LEGGE

Effetti delle modifiche legislative sugli interpelli antielusivi

Con la risoluzione n. 104/E dello scorso 15 dicembre l’Agenzia delle Entrate illustra la gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative apportate in materia nel corso del 2015.

Sono stati varati due distinti provvedimenti, che hanno agito in maniera significativa sulla disciplina dell’interpello antielusivo:

  • il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che, con effetto dal successivo 1° ottobre ha introdotto una definizione di abuso del diritto e una nuova procedura di interpello antiabuso (rinviando integralmente alle previsioni dell’art. 11 della legge n. 212/2000 in materia di interpello ordinario);
  • il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 che, con effetto dal 1° gennaio 2016, ha fortemente modificato l’intera disciplina degli interpelli tributari (compresi quelli antiabuso), provvedendo a realizzare una sua uniformazione.

Le conseguenze di tali modifiche si sono concretizzate sotto forma di una serie di richieste di chiarimenti, inoltrate all’Amministrazione finanziaria, inerenti alla gestione delle istanze di interpello antielusivo già presentate alla luce delle novità introdotte, che hanno reso necessaria la emanazione della risoluzione 104.

 

Le modifiche

L’art. 1 del D.Lgs. 128 ha prodotto due effetti:

  • l’abrogazione, dal 2 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto), dell’art. 37-bis del DPR n. 600/1973 che definisce le tipologie oggetto della predetta istanza;
  • l’introduzione, a decorrere invece dal 1° ottobre 2015, nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente, dell’art. 10-bis con l’ulteriore precisazione che tutte le disposizioni di legge che rinviano al previgente art. 37-bis devono intendersi riferite all’art. 10-bis.

Successivamente, il D.Lgs. n. 156:

  • ha abrogato sia l’art. 21 della legge n. 413/1991 sia l’art. 10-bis, comma 5, della legge n. 212/2000, con decorrenza 1° gennaio 2016;
  • ha introdotto nuove disposizioni in materia di interpello antiabuso (previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c, della legge n. 212).

Come spiegato nella risoluzione in commento, alcuni dubbi applicativi sulla gestione delle singole istanze sono sorti proprio a seguito dello sfasamento temporale tra l’abrogazione del menzionato art. 37-bis del DPR 600 e l’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, e inoltre l’abrogazione del citato art. 21 della legge. 413 solo con effetti dal 1° gennaio 2016 e del susseguirsi di modifiche legislative in materia di interpelli antielusivi.

L’Agenzia, nell’ambito delle problematiche emerse in relazione alle norme in materia di interpelli, specifica che riguardano, in particolare, le istanze di interpello antielusive/antiabuso presentate:

  1. a) entro il 1° settembre 2015 (fondate legittimamente sull’art. 37-bis del DPR n. 600/1973) ancora in attesa di risposta dall’Amministrazione finanziaria;
  2. b) nel periodo tra il 2 e il 30 settembre 2015;
  3. c) nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015.

 

Le istanze di cui alla lettera a)

L’Amministrazione avrà provveduto a fornire il proprio parere limitatamente alla richiesta di applicazione del citato art. 37-bis, considerando che le istanze presentate ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge n. 413/1991 risultavano argomentate e strutturate in base a quanto previsto dall’art. 37-bis del DPR n. 600/1973 (vigente al momento della loro presentazione) e che potevano quindi risultare prive di tutti gli elementi indispensabili all’Amministrazione finanziaria ai fini di una valutazione antiabusiva globale della casistica presentata ai sensi e per gli effetti del citato art. 10-bis. Poiché – si legge nella risoluzione 104 – “le istanze saranno trattate secondo le regole procedurali di istruttoria delle istanze dettate dall’art. 21, comma 9, contenute nel decreto ministeriale 13 giugno 1997, vigenti al momento della loro presentazione”, il termine di 120 giorni per la risposta non è da considerare perentorio: resta ferma, per il contribuente, la possibilità di diffidare l’Amministrazione finanziaria con l’ulteriore conseguenza, decorsi altri 60 giorni dalla presentazione della diffida, della formazione del silenzio assenso sulla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente stesso.

 

Le istanze di cui alla lettera b)

Nel documento di prassi l’Agenzia evidenzia, inoltre, che lo sfasamento temporale tra l’abrogazione dell’art. 37-bis del DPR n. 600 e l’entrata in vigore dell’art. 10-bis rende impossibile effettuare un’analisi delle varie casistiche presentate negli interpelli antielusivi proposti in assenza di parametri normativi di riferimento. In merito a eventuali istanze presentate in tale periodo, nel rispetto del principio di buona fede e di collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente, il Fisco avrà segnalato la circostanza al contribuente istante, invitandolo allo stesso tempo a presentare una nuova istanza di interpello ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000 osservando le formalità previste dal comma 5 del citato art. 10-bis, senza però dover allegare i documenti eventualmente già inviati con l’istanza precedente. Nel caso in cui il contribuente abbia risposto a tale invito, gli uffici finanziari non avranno contestato l’eventuale assenza di preventività della nuova istanza se presentata entro i 60 giorni successivi alla ricezione dell’invito e se la casistica è stata la stessa di quella precedente.

 

Le istanze di cui alla lettera c)

In base all’art. 10-bis, comma 5, della legge n. 212, il contribuente può presentare un’apposita istanza “per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto”, secondo la procedura e con gli effetti dell’art. 11 della medesima legge. La specifica previsione del citato comma 5 ha causato l’abrogazione implicita delle previsioni relative alla procedura dell’interpello antielusivo contenute nell’art. 21, comma 9, della legge n. 413/1991 (abrogato espressamente dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 156/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016) e dal DM n. 195/1197 limitatamente alla sua applicazione agli interpelli antielusivi ex art. 21, comma 9, citato.

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