DIRITTO FISCALITA

Deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica per disabili

L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione alla deducibilità, regolamentata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge n. 104/1992.

In particolare, è stato chiesto se ai fini della deducibilità sia indispensabile la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi della citata legge n. 104, oppure sia sufficiente la certificazione dello stato di invalidità.

In proposito l’Agenzia ricorda che sia nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi presentate nel 2016 e nella guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità pubblicata nel sito www.agenzaetrate.gov.it, è stato chiarito ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sono considerate “disabili” le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, sia quelle ritenute “invalide” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

Portatori di handicap

Per quanto riguarda i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 104, nella risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l’Agenzia precisa che la grave e permanente invalidità o menomazione – indicata dall’art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR – non implica obbligatoriamente la condizione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge n. 104 e, pertanto, la certificazione rilasciata ai sensi di tale legge è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per beneficiare della deduzione.

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Invalidi civili

Soluzione, questa, che non è invece adottabile per i cittadini che vengono riconosciuti invalidi civili. Nel documento di prassi l’Agenzia ricorda che ha già precisato, con la circolare n. 55/E del 2001, che per il diritto alla deduzione in questione non si può considerare sufficiente il solo riconoscimento dell’invalidità civile, dal momento che il relativo accertamento riguarda la valutazione del grado di capacità lavorativa,   mentre l’accertamento dell’handicap concerne lo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, una volta constatato, da’ diritto all’accesso a servizi sociali, previdenziali ed a particolari trattamenti fiscali.

Accertamenti concettualmente distinti

Gli accertamenti necessari, in definitiva, sono “concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse. Nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; la scrivente ritiene che la gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento”.

Tale indennità è riconosciuta, infatti, in favore di cittadini che si trovano in condizioni di particolare gravità, come sono, ad esempio, quelli riconosciuti inabili totali per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno bisogno di una assistenza continuativa; gli over 65, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età e che, come gli invalidi totali, abbiano necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di una assistenza continua; gli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età e che, come gli invalidi totali, abbiano necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente.

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