FISCALITA IVA

Disabili e IVA ridotta al 4%, nonostante la burocrazia…

La pubblicazione della Risposta n. 79 del 27 febbraio 2020 è stata generata dall’istanza di interpello presentata dal padre di un minorenne che si è trovato di fronte a due verbali, facenti riferimento a due diverse normative e contrastanti tra loro,

emessi dalla Commissione medica presso il Centro medico legale INPS:

– il primo verbale, di invalidità civile ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge 102/2009, riconosce al minore lo status di “Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 18/80) – indennità di accompagnamento”, attestando i requisiti indicati all’art. 4 del decreto legge 5/2012 e dichiarando che “è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)”;

– il secondo, per l’accertamento dell’handicap ai sensi della legge 104/1992, dopo aver riconosciuto il minore come portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge 104, attesta che “l’interessato non possiede alcun requisito di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5”.

Questo signore, che si trova a vivere quotidianamente l’angoscia di una situazione umanamente grave e complicata, viene sottoposto a un ulteriore (oltre che inutile) stress da parte della burocrazia, che però non è un essere astratto, visto che i due documenti in questione sono elaborati e redatti da medici.

La dicotomia

L’istante si trova quindi in possesso di un verbale nel quale viene riconosciuta al minore l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000) e di un altro nel quale, invece, viene dichiarata la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 4, Dl 5/2012, necessari per l’accesso ai benefici fiscali previsti proprio da quell’art. 30, comma 7, della legge 388.

Non gli resta altro da fare che rivolgere all’INPS una richiesta di correzione dell’errore materiale presente, secondo lui (e secondo logica), nel secondo verbale sanitario, il che non risolveva però il suo problema.
Perché la richiesta innesca un ulteriore “fulgido esempio” di praticità, comprensione per l’altrui sofferenza, assunzione di responsabilità, e chi più ne ha più ne metta, visto che l’Istituto di previdenza rispondeva sostenendo che “non esiste alcun errore materiale. La dicitura nel verbale di invalidità civile in merito ai requisiti di cui all’art. 4 del D.L. 09/02/2012, n. 5, ‘è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000’ riguarda, come espresso chiaramente, solo l’invalidità civile. Nel verbale dell’handicap, i requisiti di cui all’art. 4, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, riguardano solo ed esclusivamente le capacità motorie che, come risulta dagli atti e dalla visita, non sono ridotte. I verbali sono quindi regolari”.

Il genitore si rivolge quindi all’Amministrazione finanziaria chiedendo se il figlio ha diritto alle agevolazioni fiscali previste dal citato art. 30, comma 7, nonostante nel verbale di handicap sia messo nero su bianco che “l’interessato non possiede alcun requisito di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5” oppure se, proprio rispetto alla concessione di queste agevolazioni fiscali, il verbale debba essere corretto.

Secondo il contribuente il minore ha diritto a ottenere i benefici fiscali previsti dalla legge 388/2000 anche nel caso in cui dovesse ritenersi corretta l’interpretazione fornita dall’INPS, considerato che suo figlio è stato comunque riconosciuto soggetto con handicap grave, come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 104 e gli è stata inoltre riconosciuta l’indennità di accompagnamento.

La normativa

L’art. 1 della legge 97/1986 ha introdotto un’aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in

serie, in funzione di tali limitazioni fisiche. L’agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili con patente speciale, è stata estesa ai soggetti indicati all’art. 3 della legge 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche privi di patente speciale ed ai familiari dei quali risultino fiscalmente a carico (art. 8, comma 3, legge 449/1997). Con l’art. 50, comma 1, della legge 342/2000, il beneficio è stato inserito nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972, che prevede l’aliquota IVA agevolata del 4% per le cessioni di autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti ed ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Infine, l’art. 30, comma 7, della legge 388/2000, ha ulteriormente esteso la platea dei beneficiari inserendo anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

La circolare 46/E del 2001 ha poi precisato che la documentazione necessaria per accedere ai benefici fiscali in questione è la seguente:
– verbale di accertamento emesso dalla Commissione indicata all’art. 4 della legge 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità derivante da disabilità psichica; – certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile, oggi emesso dall’INPS.

La circolare 21/E del 2010 ha inoltre chiarito che tali indicazioni non si devono considerare tassative, poiché per le altre categorie di disabili che hanno diritto ai benefici fiscali per l’acquisto di veicoli è stato precisato (circolare 186 del 1998 e risoluzione 8 del 2007) che si può prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della Commissione medica art. 4 della legge 104 se i soggetti hanno già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre Commissioni mediche pubbliche come, ad esempio, la Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione che queste rilasciano dalla quale risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.

Il chiarimento dell’Agenzia

Alla luce di questo orientamento normativo, secondo le Entrate anche per i portatori di handicap psichico o mentale lo stato di handicap grave art. 3, comma 3, della legge 104/1992, può essere validamente garantito dal certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica incaricata dell’accertamento dello stato di invalidità, purché evidenzi in modo evidente la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

In relazione al quesito esposto, considerato che il verbale della Commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile ha riconosciuto il minore “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 4 del D.L. 5/2012 in quanto “è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento”, l’Agenzia ritiene che quest’ultimo certificato sia sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in questione.

Evviva!

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