CASSAZIONE

Disciplina e giurisprudenza sulle modalità di notifica degli atti tributari

Le questioni di legittimità costituzionale che hanno recentemente investito l’art. 140 c.p.c. nella parte in cui, secondo il diritto vivente – quale risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni unite – fa decorrere gli effetti della notifica,

nei confronti del destinatario della stessa, dal compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. Ciò avrebbe determinato una violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, per irragionevolezza, per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, per l’incidenza sul diritto di difesa del destinatario di atti notificati ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e per la lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo (contraddittorio e parità delle parti).

Infatti, per le notificazioni a mezzo posta, le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio, sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.

In conclusione, la Corte Costituzionale ha dichiarato, l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Tutto bene allora o forse non ancora, perché com’e’ noto, la notifica diretta di un atto, attraverso il servizio postale, non è più garanzia per il destinatario di venire effettivamente a conoscenza, in tempo utile per una eventuale impugnazione, del contenuto della comunicazione a lui indirizzata. In pratica con la notifica diretta della cartella esattoriale affidata ai servizi postali, nessuna censura di legittimità potrebbe viziare la procedura perfezionata per compiuta giacenza e limitata al solo tentativo di consegna presso il domicilio o la residenza del destinatario temporaneamente irreperibile, qualora quest’ultimo disponesse, nel Comune di domicilio fiscale, di un luogo dove svolge cattività di lavoro. Essenzialmente la legge (art. 26, Dpr 602/73) prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario della riscossione e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella di competenza esclusiva di ufficiali giudiziari, messi comunali e ufficiali della riscossione. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.

Il concessionario e’ obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notifica prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cassazione sentenza 21558/15) .

La disciplina delle notifica degli atti tributari si fonda altresì sul criterio del domicilio fiscale al quale, tuttavia, e’ connesso l’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, di conseguenza il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto. Tale disciplina e’ posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio fiscale, quando questi non abbia comunicato le variazioni del domicilio fiscale utili a consentire la notifica. Inoltre, la notifica di un atto tributario nei confronti di una persona giuridica che risulta sconosciuta presso il domicilio fiscale dichiarato, si deve intendere come correttamente eseguita mediante l’applicazione della procedura “degli irreperibili”, prevista dall’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973,( Cassazione sentenza 8637/12 ).

Cartella-esattoriale

In generale, una cartella esattoriale può essere contestata per vizi formali propri. Per esempio: errore di persona, errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo già pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni, omessa indicazione del responsabile del procedimento. La cartella esattoriale deve essere preceduta dalla notifica del verbale (o avviso) di accertamento, ossia l’atto con il quale l’Amministrazione rende noto al contribuente l’obbligo di pagare una determinata somma. Se prima della cartella non e’ stato inviato alcun atto di accertamento, si può impugnare la cartella anche per questioni di merito, sostenendo ad esempio l’insussistenza del debito stesso. La notifica della cartella deve essere fatta pena nelle mani proprie del destinatario (ovunque questi si trovi); nelle mani di soggetti terzi (in questo caso solo nel domicilio del destinatario). Possono invece ricevere la notifica i seguenti soggetti terzi, come una persona di famiglia, purché non minore di 14 anni o manifestamente incapace; gli addetti alla casa (o all’ufficio o azienda), purché non minori di 14 anni o manifestamente incapaci; il portiere dello stabile; i vicini di casa che accettino il ricevimento. Se la notifica non e’ fatta a mani del destinatario, l’atto deve essere consegnato, con la relata di notifica, in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto). Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta, vi e’ l’obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un’ulteriore raccomandata a/r, per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008. In definitiva, qualora il contribuente riscontri in tempo delle irregolarità nella procedura descritta, può denunciare l’irritualità notificatoria in sede di ricorso alla Commissione Tributaria competente, lamentando la violazione dell’art.140 cpc e chiedendo che l’Organo adito dichiari l’invalidità,illegittimità e nullità della notificazione stessa.

Nelle quattro pronunce ricordate, sinteticamente si può evidenziare come la Suprema Corte ha reputato utile rammentare che:

Sentenza 4 novembre 2015, n. 22494: “ … Sul tema la giurisprudenza di legittimità (v. Sez. U, n. 458 del 13/01/2005 e n. 627 del 14/01/2008, seguita da uniforme giurisprudenza delle sezioni semplici: Cass. n. 1694 del 23/01/2009; id. n. 9487 del 21/04/2010; id. n. 13923 del 24/06/2011), ha ritenuto indispensabile la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento, sia del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., sia della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento della formalità di cui all’art. 140 cod. proc. Civ”.

