FISCALITA IVA

Detraibile l’IVA sulle donazioni di beni per contrastare la pandemia

L’art. 66 del decreto cura Italia (Dl 18/2020), al comma 2, ha previsto agevolazioni ai fini dell’imposta sul reddito per le liberalità in denaro e in natura per le misure anti Covid-19 effettuate nel 2020 dai titolari di reddito d’impresa.

Le norme agevolative

La legge 40/2020 ha aggiunto al citato art. 66 il comma 3-bis, per cui, ai fini IVA, gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura si considerano effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai fini della detrazione prevista dall’art. 19 del DPR 633/1972. Nei documenti di accompagnamento alla norma in esame, si legge che la stessa mira a supportare “il comportamento meritorio delle imprese italiane che hanno convertito parte della propria produzione industriale” per produrre beni utili ad affrontare la pandemia come mascherine, camici e respiratori, per poi cederli gratuitamente o che intendano acquistare beni da terzi, senza produrli in proprio.

L’obiettivo è di evitare che le attività donanti debbano scontare anche l’IVA sugli acquisti. In base all’art. 2 del DPR 633/1972, sono considerate cessioni di beni, tra l’altro, anche quelle gratuite di beni, esclusi quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a 50 euro; inoltre, l’art. 10, primo comma, n. 12, prevede che siano esenti dall’imposta “le cessioni di cui al n. 4 dell’art. 2, fatte a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus”.

Il caso e i dubbi

Una Fondazione, ente commerciale di diritto privato, per realizzare gli scopi previsti dallo statuto svolge, fra l’altro, attività commerciale per la “… realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari”. Su richiesta della Regione ha messo a disposizione gratuita di un ospedale, mediante contratto di comodato, dei padiglioni all’interno di immobili di sua proprietà per l’allestimento di una struttura sanitaria, al fine di aumentare il numero di posti letto in terapia intensiva.

Per accelerare la realizzazione della struttura è stata proposta, in aggiunta, una dotazione di moduli strutturali amovibili e di impianti (elettrico, per trattare e filtrare l’aria, di erogazione dei gas medicali), realizzati dalla fondazione utilizzando donazioni fatte da privati, che saranno poi ceduti all’ospedale a titolo di erogazione liberale.

L’ente commerciale chiede quindi conferma in merito al corretto regime applicabile ai fini IVA, ai sensi dell’art. 66 del cura Italia, alle operazioni connesse alla realizzazione della struttura che ospita l’ospedale, con particolare riferimento alla detraibilità dell’IVA sugli acquisti effettuati dalla fondazione per la realizzazione dell’ospedale, al regime IVA della cessione a titolo di erogazione liberale che la fondazione stessa realizzerà a favore dell’Ospedale e all’incidenza delle operazioni descritte sul calcolo della percentuale di IVA detraibile (pro-rata).

Le donazioni agevolabili

La circolare 8/E del 3 aprile 2020 precisa che, coerentemente con l’obiettivo del citato art. 66, rientrano tra le donazioni agevolabili:

– quelle in favore degli enti espressamente elencati dallo stesso art. 66 (Stato, Regioni, fondazioni, ecc.);

– quelle eseguite dai soggetti indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 66 (persone fisiche, enti non commerciali, titolari di reddito di impresa), “non necessariamente per il tramite e/o favore degli enti espressamente indicati dalla norma, ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza sanitaria”.

In riferimento al caso oggetto di interpello, secondo l’Agenzia all’erogazione liberale a favore dell’ospedale o delle strutture amovibili e degli impianti non medicali destinati allo stesso, a cui si aggiungono le spese di trasporto, posa in opera, imballaggio e confezionamento dei beni, che si ritengono accessorie (art. 12, DPR 633/1972), si applica il combinato disposto dell’art. 66, comma 3-bis, del Dl cura Italia e dell’art. 10, primo comma, n. 12, del decreto IVA, in quanto:

a)  sotto il profilo soggettivo, infatti, la donazione avverrebbe a favore dell’ospedale, che rientra tra i soggetti destinatari delle donazioni;

b) sotto il profilo oggettivo, i beni oggetto di trasferimento come liberalità sono destinati al contenimento e alla gestione della pandemia e, quindi, rientrano nella categoria di beni la cui destinazione liberale è agevolata dalla norma.

Con la circolare 26 del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiaramente riconosciuto l’applicabilità del regime di maggior favore (art. 124, Dl 34/2020) rispetto a quello generale, previsto per le cessione gratuite e contenuto nel citato art. 10 del DPR 633/1972. Applicando alla norma dell’art. 66 lo stesso principio, e ammesso che ricorrano le condizioni oggettive e soggettive richieste in relazione ai soggetti beneficiari della donazione e in riferimento all’idoneità dei beni – si legge nella risposta 150 – “si ritiene che il soggetto passivo donante, limitatamente all’anno 2020, realizzi un’operazione esente, senza pregiudizio in termini di detrazione, né specifica né in base al pro-rata”.

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