FISCALITA IVA LAVORO

Dal decreto sostegni il contributo a fondo perduto per le partite IVA

Tra le principali misure e novità fiscali contenute nel Dl 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni), troviamo l’introduzione di un nuovo contributo a fondo perduto in favore di artigiani, imprenditori e professionisti, le

proroghe della sospensione delle attività della riscossione e dei termini per la dichiarazione precompilata IVA, lo stralcio delle cartelle di complessivo residuo fino a 5.000 euro e la definizione agevolata degli avvisi bonari.

In particolare, il decreto sostegni prevede il riconoscimento, da parte dall’Agenzia delle entrate, di un contributo a fondo perduto in favore di tutti i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (non residenti che operano in Italia tramite una stabile organizzazione), che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, senza limitazione settoriale o classificazione delle attività economiche.

Il contributo si sostanzia in una somma in denaro oppure, a scelta irrevocabile del contribuente, di un credito d’imposta.

L’istanza per richiederlo si presenta dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021 ed il contributo verrà  accreditato sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale della persona fisica (o del soggetto diverso dalla persona fisica) che lo ha richiesto; in alternativa, su precisa scelta del destinatario, può essere richiesto interamente come credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione dei propri debiti fiscali.

L’importo  – che non può essere superiore a 150.000 euro e, comunque, non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per i soggetti diversi – si calcola applicando una percentuale alla differenza tra ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (per chi ha aperto la partita IVA dopo il 1° gennaio 2019, ai fini della media del periodo precedente contano i mesi successivi a quello di apertura).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta.

I requisiti necessari e gli esclusi   

La nuova edizione del contributo a fondo perduto estende la platea dei destinatari rispetto a quella dei precedenti decreti ristori (le previsioni del Governo parlano di oltre 3 milioni di beneficiari in più), ma la subordina al rispetto di determinate condizioni:

una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto sostegni);

– ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019;

– fatturato medio mensile nel 2020 inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno precedente.

In assenza del calo di fatturato, dunque, non si ha diritto al contributo.

Chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ha diritto al contributo anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

Queste le categorie escluse:

– soggetti con attività cessata al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto sostegni (chi ha dovuto chiudere l’attività a causa della pandemia non ha diritto ad alcun contributo…);

– soggetti con partita IVA aperta dal 24 marzo 2021, dopo l’entrata in vigore del decreto;

– enti pubblici (art. 74 del TUIR);

– intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR).

La richiesta

Il contributo in argomento si chiede con un’apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, dal 30 marzo al 28 maggio 2021 (mediante procedura web nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia o software di compilazione e successivo invio attraverso il desktop telematico), che deve contenere:

– il codice fiscale del richiedente (e dell’eventuale rappresentante) o dell’eventuale intermediario che la presenta;

– i dati contabili attestanti l’esistenza dei requisiti previsti;

– l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente;

– la scelta sulla modalità di fruizione.

In caso di errore, entro il 28 maggio 2021 si può presentare una nuova istanza, che sostituisce quella precedente; è inoltre possibile presentare una rinuncia all’istanza già trasmessa, anche dopo il termine stabilito.

L’istanza può essere presentata per conto del richiedente dagli intermediari abilitati che, in alternativa: a) sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente; b) sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” nel portale Fatture e Corrispettivi; c) dichiarano nell’istanza di essere stati appositamente delegati dal soggetto richiedente (la presentazione si può effettuare esclusivamente tramite software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico).

Per l’accesso bisogna possedere le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dalle Entrate.

Come si calcola

L’importo del contributo si determina applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo del 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

– 60%, se ricavi e compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;

– 50%, se ricavi e compensi del 2019 superano i 100.000 ma non i 400.000 euro;

– 40%, se ricavi e compensi del 2019 superano i 400.000 ma non 1 milione di euro;

– 30%, se ricavi e compensi del 2019 superano 1 milione ma non 5 milioni di euro;

– 20%, se ricavi e compensi del 2019 superano 5 milioni ma non 10 milioni di euro.

Le sanzioni e i controlli sono identici a quelli previsti per il contributo a fondo perduto del decreto rilancio varato dal precedente Governo (D.L. n. 34/2020): controlli preventivi delle Entrate prima dell’erogazione ma anche sanzioni e interessi in aggiunta alla restituzione del contributo percepito ove non spettante.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay