FISCALITA

Il gruppo IVA, soggetto passivo unico

Tra le novità della legge di Stabilità 2017, una riguarda le modifiche alla disciplina in materia di IVA nei gruppi societari, il gruppo IVA – appunto – un unico contribuente nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, già presente in diversi Stati Ue, che sarà l’identità fiscale delle società collegate da legami finanziari, economici e organizzativi. A partire dal 1° gennaio 2018 (solo dopo che il testo avrà superatoindenne l’iter parlamentare) i soggetti di un gruppo IVA avranno la possibilità di essere considerati, agli effetti dell’imposta, come “un unico soggetto passivo”. Tutte le operazioni effettuate da o verso uno dei soggetti che compongono il gruppo IVA verranno come effettuate da (o nei confronti) uno stesso soggetto d’imposta. Le imprese costituite in gruppo IVA, in sostanza, fattureranno le operazioni eseguite verso terzi con una partita IVA comune, che sarà anche destinataria delle fatture di acquisto di beni e servizi. Le operazioni effettuate da uno dei soggetti che compongono il gruppo saranno considerate come effettuate dal gruppo e quelle effettuate nei confronti di uno dei componenti del gruppo saranno considerate effettuate nei confronti del gruppo stesso: ne consegue che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra i componenti di un gruppo non saranno considerate tali, per cui non verranno considerate rilevanti ai fini dell’imponibile IVA.

Dal 1° gennaio 2018, dopo l’emanazione dei decreti attuativi del Ministero dell’Economia e dei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, le imprese collegate da vincoli finanziari, economici e organizzativi potranno operare come un unico soggetto passivo ai fini del pagamento dell’imposta.

Fino al 31 dicembre 2017 l’IVA di gruppo continuerà a essere regolamentata dall’art. 73, comma 3, del DPR n. 633/1972 e dal DM 13 dicembre 1979, con la possibilità di effettuare la liquidazione di gruppo dell’imposta, permettendo alla società controllante di effettuare complessivamente i versamenti a debito, tenendo conto delle somme dovute dalla controllante stessa e dalle controllate, al netto delle eccedenze detraibili: in questo modo, se nel gruppo ci sono società che chiudono a debito e altre che chiudono a credito, la controllante può compensare gli importi relativi e versare la eventuale differenza a debito o indicare un’unica eccedenza a credito.

Quali soggetti

Un gruppo IVA potrà essere costituito dalle società o dai singoli soggetti passivi, stabilmente ubicate nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione e legate da rapporti finanziari, economici e organizzativi; sono escluse le sedi e le organizzazioni all’estero, i titolari di aziende sottoposte a sequestro giudiziario e i soggetti sottoposti a procedura di liquidazione ordinaria.

I vincoli

Si parla di vincolo finanziario quando esiste, fra i soggetti che possono accedere al gruppo IVA almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, un rapporto diretto o indiretto di controllo. Di vincolo economico quando tra i soggetti interessati a formare il gruppo c’è la cooperazione economica per l’esecuzione della stessa attività o di attività complementari. Il vincolo organizzativo si crea tra le imprese coordinate in forma, direzione e coordinamento decisionale.

Un rappresentate responsabile

Ogni Gruppo dovrà nominare un rappresentante responsabile degli obblighi fiscali: le altre imprese saranno solidamente responsabili degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni per le attività di controllo del Fisco.

La richiesta

Per la costituzione di un gruppo IVA il rappresentate dovrà presentare una dichiarazione online. Le domande potranno essere presentate dal 1° gennaio al 30 settembre o dal 1° ottobre al 31 dicembre: in questo secondo caso la liquidazione IVA di gruppo si avrà a partire dal secondo anno solare successivo all’invio della richiesta. La scelta sarà valida per tre anni e se non verrà revocata si rinnoverà automaticamente per gli anni successivi.

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