ECONOMIA FISCALITA LAVORO

Il bonus affitto spetta anche al professionista per la sublocazione di una sola stanza

In base all’articolo 28 del decreto legge 34/2020 (decreto rilancio), convertito dalla legge 77/2020, per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento attuate per l’emergenza da Covid-19, a

imprenditori, artisti o professionisti spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio professionale dell’attività di lavoro autonomo (i ricavi o compensi del 2019 non devono essere superiori a 5 milioni). E’ inoltre previsto che ai locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e che la misura dell’agevolazione sia commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno.

La circolare 14/E del 6 giugno 2020 ha precisato che il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale, in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

I contratti ammissibili

La medesima circolare, inoltre, nel descrivere i contratti di locazione ammissibili ai fini del beneficio, ha chiarito anche che i canoni pagati devono essere relativi a un contratto di locazione identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 392/1978.

L’interpello

Nella Risposta 356/2020 troviamo le precisazioni riguardanti l’accesso al credito d’imposta del 60% previsto dal citato articolo 28 del decreto rilancio da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile. In questo caso, chi si rivolge all’Agenzia delle entrate è un avvocato che riveste la figura del conduttore nel contratto di sublocazione che ha stipulato per una stanza di un appartamento, utilizzata per la sua attività professionale: trattandosi di un utilizzo per finalità diversa da quella abitativa, il contratto (registrato nel 2017) è regolato dalla legge 392/1978. Lo spunto per l’istanza è una diretta conseguenza della pandemia da Covid-19, che negli scorsi mesi di aprile e maggio ha determinato una notevole riduzione dei redditi derivanti dalla propria attività, con una diminuzione superiore al 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Una situazione che ha portato il contribuente a chiedere se possa beneficiare del credito d’imposta previsto dal decreto rilancio.

Il via libera del Fisco

Nel caso proposto la durata del contratto di sublocazione stipulato dal professionista è regolato dall’articolo 27 della legge 392/1978, che regola la durata delle locazioni e sublocazioni di “immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione”, applicabile anche ai contratti relativi a immobili adibiti all’esercizio professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

L’Agenzia sostiene che, benché il rapporto di sublocazione “risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conservi, ai fini che qui rilevano, una autonoma rilevanza economica”. E per questo motivo, considerata anche la finalità dell’articolo 28 del decreto di limitare le gravi conseguenze economiche innescate dai provvedimenti emanati per contenere e arginare l’epidemia, che hanno provocato una brusca frenata delle attività economiche e quindi degli introiti a fronte della rilevanza dei costi fissi, come nei casi di un canone di locazione, l’Agenzia afferma che il professionista istante potrà accedere al beneficio in questione. Nel documento di prassi viene infine sottolineato che anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio, fermo restando che dovrà considerare, ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato nel mese di riferimento, anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d’imposta introdotto dal decreto rilancio

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