Sentenza 30 ottobre 2015, n. 22250: “… Infine, eventuali omissioni nominative nel plico recapitato (nella specie quelle del liquidatore) non conducono affatto ad alcun vizio insanabile. Anzi, per la notificazione a persona giuridica eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta ai sensi dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., si ritiene in giurisprudenza che non sia il plico ma l’atto da notificare che deve indicare la qualità di rappresentante della persona giuridica e suoi elementi identificativi e anagrafici (Sez. 5, Sentenza n. 14230 del 08/07/2015, Rv. 635876).

Sentenza 11 febbraio 2015, n. 2625 : “… La CTR ha fatto malgoverno del principio secondo cui: nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, e’ onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima” (da ultimo, Cass. n. 18252 del 2013, proprio in tema di cartella di pagamento),principio che non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente”.

Ordinanza n. 8934 del 17.04.2014: “… si veda in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26330 del 16/12/2009, già debitamente menzionata dal giudice del merito, secondo cui:”La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000. (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nella quale l’Ufficio non si era limitato ad una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma aveva operato il conteggio delle somme da versare, non riconoscendo un credito di imposta”.

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Per approfondire l’argomento

La notifica degli avvisi di accertamento

Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza n. 12051 del 6 marzo 2008, avvisa che: “… La validità di un avviso di accertamento dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d’imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell’ente impositore. La notificazione dell’avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto “ex tunc”, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l’avviso di accertamento ha natura di ‘provocatio ad opponendum’, la cui notificazione è preordinata all’impugnazione, e, dall’altro, l’art. 60, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 richiama espressamente le ‘norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile’, così rendendo applicabile l’art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo”.

La notifica degli avvisi di accertamento

Corte di Cassazione sentenza n. 3260 del 16 maggio 1986): “Una notificazione può dirsi giuridicamente inesistente quando l’atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentano la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni” (Sentenza n. 4806 del 3 agosto 1988) – “L’inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, da non consentire l’assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge”.

La notifica degli avvisi di accertamento per i residenti all’estero

Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sezione 20, sentenza 8/20/12 – “La notificazione di un atto di accertamento tributario nei confronti di un contribuente trasferitosi all’estero e iscritto all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) va eseguita nel domicilio fiscale italiano qualora l’attività di notifica sia posta in essere entro i sessanta giorni successivi a quello dell’intervenuta iscrizione all’AIRE. In caso di iscritto all’AIRE da oltre sessanta giorni per il perfezionamento della notifica all’estero, deve farsi riferimento in primis alle Convenzioni Internazionali (e quindi alle procedure da esse prescritte), in mancanza alla procedura prevista dagli articoli 30 e 75 del DPR 200/1967 (invio di due copie dell’atto, con traduzione se il destinatario è straniero, direttamente alle Rappresentanze diplomatiche-consolari territorialmente competenti) e in mancanza, e quindi in via residuale, alla procedura prevista dall’art. 142 c.p.c. 1 comma (spedizione al destinatario a mezzo raccomandata e consegna di altra copia al P.M. che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari Esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta)”.

La notifica degli avvisi di accertamento alle persone giuridiche: divergenza tra la sede legale e quella effettiva

Cass. civ. Sez. V, 06/03/2013, n. 5499 – “In tema di notifiche alle persone giuridiche, in caso di divergenza tra la sede legale e quella effettiva, la prevalenza del principio di effettività deve, comunque, essere coordinato con la tutela dell’affidamento dei terzi con la conseguenza che in caso di divergenza tra sede legale e quella effettiva, la prima non può essere ritenuta priva di rilevanza essendo consentita una mera equiparazione. Conseguentemente, deve ritenersi correttamente eseguita la notificazione presso la sede legale la cui modificazione non sia iscritta presso il registro delle imprese nonché presso la residenza del legale rappresentante, avvenuta ai sensi dell’art. 145 c.p.c. Cass. civ. Sez. V, 24/01/2013, n. 1668 Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, comma 1, c.p.c. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell’art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita, ai sensi degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme previste per le persone irreperibili dall’art. 140 c.p.c., ma, se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovano nel Comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune”.

