FISCALITA

I vantaggi fiscali a sostegno di cultura, musica e spettacolo

La legge 175/2017 (“Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”), che ha ampliato l’ambito di applicazione dell’art bonus e del credito d’imposta in favore della musica, al comma 1 dell’art. 1 recita, tra l’altro, che La Repubblica promuove e sostiene lo spettacolo nelle sue diverse espressioni, come fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura, strumento di diffusione della cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo, componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica. Al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo svolte in maniera professionale e, in particolare, le attività teatrali, liriche, di danza classica e contemporanea, le attività circensi , i carnevali storici e le rievocazioni storiche, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (legge 163/1985) è stata incrementata di 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22,5 milioni dal 2020: per il 2018 è inoltre autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (art. 4).

 

Le novità

Tra le finalità delle erogazioni liberali, è stata inserita anche quella di sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza e dei circuiti di distribuzione. Per quanto riguarda la musica, l’agevolazione è un credito d’imposta del 30% sui “costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali”. Secondo la normativa previgente il credito d’imposta a sostegno della musica era riconosciuto esclusivamente per le opere prime o seconde di nuovi talenti: ora è previsto il riconoscimento del credito d’imposta anche per le opere terze (terzo comma dell’art. 5, comma 3, della legge 175).

 

Il credito d’imposta per l’arte

L’art. 1 della legge 106/2014 – “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” – ha introdotto un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Il cosiddetto art bonus – stabilizzato e reso permanente dalla legge di stabilità 2016 (n. 208/2015) – consiste in un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato per chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

Ci sono tre tipi di interventi ai quali destinare un’erogazione liberale:

– manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici. Se l’oggetto dell’erogazione liberale è un bene culturale pubblico, l’art bonus si applica esclusivamente per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di restauro, protezione e manutenzione; se, invece, è destinata ai soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico;

– sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione. Se l’erogazione liberale è destinata a istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, alle fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza e circuiti di distribuzione, l’art bonus si applica solo per erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di sostegno;

– realizzazione, restauro e potenziamento di strutture di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo. Se l’erogazione liberale è destinata a enti o istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo senza scopo di lucro, l’art bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti.

Il credito di imposta viene riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali previste dalla norma, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, mentre non possono beneficiarne le erogazioni a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono fissati limiti massimi differenziati di spettanza del credito d’imposta:

  • per le persone fisiche (dipendenti, pensionati, professionisti) ed enti che non svolgono attività commerciale, è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
  • per i titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale, è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Per quanto concerne il regime fiscale, il credito d’imposta:

– non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;

– non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;

– non rileva per la determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa (art. 61 del TUIR);

– non rileva pe la determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa (art. 109, comma 5, del TUIR).

 

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta maturato deve essere spalmato in tre quote annuali di pari importo: per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ci si riferisce ai tre periodi d’imposta di utilizzo del credito.

Le modalità di fruizione cambiano in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.

I titolari di reddito d’impresa possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione:

– mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;

– in diminuzione dei versamenti dovuti. L’utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;

– la quota corrispondente a un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per ognuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;

– in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei limiti descritti, l’importo residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi:

– la prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;

– la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.

 

www.artbonus.gov.it

Nel portale www.artbonus.gov.it, ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene e le informazioni relative alla sua fruizione.

Tra gli adempimenti richiesti ai soggetti beneficiari delle erogazioni, inclusi i concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, l’obbligo di comunicare mensilmente tramite il sito www.artbonus.gov.it e il proprio sito istituzionale, in una pagina dedicata e facilmente individuabile: a) l’importo delle erogazioni ricevute; b) la destinazione e l’utilizzo delle erogazioni stesse.

 

Quale documentazione

Basta conservare copia del documento attestante l’erogazione in denaro con la causale di versamento che identifica l’oggetto e l’ente beneficiario. Chi effettua l’erogazione liberale può trasmetterne i dati attraverso il sito www.artbonus.gov.it i dati, oltre a scaricare una autodichiarazione con tutti i dati della liberalità, se l’ente al quale ha effettuato il versamento ha trasmesso al portale l’erogazione. L’autodichiarazione – che può essere conservata e utilizzata a uso personale e non rileva ai fini del beneficio fiscale – con le autorizzazioni ai fini della privacy, potrà essere utilizzata per pubblicare sul sito i nominativi dei sovvenzionatori.

 

 

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay