai fini della regolarità della notificazione.

Per gli Ermellini la doglianza è fondata e sul punto osservano che “…Dalla relazione di notificazione della cartella di pagamento, costituente il presupposto dell’intimazione oggetto di impugnazione, notificazione, come detto, riprodotta nel corpo del ricorso, emerge che – non è contrassegnato il riquadro relativo alla casella che recita: “Consegnandola in assenza del contribuente”; – la “moglie convivente” del contribuente “si rifiuta di firmare”. 2.2. In ragione di quanto precede, ed in particolare della dicitura: “Si rifiuta di firmare”, la suddetta “moglie convivente” ha espressamente ricusato di ricevere la notifica, senza peraltro che, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, il tenore letterale della relata consenta di affermare che la medesima abbia comunque ricevuto il piego. 2.3. Pertanto, a fronte dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ. secondo cui, “se il destinatario non viene trovato in uno d[ei] luoghi [ove deve essere ricercato], l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”, nella specie, trova applicazione l’art. 140 cod. proc. civ., secondo cui, “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. Invero, come detto, ricorre l’ipotesi del “rifiuto”. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata e cassata senza rinvio”.

Corte di Cassazione – Ordinanza 21 aprile 2023, n. 10805

sul ricorso iscritto al n. 4425/2020 R.G. proposto da:

 (Omissis) elettivamente domiciliato in ROMA VIA (Omissis) presso lo studio dell’avvocato (Omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato (Omissis)

 –ricorrente

contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

-intimata

avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA-SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA n. 2162/2019 depositata il 17/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME.

RILEVATO CHE

1. In data 23 dicembre 2012, (Omissis) riceveva notificazione di intimazione di pagamento n. 09420129014360531000 per la complessiva somma di euro 185.822,71 quanto all’anno di imposta 1996 in riferimento ai ruoli 804 del 2003 e 847 del 2003. L’intimazione era fondata sulla cartella di pagamento n. 09420031003354242000.

2. Proponeva impugnazione il contribuente eccependo la nullità dell’intimazione per mancata notifica della cartella.

3. La CTP di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1147/03/2014, rigettava il ricorso.

4. Proponeva appello il contribuente e la CTR della Calabria, con la sentenza impugnata, accoglieva in parte il gravame, relativamente al calcolo degli interessi.

In particolare, la CTR così motivava: “La notifica della cartella appare del tutto rituale. Dalla fotocopia prodotta e non contestata dal contribuente si deduce infatti che la copia è stata ritirata dalla moglie del contribuente che si è soltanto rifiutata di sottoscrivere la relata. Di conseguenza la notifica appare corretta e conforme alla normativa vigente.

5. Propone ricorso per cassazione il contribuente con un unico motivo. L’Agenzia delle entrate-Riscossione resta intimata.

CONSIDERATO CHE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 138, 139 e 140 cod. proc. civ.

1.1. Le considerazioni della CTR sono smentite dalle evidenze documentali, poiché è indubitabile che la consegna del plico non è mai avvenuta.

La circostanza assunta a fondamento della decisione, ossia la consegna dell’atto presupposto alla moglie del contribuente, nonostante il rifiuto della medesima di sottoscrivere l’atto, risulta incontestabilmente esclusa dalla relata di notificazione depositata dall’agente della riscossione: come emerge da detta relata (riprodotta per autosufficienza a pagina 5 del ricorso), “il messo notificatore non attesta di aver consegnato alla moglie del contribuente la cartella stessa, circostanza[,] questa[,] emergente dalla mancata apposizione del contrassegno alla casella: ‘Consegnandola in assenza del contribuente’”.

Risulta quindi smentita la regolarità della notificazione, atteso che, in costanza di rifiuto opposto da persona diversa dal destinatario, il messo avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.

L’osservanza della procedura ai sensi di quest’ultimo articolo era in ogni caso dovuta, essendo normativamente prescritto che solo il rifiuto del destinatario possa assumere rilevanza ai fini della regolarità della notificazione.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

2.1. Dalla relazione di notificazione della cartella di pagamento, costituente il presupposto dell’intimazione oggetto di impugnazione, notificazione, come detto, riprodotta nel corpo del ricorso, emerge che – non è contrassegnato il riquadro relativo alla casella che recita: “Consegnandola in assenza del contribuente”; – la “moglie convivente” del contribuente “si rifiuta di firmare”.

2.2. In ragione di quanto precede, ed in particolare della dicitura: “Si rifiuta di firmare”, la suddetta “moglie convivente” ha espressamente ricusato di ricevere la notifica, senza peraltro che, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, il tenore letterale della relata consenta di affermare che la medesima abbia comunque ricevuto il piego.

2.3. Pertanto, a fronte dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui, “se il destinatario non viene trovato in uno d[ei] luoghi [ove deve essere ricercato], l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”, nella specie, trova applicazione l’art. 140 cod. proc. civ., secondo cui, “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. Invero, come detto, ricorre l’ipotesi del “rifiuto”.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata e cassata senza rinvio.

3.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, questa Suprema Corte è abilitata a decidere definitivamente la causa, accogliendo il ricorso introduttivo del giudizio, in ragione dell’omessa rituale notificazione della cartella di pagamento al contribuente.

3.2. L’esito del giudizio comporta, in punto di spese, che, compensate quelle dei gradi di merito, l’Agenzia delle entrate Riscossione sia condannata a rifondere al contribuente quelle del grado di legittimità, liquidate, secondo tariffa, come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Per l’effetto, annulla e cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Condanna l’Agenzia delle entrate-Riscossione a rifondere alla contribuente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.600, oltre esborsi per euro 200, spese forfetarie in misura del 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti. Così deciso a Roma, lì 21 dicembre 2022

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