La notifica degli avvisi di accertamento alle persone giuridiche: divergenza tra la sede legale e quella effettiva

Nella Sentenza 19 ottobre 2015, numero 41815 la Corte di Cassazione, in un caso di comunicazione effettuata presso il difensore di fiducia e non presso il domicilio dell’imputata, ha confermato l’attuale orientamento di legittimità, ricordando che i difensori hanno il dovere di informare i loro assistititi. Così, una notifica effettuata irregolarmente presso il difensore di fiducia anziché presso il diverso domicilio eletto dell’imputata non è astrattamente inidonea ad assolvere le proprie funzioni, ma, se fatta in costanza di rapporto fiduciario, spiega ugualmente i propri effetti. Così si sono espressi Giudici: “Una notifica effettuata irregolarmente presso il difensore di fiducia, in costanza del rapporto fiduciario, non è astrattamente inidonea ad assolvere la propria funzione comunicativa.” La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (SU, n. 119 del 27.10.2004, Palumbo, Rv. 229539) e della stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 211 del 1991; sentenza n. 136 del 2008) hanno posto in rilievo il dovere generale dei difensori di attivarsi per l’informazione verso gli assistiti e l’onere per colui che sappia d’essere assoggettato ad un giudizio penale di restare reperibile per il proprio difensore”.

La notifica degli avvisi di accertamento alle persone giuridiche non residenti

Nella sentenza della Corte di Cassazione 18934/2015, gli Ermellini hanno ritenuto legittima la notifica della cartella esattoriale effettuata presso la residenza del debitore e non al domicilio fiscale trattandosi di procedura più garantista per il contribuente. La disciplina delle  notifica degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale al quale, tuttavia, è connesso l’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, di conseguenza non si configura l’illegittimità del procedimento notificatorio quando per la notificazione “… venga seguita una procedura più garantista per il contribuente, come, quella prevista dall’articolo 139 Cpc, con notificazione presso la residenza del destinatario, mediante consegna al coniuge convivente”. Nel caso in esame, ha osservato infine la Suprema Corte, la notifica ha raggiunto il suo scopo, poiché il contribuente ha impugnato la cartella sviluppando difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un’idonea conoscenza dell’atto.

La notifica degli avvisi di accertamento del Concessionario via posta

Corte di Cassazione, sez. IV Civile, ordinanza 23 luglio – 22 ottobre 2015, n. 21558. “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la normativa prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Ne risulta che, in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data derivante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nell’avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”.

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La notifica degli avvisi di accertamento alle persone giuridiche

Cass. civ. Sez. V, 05/12/2012, n. 21817 – “Quando l’ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come ‘addetta’ alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato ‘addetto’ alla ricezione è assistito da presunzione ‘iuris tantum’, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell’attività di notificazione. Cass. civ. Sez. V Ordinanza, 5/9/2012, n. 14865. Nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall’art. 145 c.p.c., la consegna dell’atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall’incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. La presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani. Spetta alla società, onde inficiare la notificazione, l’onere di dimostrare l’assenza di legami con il consegnatario. A tal fine, non è sufficiente provare l’insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato”.

La notifica degli avvisi di accertamento alle persone giuridiche

Cass. civ. Sez. I, 09/11/2012, n. 19457 – “L’iscrizione nel registro delle imprese di un institore o P.G. di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell’amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consente al creditore di notificare l’atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l’ente. (Rigetta, App. Bologna, 26/02/2009) Cass. civ. Sez. V, 07/03/2012, n. 3516. La disposizione dell’art. 46 cod. civ., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell’art. 145 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti, in tali sedi, la presenza di una persona che si trovava nei locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. (Nella specie, la notifica era avvenuta nella sede effettiva, a mani di persone qualificatesi come amministratore e padre del diretto interessato)”.

La notifica degli avvisi di accertamento alle persone giuridiche

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 13/09/2011, n. 18762 – “È valida la notifica di un atto a una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’ufficio postale; l’art. 145 cod. proc. civ., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli art. 140 e 143 cod. proc. civ., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell’avviso dell’udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell’ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l’ufficio postale ed all’avviso relativo con lettera raccomandata)”.

