FISCALITA LEGGE

I trasferimenti gratuiti alle Onlus sono esenti da imposte

Con il decreto legislativo 117/2017 (e successive modificazioni) è stato approvato il Codice del Terzo Settore, al fine di provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

In linea generale prevede, tra l’altro (art. 104, comma 3), che le norme del Codice entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 3 agosto 2017 e, tuttavia, le disposizioni del Titolo X (Regime fiscale) si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso (art. 104, comma 2). Una deroga a tale previsione è inserita nell’art. 104, comma 1, in base al quale alcune disposizioni si applicano in via transitoria dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre – e quindi, dal 1° gennaio 2018 – fino all’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale iscritte negli apposti registri (Aps).

Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 è compreso, in particolare, l’art. 82 del Codice – Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali – che al comma 2 prevede che non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società utilizzati “per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione; le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, mentre gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro.

La risposta 252

Con la risposta n. 252 del 16 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del Terzo settore, chiarisce il trattamento fiscale dei trasferimenti gratuiti a favore delle Onlus. Lo spunto è fornito dall’istanza presentata da una Fondazione, dichiarata estinta con provvedimento del Prefetto di Roma del 2017, che tramite il liquidatore e legale rappresentante riferisce che in conformità alla delibera del Consiglio Generale della Fondazione e a quanto previsto all’art. 20 dello Statuto, intende procedere al trasferimento delle proprietà immobiliari residue a favore di una associazione Onlus collegata. Nel quesito si fa presente, inoltre, che con un interpello presentato nel novembre 2018 era stato chiesto se era possibile accedere, nel caso in esame, alle agevolazioni fiscali per i trasferimenti a titolo gratuito a favore di Onlus previste dai decreti legislativi 346 e 347 del 1990. Nel gennaio 2019, infine, dopo aver rinunciato a tale interpello, l’istante presentava l’istanza chiedendo se allo stesso caso era applicabile l’agevolazione prevista dall’art. 82 del D.lgs. 117/2017, il Codice del Terzo Settore.

La Fondazione ritiene che in relazione ai trasferimenti gratuiti in questione a favore dell’associazione si possa applicare l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 82, comma 2, del citato D.lgs. 117/2017, considerando che fino a quando non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, tale disposizione risulta applicabile ai trasferimenti gratuiti a favore, tra l’altro, delle Onlus.

Il Registro unico nazionale

Secondo l’Agenzia, quindi, in attesa che diventi operativo il Registro unico nazionale sopra citato, l’agevolazione prevista dall’art. 82, comma 2, si applica ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore (Onlus, Odv, Aps). Poiché solo alla fine del periodo transitorio per l’applicazione del Codice del Terzo Settore, l’agevolazione troverà applicazione per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore di tutti gli enti del Terzo settore, in riferimento al caso oggetto dell’istanza e fino alla fine del medesimo periodo transitorio, la risposta è affermativa: l’atto di trasferimento a titolo gratuito a favore dell’associazione Onlus collegata non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale.

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