FISCALITA LAVORO

Didattica a distanza e credito per acquisto di pc: la ritenuta IRPEF non si applica

L’art. 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del TUIR sancisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a

disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti alla generalità o a categorie dei propri dipendenti di dipendenti e ai loro familiari per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei familiari stessi.

Riguardo alle modalità di erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro può fornire tali servizi direttamente o tramite terzi e anche attraverso somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, purché acquisisca e conservi la documentazione attestante che il loro utilizzo sia coerente con le finalità descritte.

Welfare aziendale

In tale contesto normativo si inserisce la lodevole iniziativa di una società che, nella difficile situazione della didattica a distanza imposta dalla pandemia, ha deciso di attuare un piano di assistenza aziendale con il quale intende riconoscere a tutti i propri dipendenti, o ad alcune categorie, un credito da utilizzare per il rimborso delle spese da loro sostenute per l’acquisto di computer, tablet o laptop destinati ai figli per consentire loro la frequenza, appunto, della Dad.

La società istante fa presente che la richiesta di rimborso da parte dei dipendenti dovrà essere corredata da idonea documentazione, rilasciata dall’istituto scolastico o dall’università, attestante lo svolgimento delle lezioni con tale modalità didattica: in alternativa, il credito potrà essere utilizzato per il rilascio di un documento di conferma per l’acquisto presso rivenditori convenzionati presenti nella piattaforma welfare.

L’istanza di interpello presentata è volta a conoscere il corretto trattamento fiscale da riservare al credito descritto, in particolare se sul valore dello stesso utilizzato per le finalità descritte sia tenuta a operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF, ai sensi del DPR  600/1973, art. 23. Nella soluzione interpretativa prospettata la società, richiamando proprio il citato art. 51 del TUIR, ritiene di non dover operare la ritenuta.

La risoluzione 37/E

Tra le disastrose conseguenze innescate dall’emergenza epidemiologica abbiamo avuto anche la sospensione, totale o parziale, dell’attività didattica in presenza, alla quale il Governo ha provato a far fronte con diversi provvedimenti legislativi che, per assicurare continuità nella fruizione dell’attività didattica hanno introdotto la didattica a distanza (Dad), quindi videolezioni, videoconferenze e chat di gruppo, utilizzo di piattaforme digitali e interazione su applicazioni educative.

Ecco, dunque, che un computer, un laptop e un portatile diventano strumenti indispensabili per garantire la frequenza nella classe diventata virtuale e le relazioni tra insegnanti e studenti, quindi il loro utilizzo è decisamente finalizzato all’educazione e all’istruzione.

Queste ragioni hanno condotto l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione 37/2021, a concludere che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per l’acquisto e poi rimborsate dal datore di lavoro, come anche l’acquisto dei dispositivi informatici tramite voucher, non genera reddito di lavoro dipendente, trattandosi di importi considerati al pari di una spesa per l’istruzione dei figli a carico: l’azienda che decide di rimborsare questa spesa ai suoi dipendenti, quindi, non deve operare la ritenuta d’acconto IRPEF. In entrambi i casi l’Agenzia precisa che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinato alla presentazione di un documento rilasciato dall’istituto scolastico o dall’università che attesti lo svolgimento delle lezioni dei figli attraverso la Dad.

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