CASSAZIONE

Il Fisco potrà utilizzare i dati della lista Falciani

Con l’ordinanza n. 25951 del 2015, la Corte di Cassazione approva ancora una volta l’utilizzabilità verso il contribuente delle informazioni contenute nella c.d. lista Falciani, con rilevanti effetti pratici sulla pretesa fiscale,

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visto che sarà possibile utilizzare nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana (c.d. Lista Falciani), ai sensi della direttiva n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria.

Il fatto portato all’attenzione degli Ermellini trae origine dal contenzioso instaurato tra una contribuente e l’Agenzia delle Entrate che aveva emesso nei confronti della contribuente un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006 di attività finanziarie detenute all’estero.

In realtà già precedentemente la Suprema Corte, con le ordinanze n. 8605 e n. 8606 del 28 aprile 2015, si era pronunciata per la prima volta sull’utilizzabilità – nel processo tributario – della lista Falciani, ritenendo che l’amministrazione finanziaria poteva utilizzare ai fini dell’accertamento gli elementi comunque acquisiti, con esclusione di quelli che violavano un diritto fondamentale del contribuente.

E’ anche utile ricordare che in quella sede anzitutto erano state rifiutate qualsiasi diretta rilevanza, ai fini del giudizio, all’avviso espresso dall’Ordinanza n. 29433/2013, che in ambito penale aveva peraltro non ammesso la legittimazione del contribuente a chiedere la distruzione dei documenti che avrebbero potuto costituire un valido spunto di indagine, sebbene acquisiti illegalmente, al pari degli scritti anonimi.

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Tanto dato in premessa e tornando al caso specifico, gli elementi sui quali si era fondata la contestazione erano rappresentati da una scheda di sintesi in cui si riportavano le indicazioni e i dati sottratti dal Falciani e trasmessi dall’autorità finanziaria francese attraverso i canali di cooperazione previsti dalla cennata direttiva n. 77/799/CEE.

La contribuente proponeva ricorso alla CTP, deducendo l’illegittimità dell’atto impugnato, fondato su documenti inutilizzabili in quanto illecitamente acquisiti.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza impugnata dall’Agenzia delle Entrate.

La CTR accoglieva l’impugnazione. Anche secondo il giudice di appello nessuna norma prevedeva nell’ordinamento tributario la regola dell’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, non potendosi applicare la disciplina processual-penalistica in relazione alla natura eccezionale della stessa in considerazione che la lista era stata acquisita in forza di rituale richiesta dell’autorità fiscale francese e trasmessa in forza della tradizionale procedura di cooperazione fra autorità fiscali.

Nella stessa direzione orientava, d’altra parte, anche la direttiva n. 2011/161/UE. La circostanza che il Falciani fosse perseguibile per reati connessi alla sottrazione dei dati non incide sull’utilizzabilità della lista, non essendo l’Autorità giudiziaria Italiana legittimata a procedere nei di lui confronti né conseguentemente a disporre la confisca a distruzione del preteso corpo del reato.

business-plan-314x218Inoltre, secondo la CTR gli elementi documentali acquisiti appaiono di per sè sufficienti a dimostrare la contestata violazione tributaria, stanti, da un lato, l’accertata oggettiva disponibilità di fondi presso la banca estera e, dall’altro, l’oggettiva omissione dichiarativa ad essi riferibile per l’anno d’imposta 2006.”

La contribuente proponeva comunque ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR, in particolare dolendosi, da un lato, quanto alla ritenuta inidoneità della lista a fungere da strumento probatorio in relazione alla sua autenticità; dall’altro, lamentando l’errore in cui era incorsa la CTR per non aver considerato che la Corte di appello di Parigi e la Cassazione francese avevano stabilito l’illegalità ab origine delle informazioni contenute nella lista Falciani, in sintonia con quanto affermato dalla Cassazione penale, ritenendo ancora dovuta l’applicazione dei principi espressi nel codice di procedura penale in tema di prova illecitamente acquisita, essendo in ogni caso consolidato il principio c.d. di illegittimità derivata.

La Corte di Cassazione, affrontando il tema dell’autenticità della lista Falciani ha respinto il ricorso ricordando che : … . Il secondo motivo è manifestamente infondato, dovendosi integralmente richiamare i principi compiutamente espressi da questa Corte tanto nelle pronunzie nn. 8605 e n. 8606 che nell’ordinanza n. 9760/2015 del 28 aprile 2015 (in particolare, punti 6.5 ss. di tale ultima decisione proprio in punto di rilevanza probatoria della Lista Falciani. Occorre solo dare atto che l’indirizzo giurisprudenziale ora ricordato è stato ancor più recentemente ribadito da Cass. nn. 16950 e 16951 del 19 agosto 2015. Orbene, il coacervo dei principi espressi in tema di utilizzabilità e rilevanza della c.d. Lista Falciani consegnata dalle autorità fiscali francesi a quelle italiani ai fini del contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale espressi dalla Cassazione sono conformi alle valutazioni espresse dalla CTR in tema di utilizzabilità della c.d. Lista Falciani nel procedimento tributario, nonché idonei a superare i rilievi difensivi esposti dalla ricorrente anche in memoria”.

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