FISCALITA IVA

Disabili e dispositivi per la domotica, l’IVA è al 4%

Con la Risposta 422 del 24 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni in merito alla possibilità di detrarre dall’IRPEF gli importi pagati per l’acquisto di elettrodomestici per la domotica da parte di persone con disabilità

L’istanza di interpello è stata presentata da un contribuente affetto da grave limitazione dell’autonomia deambulatoria, che ha allegato il verbale di accertamento dell’handicap grave redatto nel 2018 dalla Commissione medica ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992: il verbale con diagnosi di paraplegia postchirurgica, certifica l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del decreto legge 5/2012. Si è in presenza, quindi, di problemi di salute che impongono la necessità di adattare l’ambiente domestico a particolari esigenze, tra le quali il dover acquistare elettrodomestici e mobili tali da facilitare l’autosufficienza.

L’interpello è stato corredato da varie prescrizioni autorizzative rilasciate dai medici specialisti dell’Asl, dalle quali risulta l’esigenza di disporre di ausili e dispositivi informatici, elettronici e di elettrodomestici per la gestione domotica dell’ambiente, attestanti la sussistenza del collegamento funzionale tra la tipologia della menomazione e il sussidio tecnico o informatico.

Le obiezioni dei negozianti

Per queste ragioni vorrebbe poter fruire delle agevolazioni previste dalla legge e spettanti ai disabili con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione o pluriamputati.

Tuttavia, fa presente di essersi quasi sempre trovato a fronteggiare problemi per l’acquisto degli oggetti in questione, perché in alcuni casi presso i punti vendita gli è stato obiettato il fatto che le prescrizioni mediche sono generiche o, comunque, non indicano il prodotto specifico (elettrodomestici, accessori ecc.); in altri casi, invece, gli è stato detto che non si tratta nemmeno di prescrizioni del medico di competenza dell’Asl ma che sono referti di medici privati; in altri ancora, si è sentito dire che dalla data delle prescrizioni sono trascorsi più di 6 mesi rispetto alla data di acquisto e che quindi sono scadute e non più valide.

Ecco perché ha chiesto  alle Entrate se le prescrizioni in suo possesso sono in linea con le norme vigenti rispetto all’acquisto di beni con IVA ridotta al 4% e se rispettano, inoltre, quanto previsto dall’art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR) per accedere al beneficio della detrazione IRPEF.

Da parte sua l’istane ritiene di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e della documentazione idonea per acquistare con l’IVA ridotta al 4% e per poter detrarre il 19% delle somme spese in dichiarazione dei redditi.

Norme vigenti e documentazione necessaria

In merito alla possibilità di acquisto con IVA ridotta l’Agenzia delle Entrate evidenzia che:

– l’art. 1, comma 3-bis), del Dl 202/1989 prevede che “Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4%”;

– in base all’art. 2, comma 9, del Dl 669/1996, l’aliquota IVA agevolata “si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Con quest’ultima disposizione si son volute estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche “a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità”, si legge nella risoluzione 57/E del 2005. Un decreto del Ministro delle Finanze del 14 marzo 1998 ha inoltre individuato le condizioni e le modalità per l’applicazione del beneficio in questione, in particolare con l’articolo 1, dove prevede che l’aliquota del 4% si applica “Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. In base al successivo articolo 2, comma 1, “Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.

La documentazione per fruire dell’IVA agevolata (art. 2, comma 2) è costituita dal certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Asl competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl dalla quale risulti il collegamento funzionale tra l’invalidità e il sussidio in questione.

Quali dispositivi, l’utilizzo e il controllo dell’ambiente

La citata risoluzione 57/2005 la precisato che il “controllo dell’ambiente”, agevolato e semplificato dai sussidi in questione, ricorre quando il montaggio di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche permette al disabile di superare gli impedimenti dovuti al proprio handicap o il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. L’utilizzo dei sussidi deve creare maggiore autosufficienza o integrazione per il disabile, che può così ridurre o annullare le proprie difficoltà riguardo al rapporto con l’ambiente.

Come indicato nella circolare 7/2018, danno diritto alla detrazione IRPEF, ad esempio:

– i dispositivi medici volti a facilitare l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento dei disabili;

– l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;

– l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

– l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

– l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto di persone con disabilità grave;

– l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare 6.02.2001 n. 13) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5);

– l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti con dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, volte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di tali caratteristiche.

L’IVA agevolata

Nella Risposta 422/2019 l’Agenzia sostiene che l’agevolazione debba essere riconosciuta per tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che esiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi da acquistare possano apportare alle condizioni di vita. Nel caso oggetto di interpello, quindi, l’istante potrà fruire dell’IVA al 4% per l’acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati allegati all’istanza, visto che gli “facilitano l’autosufficienza, l’integrazione e la comunicazione interpersonale”.

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