Cass. civ. Sez. V, 28/02/2011, n. 4962 – “La notificazione alle persone giuridiche, in assenza dei soggetti indicati all’art. 145 c.p.c., non può essere eseguita con consegna a mani del portiere dello stabile presso la quale essa ha la propria sede né assume alcuna efficacia sanante dell’atto invalidamente notificato l’impugnazione del successivo atto (della riscossione) del quale il primo costituisce indefettibile presupposto”.

La notifica degli avvisi di accertamento alle persone giuridiche

Cass. civ. Sez. V Sent., 24/02/2010, n. 4410 – “Non può ritenersi nulla la notificazione dell’avviso di rettifica, per dedotta violazione degli artt. 145 e 139 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., qualora intervenuta mediante consegna dell’atto ad un vicino di casa della società destinataria che accetti di riceverla. Nella fattispecie, invero, stante l’assenza dei soggetti richiamati dall’art. 139, commi 1° e 2°, c.p.c., deve ritenersi legittima la notificazione dell’avviso di rettifica ad una persona giuridica effettuata mediante consegna dell’atto alla vicina di casa che abbia accettato di riceverla ex art. 139, comma 3°, c.p.c., richiamato dal comma terzo dell’art. 145 c.p.c., seguita dalla consegna della prevista raccomandata che ne dava comunicazione al contribuente”.

La notifica della cartella di pagamento

Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sezione 5, sentenza 27/5/2013 – “La cartella di pagamento non è equiparabile al decreto ingiuntivo, trattandosi di un mero atto amministrativo emesso dal concessionario alla riscossione. Pertanto la mancata opposizione alla cartella non può assolutamente provocare il formarsi di alcun giudicato in merito alla pretesa contributiva azionata, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 del codice civile e applicabilità dell’art 2948 n. 4 c.c. che stabilisce la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche fra le quali rientrano i tributi”.

La notifica a mezzo del servizio postale

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 09/01/2014, n. 272 – “In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”.

La notifica a mezzo del servizio postale

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 30/07/2013, n. 18251 – “In tema di riscossione delle imposte dirette, nell’ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi dell’art. 26, terzo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione alla porta del destinatario e invio della raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell’impugnazione della detta cartella, il “dies a quo” della decorrenza del termine deve essere individuato nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata”.

Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 30/07/2013, n. 18252 – “Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (nella specie, sull’assunto che essa contenesse il bollettino di versamento, ma non il corpo della cartella)”.

La notifica a mezzo del servizio postale

Cass. civ. Sez. V, 17/01/2013, n. 1091 – “E’ pienamente legittima la notifica ‘diretta’ della cartella ad opera dell’agente della riscossione mediante il servizio postale. Pertanto, è destituita di fondamento la tesi del contribuente, secondo cui in assenza della mediazione di un agente notificatore, la notificazione dovrebbe considerarsi in ogni caso inesistente. Cass. civ. Sez. VI – 5 Ordinanza, 28/05/2013, n. 13278. Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento, deducendone che, laddove dalla sola annotazione dell’agente postale non possa ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell’avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata”.

La notifica a mezzo del servizio postale

Cass. civ. Sez. V, 19/09/2012, n. 15746 – “La cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente; ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, l’atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”.

La nullità della cartella (in breve)

Commissione Tributaria Regionale di Genova, Sentenza n. 669/03/2014 – La cartella priva di compilazione della relata di notificazione, praticamente in bianco è inesistente  e quindi insanabile, il cui effetto è la nullità della cartella.

Cassazione, Ordinanza sez. 6 Civile Tributaria n.13278 del 28/05/2013 – Sono nulle le notifiche dirette a mezzo posta delle cartelle esattoriali senza l’intermediazione dell’agente notificatore abilitato.

Commissione Tributaria di Milano, n. 6087/21/14 – La notificazione via pec è stata introdotta dall’art. 38, c.4, lett. b), del D.L. 31/5/2010 n. 78, conv. in Legge n. 122/2010, che ha introdotto, all’art. 26 del Dpr n. 602/73, la possibilità di notifica degli atti esattoriali a mezzo posta elettronica certificata; ma il Dpr n. 602/73 riguarda gli atti della riscossione,  non gli avvisi di accertamento, per i quali nessuna norma ha previsto la notificazione a mezzo pec. Questa è la motivazione in base alla quale è stato annullato un avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale di Milano.


