CASSAZIONE

E’ valida la notifica diretta al contribuente anche se domiciliato presso l’avvocato difensore

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in appello – Termini – Contribuente domiciliato presso il difensore – Notifica diretta al contribuente – Validità

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27583 del 28 ottobre 2019, tornando sulle modalità di notifica degli atti tributari ha ricordato che nel processo tributario la proposizione dell’appello può anche avvenire, oltre che presso il difensore costituito del contribuente, anche con consegna dell’atto di appello a mani proprie del contribuente-destinatario e pur in presenza di elezione di domicilio fatta da quest’ultimo.

La decisione della Suprema Corte, pur non aggiungendo nulla di nuovo alla questione, ci permette un rapidissimo e certamente non esaustivo excursus normativo e giurisprudenziale sulla vexata materia, che nel tempo ha ricevuto molte novità ma anche destato qualche giustificata perplessità.

In genere la notificazione di qualsiasi atto, compresi quindi anche gli atti tributari, si sostanzia in un procedimento finalizzato a determinare la conoscenza “legale” dell’atto in capo al destinatario. In proposito, seguendo le linee interpretative della Suprema Corte ricordiamo la pronunzia delle SS.UU. n. 23675/2014, ove si precisa che “l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, pur costituendo lo scopo della notificazione, rimane estranea alla sua struttura”.

La norma generale di riferimento, in materia, è costituita dell’art. 20 della legge n. 146/1998 (che ha modificato l’art. 14 della legge n. 890/1982): gli uffici finanziari possono procedere allanotificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Al riguardo la Cassazione ha ritenuto che quando l’ufficio finanziario ricorre a tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982, come ricordano le numerose pronunzie sull’argomento, quali, ex multis: Cass. nn. 12083/2016; 10232/2016; 7184/2016; 3254/2016; 14501/2016; n. 17598/2010 e, fra le più recenti, la n. 704/2017 .

Da tale impostazione la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento; quindi, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione. La notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.

Inoltre, per quel che interessa ai nostri fini, ricordiamo che per le raccomandate ordinarie, a differenza di quanto concerne quelle per atti giudiziari, la normativa di settore non prevede l’invio all’interessato dell’avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un “avviso di giacenza” che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l’ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.

In proposito la Corte di Cassazione ha osservato che in caso di mancato recapito all’indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate ordinarie – in applicazione “non diretta ma analogica” della disciplina prevista per le raccomandate AG dall’art. 8 della legge 890/1982 – la notificazione “si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio – vale a dire, dalla data dell’immissione, attestata dall’agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, Ndr – dell’avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore”, come ci ricorda la sentenza n. 2047/2016.

Infine, appare rilevante citare che la legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’art. 1, commi 57 e 58, della L. n. 124/2017, e di assicurare, a decorrere dall’anno 2018, l’effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti nonché l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta a tutela della funzionalità dell’Amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, ha apportato delle modifiche alla L. n. 890/82 che disciplina proprio tale particolare modalità di notificazione. Lalegge n. 124/2017 ha introdotto una rilevante novità nell’ambito delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e dei verbali di violazione del codice della strada, ovvero la liberalizzazione dei servizi postali, facendo venir meno il pluriennale monopolio detenuto da Poste Italiane.

L’art. 1, commi 57 e 58, legge n. 124/2017, ha abrogato l’art. 4 del D.lgs. n. 261/1999 ed ha inserito la possibilità di rilasciare nuove licenze a soggetti diversi da Poste Italiane per notifiche di atti giudiziari ex legge n. 890/1982 e per notifiche di atti giudiziari per violazione del Codice della Strada. Ciò vuol dire che le notifiche non saranno affidate più in esclusiva a Poste Italiane (fornitore del servizio universale), ma anche ai servizi postali privati.

Tra le varie modifiche è degna di nota l’eliminazione dall’art. 7, del comma 5 , che prevedeva che in caso di notifica a persona diversa dal destinatario l’agente postale gliene desse  notizia mediante raccomandata cosiddetta “informativa”.

Proprio sull’argomento dell’esclusività del servizio di notifica si sono succedute varie interpretazioni giurisprudenziali, che potrebbero interessare per una più completa definizione dei termini della questione notifiche. Tra queste ricordiamo che gli Ermellini, con la sentenza n. 23887 del 23 ottobre 2017, hanno precisato che un provvedimento dell’Autorità Garante delle Telecomunicazioni dovrà fissare i requisiti per il rilascio delle licenze e, fino a quel momento – o meglio finché le società private non si saranno munite della nuova licenza – la notifica con le poste private continuerà ad essere contestabile come inesistente. 

Peraltro, il vizio dell’inesistenza non è sanabile in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti, con sostanziale prorogatio dell’attribuzione del servizio in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.a. E’ anche possibile approfondire la medesima linea interpretativa sia con l’ordinanza n. 234 dell’8 gennaio 2018 che con la sentenza a SS.UU. n. 14916/16.

Di conseguenza è fattibile sintetizzare alcuni dei principali aspetti delle novità introdotte.

Sull’avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati, come mittenti, l’ufficio giudiziario, la parte istante o il suo procuratore e la PEC: v’è infatti l’obbligo, nell’indicazione del mittente, di annotare anche l’indirizzo PEC per i soggetti che in virtù di altre disposizioni normative sono obbligati a dotarsene.

In caso di notifica da effettuarsi entro un prestabilito termine, per il notificante fa fede la data di consegna all’ufficio postale, mentre per il notificato rileva il giorno della consegna del plico (si veda C. Cost. sent. n. 477/2002). La legge prevede, infatti, che l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione, “… fermi restando gli effetti di quest’ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni”.

In caso di smarrimento del plico l’operatore tenuto all’attività di notifica dovrà corrispondere un indennizzo al mittente, nella misura stabilita dall’AGCOM. Viceversa, nel caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento nessuna indennità dovrà essere corrisposta; tuttavia, l’operatore è tenuto a rilasciare al mittente un duplicato dello stesso, senza ulteriori costi aggiuntivi.

Peraltro, nel caso in cui il mittente abbia indicato un indirizzo Pec, l’avviso di ricevimento verrà trasmesso al medesimo in formato digitale; presso l’ufficio dell’operatore, sarà conservato il documento cartaceo, che potrà essere ritirato dal mittente.

La notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, con cui il destinatario viene informato del deposito del piego – avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito – laddove il deposito si protrae per 6 mesi.

Infine, un breve accenno sulle notifiche effettuate presso il domicilio digitale ex art. 16-sexies. D.l. 179/2012, mediante Pec e/o presso lo studio del difensore. Innanzitutto è bene ricordare che dall’elezione di domicilio presso il difensore deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell’imputato, sul quale grava l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento: no alla rescissione del giudicato. Questo risulta chiarito anche dalla sentenza n. 40324 dell’11 settembre 2018.

A partire dal 2005 si registrano numerosi interventi normativi tesi a incentivare l’uso della posta elettronica certificata in diversi ambiti, tra cui quello del processo civile. In particolare, il d.l. 35/2005 modifica alcuni articoli del codice di rito, prevedendo la possibilità di effettuare comunicazioni di cancelleria tramite posta elettronica certificata.

Nel 2008 il Governo emana il d.l. 185/2008 che introduce in capo agli avvocati (e ad altri professionisti iscritti ad un albo) l’obbligo di comunicare al proprio Ordine di appartenenza, entro il 29/11/2009, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Il D.l. 138/2011 (convertito dalla L. 148/2011) modifica, tra gli altri, l’art. 125 c.p.c. prevedendo l’obbligo in capo al difensore di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata negli atti ivi indicati.

Subito dopo la legge 183/2011 interviene nuovamente sull’art. 125 precisando che l’indirizzo PEC da indicare è quello comunicato al proprio Ordine.

