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Definizione liti pendenti, compilazione e invio sono online

Il provvedimento 39209/2019 del 18/2/2019, emanato ai sensi dell’art. 6, comma 15, del decreto legge 119/2018, convertito dalla legge 136/2018, è attuativo di quanto disposto dall’art. 6 e dall’articolo 7, comma 2, lettera b)

e comma 3 del citato decreto legge, che prevedono la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

La domanda deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione.

L’art. 6 permette ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali pagando determinati importi correlati al valore e allo stato della controversia, al netto delle sanzioni e degli interessi, per le controversie in cui l’atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il giudizio non si sia concluso con pronuncia definitiva.

L’art. 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del DL 119 disciplina le specifiche modalità di definizione agevolata delle liti pendenti delle quali possono fruire le sole società e associazioni sportive dilettantistiche che al 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.

Il provvedimento approva il modello per la presentazione telematica della domanda di adesione, disponibile sul sito internet dell’Agenzia con le relative istruzioni che indicano come determinare gli importi dovuti.

Entro il 31 maggio 2019 il contribuente presenta, per ogni controversia ed esclusivamente mediante trasmissione telematica, una distinta domanda di definizione.

La definizione agevolata

Dal comunicato stampa del 6 marzo 2019 apprendiamo che dalla stessa data è possibile inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, grazie alla disponibilità, sul sito internet istituzionale, il servizio che permette di compilare e trasmettere online, entro il 31 maggio, l’istanza per chiudere le liti fiscali pendenti.

Si è detto che il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria.

Per inviare la domanda basta accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per Richiedere”, si deve utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018” per la compilazione e la trasmissione.

La trasmissione va effettuata:

a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

b) incaricando un intermediario abilitato;

c) andando presso uno qualunque degli uffici delle Entrate.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

Le indicazioni per la definizione sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Quali liti

La definizione è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse le liti dipendenti da atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile e quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

Il modello

Il modello di domanda si compone del frontespizio e delle sezioni nelle quali riportare i dati identificativi del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda; la controversia tributaria oggetto di definizione; l’atto impugnato; l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

Come si paga

Il pagamento degli importi dovuti o della prima rata deve essere effettuato con modello F24 entro il 31 maggio 2019.

Il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’importo netto dovuto sia superiore a 1.000 euro per ciascuna controversia autonoma, per cui le somme inferiori o pari a questa cifra si versano in unica soluzione, sempre entro il 31 maggio.

Le somme superiori a 1.000 euro possono essere pagate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. Per il pagamento non è ammessa la compensazione.

La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 31 maggio 2019, dell’intero importo dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda (entro la stessa data); nel caso in cui non ci siano somme da pagare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

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