FISCALITA

I bonus sotto forma di crediti d’imposta

Le gravi ripercussioni economiche causate dalla pandemia hanno innescato la proliferazione di un nutrito numero di agevolazioni fiscali – numerose quelle che abbiamo trattato nella nostra pubblicazione – molte delle quali sono state oggetto di richieste di interpello da parte dei contribuenti e hanno generato una sequela di documenti di prassi da parte

dell’Amministrazione finanziaria. Sono stati introdotti bonus di durata annuale, una tantum, altri sono stati riproposti e modificati, altri ancora hanno assunto la forma del credito d’imposta.

Proprio questi ultimi sono stati illustrati nella circolare 14/E del 17 maggio 2022, in particolare quelli contenuti nella legge di bilancio 2022 (n. 234/2021), “al fine di illustrarne il contenuto e facilitarne la lettura”.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, che a sua volta andava a sostituire le precedenti agevolazioni fruite come maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (super e iper ammortamento), è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 (n. 160/2019), riformulata dalla legge di bilancio 2021 (n. 178/2020) e prorogata dall’ultima manovra, che l’ha rimodulata limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”.

Il bonus, che prevede un limite massimo agli investimenti pari a 20 milioni di euro, è indirizzato alle imprese che dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali secondo il modello “Industria 4.0”. Più precisamente, alle imprese che effettuano investimenti nei beni materiali 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto: a) per il 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; b) per il 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; c) per il 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo previsto di 20 milioni di euro. E’ stata inoltre introdotta una norma che, per i beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A della legge 232/2016 (beni materiali 4.0), agevola gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Un importante chiarimento fornito dalla circolare 14/E riguarda l’arco temporale indicato nella norma: in merito agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili (20 milioni di euro) è da riferire “distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (i.e., 2023, 2024 e 2025)” e non all’intero periodo.

Il Tax credit librerie

Al fine di potenziare le attività commerciali attive nel settore della vendita al dettaglio di libri, l’autorizzazione di spesa introdotta dalla legge di bilancio 2018 (n. 205/2017), viene incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La misura è rivolta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano). Hanno diritto al beneficio gli esercenti: a) con sede legale nello Spazio economico europeo; b) soggetti a tassazione in Italia per la loro residenza fiscale o per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, alla quale sia riconducibile l’attività commerciale; c) che abbiano sviluppato nell’esercizio finanziario precedente ricavi pari almeno al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. Il credito d’imposta, che spetta per un massimo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il bonus per la povertà educativa giovanile

La legge 234/2021 ha prorogato l’incentivo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, a favore delle fondazioni di origine bancaria (Fob, D.lgs. 153/1999), per i versamenti effettuati dalle stesse al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, istituito dalla legge di stabilità 2016 (n. 208/2015) con l’obiettivo di sostenere l’infanzia svantaggiata. Nella circolare in commento l’Agenzia ricorda che la legge 208, prima delle recenti modifiche apportate, riconosceva alle Fob un credito d’imposta pari al 75% dei versamenti effettuati al Fondo citato negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari al 65% negli anni dal 2019 al 2023. Il bonus è assegnato fino a esaurimento delle risorse stanziate, che sono di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di 55 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e di 45 milioni per il 2023, in base all’ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d’intesa indicato nella legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 393).

La legge di bilancio 2022 ha esteso il credito d’imposta, stanziando risorse per 25 milioni, all’anno 2024 e prorogato per l’ulteriore biennio 2023 e 2024 il Fondo alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Anche in questo caso il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. E’ cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall’imposta di registro (e nel rispetto delle disposizioni vigenti), a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

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