L’obbligo suddetto viene definitivamente eliminato dal D.l. 90/2014 (conv. modif. L. 114/2014) stante la manifesta inutilità, visto che le comunicazioni di cancelleria avvengono in automatico, estraendo l’indirizzo del difensore (individuato tramite il codice fiscale) dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.

Nel 2014 il D.l. 90/2014 inserisce nel D.l. 179/2012 l’art. 16-sexies intitolato “domicilio digitale”. La norma prevede che salvo quanto stabilito dall’art. 366 c.p.c., la notificazione in cancelleria su istanza di parti private è possibile solo quando la notificazione tramite Pec sia impossibile per causa imputabile al destinatario. Oggi, pertanto, la notifica in cancelleria è legittima solo nel caso in cui non sia possibile notificare all’indirizzo di posta elettronica certificata “per colpa” del titolare della casella Pec.

La presenza di un indirizzo Pec in un elenco pubblico non garantisce, ovviamente, che la notifica vada a buon fine. Difatti, il messaggio potrebbe ritornare al mittente con la causale “mancata consegna” per ragioni tecniche (ad es. la casella del destinatario ha raggiunto lo spazio massimo disponibile, il contratto con il gestore non è stato rinnovato, ecc.).

In questo caso la notifica non si perfeziona, ma il notificante avrà impedito la maturazione di un’eventuale decadenza. L’art. 3-bis, comma 3, della l. 53/1994 afferma, infatti, un principio ormai divenuto “classico”, ovvero quello della scissione degli effetti della notifica. Qualora, tuttavia, la notifica non vada a buon fine per le ragioni sopra esplicitate, il notificante dovrà attivarsi tempestivamente per riprendere il processo notificatorio.

Difatti, le SS.UU della Corte di Cassazione (sent. 17352/2009) hanno affermato il principio secondo cui qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. Ai fini del rispetto del termine, hanno precisato le SS.UU, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Tanto premesso, e tornando al caso di specie, l’Agenzia delle entrate, dopo i vari gradi di giudizio proponeva ricorso contro una sentenza delle CTP di Roma, favorevole al contribuente domiciliato presso il difensore, che aveva impugnato un avviso di accertamento per la maggiore rendita catastale di un immobile di sua proprietà ubicato in Roma.  

Nei fatti la difesa del contribuente lamentava l’invalidità e l’inammissibilità dell’appello proposto dal Fisco in quanto tardivo, per essere stata la sentenza impugnata depositata il 20 aprile 2016 e andando a scadere i 6 mesi previsti per l’appello il 20 novembre 2016. La tesi non ha convinto gli Ermellini, che accogliendo il ricorso della difesa erariale hanno poi rilevato che: “…invero l’appello spedito da essa Agenzia via posta il 13 dicembre 2016 era diretto al difensore costituito del contribuente, mentre essa Agenzia aveva tempestivamente notificato l’appello tramite posta anche al contribuente, come da elenco delle raccomandate con timbro Poste Italiane del 21 novembre 2016 e da copia avviso di ricevimento sottoscritto per ricevuta dal contribuente il 3 dicembre 2016; […] che, invero, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, ai sensi degli artt. 49, 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel processo tributario la proposizione dell’appello può anche avvenire, oltre che presso il difensore costituito del contribuente, anche con consegna dell’atto di appello a mani proprie del contribuente-destinatario e pur in presenza di elezione di domicilio fatta da quest’ultimo (cfr. Cass. SS. UU. n. 13654 del 2011; Cass. n. 16968 del 2015); che, in punto di fatto, non è contestato che, nella specie, la sentenza della CTP è stata depositata il 20 aprile 2016; che il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate doveva notificare l’appello era quello lungo di mesi 6, di cui all’art. 327 comma 1 cod. proc. civ., scadente nella specie, compreso il mese di sospensione feriale dei termini, di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non il 20 ma il 21 novembre 2016, essendo il 20 novembre 2016 domenica; che il contribuente si è regolarmente costituito innanzi alla CTR; che nel fascicolo dell’Agenzia ricorrente è stata rinvenuto l’elenco delle raccomandate con timbro Poste Italiane datato 21 novembre 2016, nel quale figura anche la raccomandata inviata al contribuente; il che è sufficiente per ritenere tempestiva la notifica dell’atto di appello al contribuente, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n.ri 13452 e 13453 del 2017), secondo la quale, con riferimento alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo posta, la tempestività della notifica può desumersi anche dalla certificazione rilasciata dall’ente poste italiane circa l’avvenuta ricezione del plico entro il termine di decadenza per l’impugnazione della sentenza. (cfr., altresì, Cass. n. 11559 del 2018); che, pertanto, l’appello proposto dall’ufficio è da ritenere tempestivamente notificato a mani proprie del contribuente destinatario; che il ricorso della ricorrente va quindi accolto.

Corte di Cassazione – Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27583

Sul ricorso 7727-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro F D.G.U.;

 – intimato –

 avverso la sentenza n. 4666/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’Il /07 /2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

Rilevato

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, con la quale era stato dichiarato inammissibile siccome tardivo il ricorso da essa proposto contro una sentenza delle CTP di Roma, di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente F.D.G.U. avverso un avviso di accertamento maggiore rendita catastale di un immobile di sua proprietà ubicato in Roma;

Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 17 comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la CTR aveva dichiarato inammissibile il suo appello siccome tardivo, per essere stata la sentenza impugnata depositata il 20 aprile 2016 ed andando a scadere i 6 mesi previsti per l’appello il 20 novembre 2016;

che, invero l’appello spedito da essa Agenzia via posta il 13 dicembre 2016 era diretto al difensore costituito del contribuente, mentre essa Agenzia aveva tempestivamente notificato l’appello tramite posta anche al contribuente, come da elenco delle raccomandate con timbro Poste Italiane del 21 novembre 2016 e da copia avviso di ricevimento sottoscritto per ricevuta dal contribuente il 3 dicembre 2016;

che l’intimato non si è costituito;

che la ricorrente ha altresì presentato memoria;

che il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, ai sensi degli artt. 49, 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel processo tributario la proposizione dell’appello può anche avvenire, oltre che presso il difensore costituito del contribuente, anche con consegna dell’atto di appello a mani proprie del contribuente-destinatario e pur in presenza di elezione di domicilio fatta da quest’ultimo (cfr. Cass. SS. UU. n. 13654 del 2011; Cass. n. 16968 del 2015);

che, in punto di fatto, non è contestato che, nella specie, la sentenza della CTP è stata depositata il 20 aprile 2016; che il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate doveva notificare l’appello era quello lungo di mesi 6, di cui all’art. 327 comma 1 cod. proc. civ., scadente nella specie, compreso il mese di sospensione feriale dei termini, di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non il 20 ma il 21 novembre 2016, essendo il 20 novembre 2016 domenica; che il contribuente si è regolarmente costituito innanzi alla CTR;

che nel fascicolo dell’Agenzia ricorrente è stata rinvenuto l’elenco delle raccomandate con timbro Poste Italiane datato 21 novembre 2016, nel quale figura anche la raccomandata inviata al contribuente; il che è sufficiente per ritenere tempestiva la notifica dell’atto di appello al contribuente, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n.ri 13452 e 13453 del 2017), secondo la quale, con riferimento alla notificazione dell’appello nel processo tributario a mezzo posta, la tempestività della notifica può desumersi anche dalla certificazione rilasciata dall’ente poste italiane circa l’avvenuta ricezione del plico entro il termine di decadenza per l’impugnazione della sentenza. (cfr., altresì, Cass. n. 11559 del 2018);

che, pertanto, l’appello proposto dall’ufficio è da ritenere tempestivamente notificato a mani proprie del contribuente destinatario;

che il ricorso della ricorrente va quindi accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio degli atti alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

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