LEGGE

Esonero dalla fatturazione elettronica per i medici del Ssn

In relazione agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni alla luce le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 209-213 della legge n. 244/2007 e dal D.M. attuativo (n. 55/2013), la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG) ha richiesto una consulenza giuridica all’Amministrazione finanziaria sull’applicazione di tali novità ai rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e i suoi associati, che svolgono un’attività che si pone in una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata, visti i vincoli imposti proprio dalla convenzione con il SSN, che riguardano l’orario, la retribuzione, la presenza, ecc.

Nello specifico, i medici di medicina generale che esercitano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ogni mese ricevono dall’Azienda Sanitaria competente per territorio un cedolino nel quale sono ricapitolate tutte le voci che fanno parte della propria remunerazione mensile e da cui si rileva il netto dovuto per l’attività prestata, ragion per cui non hanno mai emesso fattura per i compensi ricevuti.

Secondo la FIMMG nei confronti dei medici non vige l’obbligo di emissione di fatture elettroniche, poiché il documento ufficiale che identifica dal punto di vista fiscale e contabile e censisce fiscalmente il compenso mensile percepito, e inoltre i criteri di formazione dello stesso e l’accredito dell’ammontare dovuto, è costituito dal cedolino, che si riceve direttamente dalle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Il parere delle Entrate

L’Agenzia risponde con la Risoluzione n. 98/E del 25/11/2015 (“Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, art. 21 DPR n. 633/1972”), nella quale ricorda che la Direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010 ha apportato diverse innovazioni in materia di fatturazione ai fini IVA, recepite nel nostro Paese con la Legge di stabilità 2013 (n. 228/2012). In particolare, sono stati innovati gli articoli 21 e 39 del DPR n. 633, con specifico riferimento alla fatturazione elettronica e alla conservazione dei relativi documenti.

Inoltre, come precisato con la risoluzione n. 1/E del 2013 e con le circolari n. 12/E del 2013 e n. 18/E del 2014, sia la normativa comunitaria sia quella nazionale prevedono la piena equiparazione delle fatture elettroniche a quelle analogiche “e dunque, in prospettiva, la rimozione di ogni vincolo che a ciò possa frapporsi”.

La disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria nuova o diversa dalla fattura ordinaria, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a essere applicabili tutti i chiarimenti già emanati con riferimento generale alla fatturazione. Precisazione, si legge nella risoluzione n. 98/E. che è anche valida nell’ambito della fatturazione per le forniture di beni e servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, “laddove, dal 6 giugno 2014 nei confronti di alcuni soggetti (tra cui Ministeri ed Agenzie fiscali) e dal 31 marzo 2015 verso tutto l’apparato pubblico delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato – e non solo (cfr. la nota MEF n. 1858 del 27 ottobre 2014, nonché la circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015) – la forma elettronica costituisce l’unica modalità di emissione delle fatture”.

L’Agenzia specifica inoltre, con specifico riferimento alla fatturazione PA, che sebbene abbiano previsto una modalità obbligatoria di fatturazione, le disposizioni emanate non hanno introdotto, per il caso in argomento, nuove ipotesi di operazioni soggette a obbligo di fatturazione, né abrogato le disposizioni previgenti che già prevedevano forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili (si citano, ad esempio, gli articoli 22 e 73 del DPR n. 633).

Ciò significa che nei casi in cui, prima del citato D.M. n. 55 del 2013, non era previsto l’obbligo di emettere una fattura tale obbligo non scaturisce per il solo fatto dell’emanazione del provvedimento, né – a maggior ragione – l’obbligo può riguardare la forma elettronica di una fattura che non è comunque da emettere.

Per questa ragione, richiamando quanto già affermato in situazioni analoghe – come, ad esempio, per il comparto medico, la risposta resa a uno specifico interpello dell’INPS, (nella risoluzione si cita il messaggio n. 7842 del 20/10/2014 pubblicato nel relativo sito istituzionale all’indirizzo http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%207842%20del%2020-10-2014.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1) – sono da ritenere tutt’ora valide le indicazioni contenute nell’art. 2 del D.M. 31 ottobre 1974, in base al quale “Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all’ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell’art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l’ente”.

Per tutto quanto sopra esposto, nei casi in cui il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, gli stessi medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.

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