CORTE DI CASSAZIONE 
Sentenza 4 novembre 2015, n. 22494

 Svolgimento del processo

agenzia-entrate

L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, n. 35/10/09 dep. 23 aprile 2009, confermativa della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, medico di base del servizio sanitario nazionale, in relazione a cartella di pagamento (emessa ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. 600/73) per Irap dichiarata e non versata, relativa all’anno 2003. La CTR ha statuito che il punto nodale della controversia è rappresentato dall’assoggettabilità all’Irap della contribuente, esclusa: sia perché l’attività di medico di base non può integrare il concetto di attività autonomamente organizzata (ex art. 2 d.lgs. 446/97); sia perché nel caso di specie essa era svolta senza un vero e proprio ausilio di personale dipendente e con beni strumentali di valore limitato, strettamente necessari per l’esercizio dell’attività.

L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

  1. È preliminare all’esame dei motivi del ricorso, e va quindi accertato in via pregiudiziale, il controllo della sua ammissibilità con riferimento alla regolarità della notifica, che nel caso di specie non sussiste. Manca infatti agli atti la ricevuta di ritorno dell’atto giudiziario spedito all’indirizzo del rappresentante della ricorrente, relativo alla notifica eseguita a mezzo posta, e della quale l’Avvocatura di Stato ha allegato richiesta di duplicato, non evasa da Poste italiane.

Sul tema la giurisprudenza di legittimità (v. Sez. U, n. 458 del 13/01/2005 e n. 627 del 14/01/2008, seguita da uniforme giurisprudenza delle sezioni semplici: Cass. n. 1694 del 23/01/2009; id. n. 9487 del 21/04/2010; id. n. 13923 del 24/06/2011), ha ritenuto indispensabile la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento, sia del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., sia della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento della formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., “in quanto richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio”. Il principio ha trovato ulteriore conferma nelle pronunce della Corte Cost. che hanno individuato il momento perfezionativo della notifica nei confronti del destinatario nella ricezione dell’avviso informativo (cfr. Corte cost. 14 gennaio 2010, n. 3 e 25 febbraio 2011, n. 63), rendendo necessario che il notificante, affinché tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione (cfr. Cass. n. 7809 del 31/03/2010; id. n. 2959 del 27/02/2012).

  1. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.


CORTE DI CASSAZIONE 
Sentenza 30 0ttobre 2015, n. 22250

Ritenuto in fatto

equitalia

Il liquidatore della S.I. ricorre per la cassazione della sentenza del 12 febbraio 2009 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello di Equitalia Polis e confermato la regolarità – o comunque la sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. – della notifica della cartella effettuata il 18 aprile 2006.

Equitalia Polis resiste con controricorso al quale il ricorrente replica con memoria; l’Agenzia delle entrate non spiega attività difensiva.

Considerato in diritto

I due motivi di ricorso (per violazione dell’art. 60 d.p.r. 600/73 in relazione agli art. 137 ss. cod. proc. civ.) non sono fondati.

La parte contribuente censura la sentenza d’appello laddove ritiene corretta e comunque sanata la notifica della cartella effettuata il 18 aprile 2006 da Equitalia all’indirizzo personale del liquidatore della S.I. ma “a mani” di persona dichiaratasi addetta alla ricezione anche se dipendente di altra società.

In realtà la tempestiva impugnazione della cartella ha sanato qualsiasi eventuale vizio della sua notificazione.

Vale, anche per gli atti del procedimento tributario, il principio della sanatoria delle nullità (art. 156 cod. proc. civ.) per raggiungimento dello scopo (Sez. U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004, Rv. 577521).

Non si può certo parlare, nel caso in esame, d’inesistenza giuridica della notificazione perché l’art. 145 cod. proc. civ., vigente dal primo marzo 2006, considera la notifica al domicilio del legale rappresentate equivalente e alternativa alla notifica presso la sede legale.

Nel caso in esame risulta che la notifica è stata pure inutilmente tentata presso la sede legale, mentre l’essersi la persona ricevente qualificata come addetta alla ricezione fa presumere che il soggetto consegnatario sia effettivamente incaricato di prendere in consegna gli atti diretti alla destinataria S.I. e, per essa, al suo liquidatore e legale rappresentante.

