DIRITTO ECONOMIA

Erogazioni liberali alla cultura (Art-Bonus): quali requisiti

Una Fondazione di diritto privato costituita per iniziativa di un Ministero ha chiesto all’Agenzia delle Entrate delucidazioni riguardo alla corretta applicazione del credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura previsto dall’art. 1 del decreto-legge n. 83/2014 (il cosiddetto “Art Bonus”).

Nello specifico, l’interpellante chiede di sapere se lo statuto giuridico della Fondazione permette di comprendere un certo Museo tra gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica come indicato al citato articolo 1 e di conseguenza se, a seguito di tale riconoscimento, quanti effettuano erogazioni liberali in denaro finalizzate a sostenere detto Museo possano beneficiare dell’agevolazione fiscale.

In proposito viene citata la norma di riferimento, che al comma 1 prevede che “per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 … spetta un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate”.

In base allo stesso comma 1 le elargizioni devono essere finalizzate, tra l’altro, ai seguenti scopi:

  1. a) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  2. b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004).

Nel caso in questione l’istante dichiara che la Fondazione è già destinataria di erogazioni liberali riferite alla tipologia indicata nel punto a), mentre per valorizzare le erogazioni liberali a sostegno del Museo, questo dovrebbe ritenersi ricompreso tra quelli che sono stati considerati “istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica”.

A supporto di tale soluzione interpretativa l’istante, dopo aver puntualizzato che la Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, fa presente che la stessa è costituita da una Pubblica amministrazione:

– che ha conferito in uso gratuito per un periodo di trenta anni beni artistici e architettonici di proprietà dello Stato;

– che provvede alla nomina del Presidente e, insieme ad altre Pubbliche amministrazioni, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

– che esercita la vigilanza.

Alla luce di quanto esposto nell’istanza di interpello, la Fondazione ritiene di essere in possesso dei requisiti per l’applicazione del credito d’imposta in questione.

Le Entrate si rivolgono ai Beni culturali

La risposta dell’Amministrazione finanziaria è contenuta nella risoluzione n. 136 /E del 7 novembre 2017. L’art. 1 del D.L. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014 e modificato dall’art. 1, comma 318, della legge n. 208/2015, riconosce un credito di imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

In particolare, la norma prevede che il credito di imposta spetta “Per le erogazioni liberali in denaro effettuate (…) per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.

Nel documento di prassi si cita, poi, il secondo periodo, comma 2, del citato art. 1, in base al quale il credito d’imposta viene inoltre riconosciuto nei casi in cui “le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi”.

Poiché il caso prospettato nell’istanza di interpello impone di ben delineare l’ambito oggettivo di applicazione della norma – quindi, se la Fondazione istante può essere definita come luogo della cultura di appartenenza pubblica, ai sensi dell’art. 101 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio – l’Agenzia ha ritenuto di acquisire il parere del Ministero competente in materia, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (identificato anche con l’acronimo Mibact).

Il Parere del Mibact

Il Ministero ha espresso un parere positivo all’accoglimento della tesi sostenuta dalla Fondazione, affermando che la sua natura giuridica formalmente di diritto privato, appositamente costituita da un ente pubblico per la gestione di un museo, permette comunque l’accesso al beneficio fiscale. In proposito si ritiene che nell’ipotesi del sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, il requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, “possa essere soddisfatto anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni”.

Tali caratteristiche possono essere realizzate, “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, dalle seguenti circostanze:

  • che l’istituto sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
  • che sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
  • che gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto stesso;
  • che sia sottoposto, nel compimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della Pubblica amministrazione, come gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
  • che sia sottoposto al controllo analogo di una Pa.

Secondo il Ministero, in presenza di una o più di tali caratteristiche gli istituti della cultura con personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, hanno “in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività”, che permettono di accedere al credito di imposta, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni.

Nel caso della Fondazione istante i requisiti richiesti sono rispettati “senza dubbio alcuno”, visto che è stata individuata dallo Stato, con apposita disposizione legislativa, quale “strumento” necessario per la migliore gestione di quel museo; che la collezione permanente del museo è di proprietà dello Stato, come il complesso di immobili che lo ospita; che la Fondazione, inoltre, riceve per legge contributi pubblici significativi ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero e al controllo della Corte dei Conti.

 

 

 

 

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