FISCALITA

Enti locali, il DEF risponde alle richieste di chiarimenti

La sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e delle addizionali attraverso l’istituzione di un nuovo tributo o la riduzione di agevolazioni esistenti (art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015) è stata oggetto di numerosi quesiti posti dagli enti locali al Dipartimento delle Finanze che, con la risoluzione n. 2/DF del 22/3/2016, fornisce chiarimenti sull’efficacia delle delibere che non prevedono direttamente aumenti dei tributi, ma si limitano a istituire, dal 1° gennaio 2016, un nuovo tributo – l’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 – oppure eliminano tipologie agevolative o cambiano l’ambito oggettivo di applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF riducendo o eliminando la soglia di esenzione.

Il comma 26 dell’art. 1 della legge 208 prevede che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. … La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”. Escluse, quindi, le eccezioni previste dalla legge, in tutti gli altri casi in cui dalle deliberazioni degli enti locali derivino aumenti dei tributi scatta la regola della sospensione per tutto il 2016, nell’ottica del contenimento del livello complessivo della pressione tributaria; in questo ambito, a maggior ragione, si deve collocare la scelta di introdurre un nuovo tributo (l’imposta di soggiorno), risultando di solare evidenza che in tal modo ci sarebbe un aumento della pressione fiscale. Il DEF evidenzia che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, è giunta alla stessa conclusione nella delibera n. 35/2016/pareri del 9/2/2016, allineandosi con altre pronunce della stessa Corte e del Consiglio di Stato che hanno espresso i propri pareri in casi del tutto simili. In particolare, proprio nel parere n. 35/2016/par, la Corte dei Conti affronta la questione dell’istituzione per il 2016 di un nuovo tributo, l’imposta di soggiorno, affermando che “la ratio del comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 è di mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo di pressione tributaria, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento”.

Secondo la Corte, dunque, la norma in esame deve essere letta in via estensiva, considerando il blocco applicabile a tutte le forme di aumento dei tributi a livello locale, sia come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia come istituzione di nuove fonti impositive; la Corte ritiene del tutto irrilevante, poi, che il nuovo tributo, coinvolgendo solo chi alloggia in strutture ricettive, non colpisca i residenti del comune che l’ha istituito, poiché “l’obiettivo di contenimento della pressione fiscale risulta infatti indifferente rispetto al principio della residenza”.

Come si è detto, tale posizione conferma l’orientamento già espresso dalla stessa Corte in casi analoghi, come dimostra la deliberazione n. 74/par/2008 del 16/10/2008 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti che, escludendo la possibilità di un’applicazione letterale della normativa di riferimento, che avrebbe vanificato l’intenzione di rendere immobile la situazione della fiscalità locale sino all’effettiva realizzazione del federalismo fiscale, ha precisato che “ammettere la possibilità per il Comune di applicare per la prima volta l’addizionale al tributo, in costanza del generale divieto di incremento della pressione fiscale locale, sarebbe in palese contraddizione logica con suddetto (ed esplicitamente dichiarato) intento del legislatore. La norma quindi deve essere interpretata nel senso di ricomprendere nella sospensione in questione anche i casi di istituzione di nuove addizionali”.

Anche il Consiglio di Stato è giunto alla stessa conclusione: nel parere n. 4166/03 del 4/11/2003 (2) ha infatti precisato che “anche se la norma dispone letteralmente la sospensione degli ‘aumenti’ deliberati successivamente al 29 settembre 2002 (e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002) senza riferirsi espressamente alle del ibere che ‘istituiscono’ il tributo per il 2003 per la prima volta, è evidente che nel caso in cui un ente locale non avesse istituito nel 2002 l’addizionale comunale all’IRPEF l’aliquota per quell’anno sarebbe pari a 0 ed ogni variazione in aumento andrebbe comunque a variare l’assetto delle aliquote, aggravando la pressione fiscale esistente, in contrasto con la ratio sopra individuata”.

Tali valutazioni in merito all’istituzione di un nuovo tributo permettono di affermare che le disposizioni di sospensione riguardano in generale tutte le manovre degli enti locali produttive di effetti restrittivi nell’ambito applicativo di norme di favore: in proposito, le deliberazioni della Corte dei Conti, n. SRCPIE/9/2009/par del 17/3/2009 (Sez. regionale di controllo per il Piemonte) e n. 1/2009/Par del 9/1/2009 (Sez. regionale di controllo per le Marche), riguardanti le manovre del Comuni volte a eliminare fattispecie di esenzione dall’ICI.

Nella risoluzione 2/2016 il DEF sottolinea che “ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l’anno 2016. Per espressa previsione del citato comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, il quale limita la sospensione dell’efficacia alle parti delle deliberazioni in cui sono disposti aumenti dei tributi, sono, invece, fatte salve le restanti parti che non comportano alcun aumento”. Aggiunge, poi, che la citata sospensione riguarda sia il tributo di cui all’art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. n. 23/2011, che ha cambiato la denominazione da “imposta di sbarco” a “contributo di sbarco” (art. 33, comma 1, della legge 221/2015), sia il nuovo contributo che la stessa norma ha introdotto in relazione all’accesso a zone regolamentate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; pertanto, nel caso in cui il Comune avesse già applicato nel 2015 l’imposta di sbarco e avesse istituito nel 2016 il nuovo contributo di sbarco, quest’ultimo non si applica “per le parti difformi e ampliative rispetto a quanto precedentemente disciplinato dal singolo regolamento comunale in materia di imposta di sbarco”. E’ possibile, inoltre, continuare a mantenere l’imposta di sbarco già applicata nel 2015, nei limiti previsti dalla precedente normativa e dal regolamento comunale istitutivo del tributo, nel caso in cui il Comune non abbia ancora introdotto il contributo di sbarco.

Sono escluse dalla sospensione in argomento soltanto le tariffe di natura patrimoniale tra le quali, ad esempio, quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI (art. 1, comma 667, legge n. 147/2013) e il canone alternativo alla TOSAP, ovvero il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP).

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