Per superare tale presunzione, ampiamente riconosciuta da costante giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente che il soggetto destinatario adduca e provi l’inesistenza di un rapporto di lavoro con la persona consegnataria, che questa sia alle dipendenze di terzi. Si deve, invece, dimostrare che la persona ricevente non sia addetta ad alcun incarico per conto o nell’interesse del soggetto destinatario, nell’ambito dello stesso stabile (Sez. 6-3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014, Rv. 630202).

Inoltre, proprio il fatto che nel giudizio di merito si sia allegato, da parte della contribuente, il telefax col quale la società di cui è dipendente la persona consegnataria avverte la S.I. dell’atto ricevuto non supera affatto la ridetta presunzione, evidenziando semmai l’indizio di qualche relazione di fatto.

Infine, eventuali omissioni nominative nel plico recapitato (nella specie quelle del liquidatore) non conducono affatto ad alcun vizio insanabile. Anzi, per la notificazione a persona giuridica eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta ai sensi dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., si ritiene in giurisprudenza che non sia il plico ma l’atto da notificare che deve indicare la qualità di rappresentante della persona giuridica e suoi elementi identificativi e anagrafici (Sez. 5, Sentenza n. 14230 del 08/07/2015, Rv. 635876).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della S.I. verso Equitalia Polis e sono liquidate in dispositivo; null’altro va disposto in punto di spese mancando attività difensiva da parte dell’Agenzia delle entrate pure intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la S.I. alle spese liquidate a favore della sola Equitalia Polis in € 5130 per compensi, oltre a € 200 per borsuali e agli oneri accessori.


CORTE DI CASSAZIONE 
Sentenza 11/2/ 2015, n. 2625

Svolgimento del processo

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A.P. impugnò il provvedimento di fermo amministrativo, relativo ad una vettura ed a un motociclo, negando di aver mai ricevuto la cartella cui lo stesso faceva riferimento. Il ricorso fu rigettato in primo grado, e la decisione fu confermata in appello, con la sentenza indicata in epigrafe, secondo cui: a) nella busta spedita, mediante raccomandata postale, vi era la cartella di pagamento, in quanto la spedizione era stata “effettuata pur sempre dal concessionario, che offre sufficienti garanzie” in tal senso; b) l’estratto di cartella depositato conteneva un elenco di codici e numeri corrispondenti a quelli richiesti nell’originaria cartella.

Avverso la predetta sentenza/ ha proposto ricorso il contribuente con cinque motivi, ai quali ha resistito con controricorso la concessionaria Equitalia ETR S.p.A. (gia’ Equitalia Foggia S.p.A.).

Motivi della decisione

  1. Col primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del dPR n. 602 del 1973, 1335 e 2697 cc, il ricorrente lamenta che, nell’affermare che la spedizione effettuata dal concessionario dava di per se’ garanzia che nella busta vi fosse la cartella di pagamento, la CTR ha violato i principi espressi da questa Corte, secondo cui, in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente medesimo.
  2. Il motivo e’ fondato. La CTR ha fatto malgoverno del principio secondo cui: “nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, e’ onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima” (da ultimo, Cass. n. 18252 del 2013, proprio in tema di cartella di pagamento), principio che non soffre eccezioni in ragione di qualita’ soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto de iprincipi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente.
  3. La sentenza va, quindi, cassata, restando assorbito l’esame dei restanti mezzi, con rinvio alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, in altra composizione, che si atterra’ al suddetto principio e provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, in altra composizione.


CORTE DI CASSAZIONE 
Ordinanza 17 aprile 2014, n.8934

equitalia-cartella

Ritenuto che, ai sensi del l’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati

Osserva:

La CTR di Palermo ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 107/24/2009 della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente ” I. srl”- ed ha così annullato la cartella di pagamento relativa ad accertamento di minor credito di imposta anno 2004 e recupero del medesimo, cartella adottata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che l’iscrizione a ruolo, eseguita a norma dell’art.36 bis del DPR n.600/1973. non costituisce un semplice atto di riscossione, bensì un accertamento del debito d’imposta quando non sia preceduta da un autonomo avviso di accertamento, sicché la cartella esattoriale deve contenere anche una sufficiente motivazione circa la ragione dei recuperi, a mente dell’art.3 della legge n.241/1990, senza che sia consentito all’amministrazione di emendare il difetto di motivazione dell’atto impositivo a mezzo delle allegazioni e prove dedotte nel contraddittorio processuale. D’altronde, l’Amministrazione aveva anche obbligo di preventiva comunicazione delle irregolarità riscontrate nella dichiarazione, obbligo al quale non aveva assolto. Infine (e per quanto non si trattasse di questione affrontata dal primo giudice o riproposta dalla parte contribuente, che non si era costituita in appello, ma semplicemente richiamata dalla stessa parte appellante) la CTR evidenziava che la cartella in questione doveva pure considerarsi nulla per difetto di sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La parte contribuente non si è costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art.375 c.p.c.

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art. 12 e 25 del DPR n.602/1973) la parte ricorrente -dopo avere premesso che nella fattispecie qui in esame era stata effettivamente recapitata al contribuente la comunicazione di irregolarità prodromica al ruolo e dopo avere riportato (con modalità invero illeggibile, perché effettuata con riproduzione fotostatica del contenuto della cartella all’interno dell’atto processuale) il dettaglio degli addebiti contenuti nella cartella- si duole dell’erronea affermazione del giudice del merito a proposito dell’incompiuta motivazione della cartella di pagamento, evidenziando che nella specie di causa la cartella si atteggiava come mero atto di riscossione, siccome conseguenza dell’iscrizione a ruolo concretata esclusivamente sulla base dei presupposti di legge. In questa luce, la cartella di pagamento risultava pienamente conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e del tutto scevra da vizi., siccome coerente con le previsioni dell’art.12 del DPR n.602/1973 secondo il quale è sufficiente la “motivazione anche sintetica della pretesa”. Ciò era stato rispettato, atteso che il ruolo conteneva “gli estremi necessari per la corretta individuazione delle ragioni del recupero, ovvero che trattasi di recupero del credito di imposta ex lege 289/2002 art.62 (per gli investimenti nelle aree svantaggiate)”, estremi che sono sufficienti a garantire il diritto di difesa del contribuente.

La censura appare inammissibilmente formulata.

La parte ricorrente si limita infatti ad affermazioni apodittiche, nessuna delle quali corredata dalle necessarie delucidazioni e specificazioni, in ossequio al canone di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione.

E ciò, vuoi con riferimento all’assunto secondo il quale sarebbe stato comunicato al contribuente la preventiva comunicazione di irregolarità (nell’ottica delle indicazione delle ragioni che preludeva alla iscrizione a ruolo, assunto che è rimasto privo di alcuna specificazione relativa al dove ed al come sarebbe stata fornita nel processo la prova dell’avvenuta comunicazione di che trattasi); vuoi con riferimento all’assunto secondo il quale nella specie di causa la cartella si era atteggiata come “mero atto di riscossione”.

A quest’ultimo proposito, infatti, occorre evidenziare che secondo la stessa allegazione di parte ricorrente, la ragione dell’iscrizione a ruolo consiste nel “recupero del credito di imposta ex lege 289/2002 art.62”, recupero che -di per sé- è affermazione “anonima” delle ragioni per le quali l’Amministrazione suppone di vantare un credito, giacché quest’ultimo può emergere sia dalla erronea contabilizzazione di crediti effettivamente spettanti sia dall’esclusione dei presupposti per il riconoscimento della spettanza.

Non avendo la parte ricorrente in alcun modo chiarito se e come nel processo sia stato acclarato essersi trattato della prima anziché della seconda delle due alternative evenienze e non essendoci perciò alcuna ragione per supporre che -come la stessa parte ricorrente assume- al giudice del merito non potesse essere ignoto che la cartella qui in parola costituiva “mero atto di riscossione” giustificato dal puro riesame contabile degli stessi dati contenuti nella dichiarazione del contribuente, non resta che concludere che il motivo di impugnazione non consente di dare risposta al nucleo logico del quesito prospettato, e cioè se la motivazione della cartella di pagamento di cui qui trattasi fosse coerente con la funzione provvedimentale alla quale la cartella medesima è stata destinata ad assolvere.

Ed infatti, si veda in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26330 del 16/12/2009, già debitamente menzionata dal giudice del merito, secondo cui:”La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000. (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale, emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nella quale l’Ufficio non si era limitato ad una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma aveva operato il conteggio delle somme da versare, non riconoscendo un credito di imposta”.

Il rigetto del motivo di impugnazione correlato ad una delle autonome rationes che sostengono la decisione qui in esame rende inutile l’esame dei residui motivi, che ne restano assorbiti.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 30 settembre 2013

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

 

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