Credito d’imposta e fondo perduto, i sostegni per il turismo
Il Ministero del turismo ha reso note le modalità applicative per l’erogazione delle misure favore delle imprese turistiche contenuti nel Dl 152/2021, attuativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il cosiddetto “super bonus alberghi”): si tratta di un credito d’imposta, un contributo a
fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato. In questo quadro si inseriscono le novità introdotte dal cosiddetto decreto frodi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 febbraio, riguardanti le agevolazioni edilizie spettanti, tra l’altro, per i lavori finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla realizzazione piscine termali.
Quali incentivi
Per migliorare l’offerta del comparto turistico sono stati stanziati 100 milioni di euro per l’anno in corso e 180 milioni per gli anni 2023 e 2024, per i sostegni previsti dal PNRR, che sono:
• un credito di imposta (cedibile a terzi) fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021;
• un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute per gli stessi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere maggiorato in caso di particolari condizioni;
• inoltre, per le spese di progetto ammissibili ma non coperte dalle agevolazioni indicate, si può accedere anche ai finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica, a condizione che almeno il 50% di tali spese venga riservato agli interventi di riqualificazione energetica, con un tetto massimo pari a 40.000 euro; il 40% è destinato alle imprese ubicate nelle Regioni del Sud Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Il contributo a fondo perduto potrà essere incrementato fino a un massimo di ulteriori 60.000 euro, in presenza di determinate condizioni.
L’avvio dei lavori deve essere attestato con la comunicazione del loro avvio alle autorità competenti.
Interventi ammessi
Il bonus può essere richiesto per i seguenti interventi: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; eliminazione delle barriere architettoniche; incremento dell’efficienza energetica delle strutture; riqualificazione antisismica; installazione di manufatti e prefabbricati; realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali (solo per stabilimenti termali); acquisto mobili e componenti d’arredo, solo se funzionali ai lavori menzionati; digitalizzazione delle strutture,
Per l’accesso alle misure previste, dal 28 febbraio si può presentare la domanda attraverso la piattaforma digitale di Invitalia, seguendo le istruzioni per la compilazione e i moduli per l’invio disponibili nel portale e le indicazioni sulle regole per l’accesso contenute nell’avviso pubblico del Ministero del 23 dicembre 2021. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante con firma digitale e deve riportare, tra le altre informazioni, i dati anagrafici, la tipologia di interventi previsti, gli incentivi richiesti (contributi a fondo perduto e/o crediti d’imposta), il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese ammissibili con il dettaglio delle singole voci di spesa, la data di inizio e fine degli interventi e le eventuali altre spese per cui è possibile richiedere gli ulteriori finanziamenti agevolati.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 marzo 2022: entro 60 giorni da tale scadenza l’elenco dei beneficiari sarà pubblicato dal Ministero del turismo, che comunicherà inoltre, con un avviso pubblicato sul proprio sito, l’esaurimento delle risorse.
Soggetti beneficiari e requisiti
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione per una sola struttura oggetto di intervento. Il bonus, che viene erogato dal Ministero del Turismo in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento delle risorse disponibili, è destinato alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività di agriturismo, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici, compresi quelli acquatici e faunistici.
La concessione dei benefici è subordinata al possesso, da parte delle imprese che li richiedono, di determinati requisiti, che devono essere mantenuti per i 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione: l’scrizione al registro delle imprese al momento della domanda; la gestione di un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o la proprietà degli immobili oggetto dell’intervento presso i quali si esercita l’attività; essere in regola con la verifica della regolarità contributiva (DURC), con la normativa antimafia e dal punto di vista fiscale.
I soggetti in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria non possono presentare la domanda di accesso.
Novità sulla cessione dei crediti
Come previsto dall’art. 9 dell’avviso del 23 dicembre 2021, il credito d’imposta “è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli intermediari finanziari”.
Ma il Dl 13/2022 (per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia) ha però introdotto delle novità sull’utilizzo del credito d’imposta, che in ogni caso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, utilizzando il mod. F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi, entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il recente decreto legge n. 13 ha infatti stabilito che il credito è cedibile solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, e che sono ammesse due ulteriori cessioni, ma soltanto se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del D.lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del predetto Testo unico e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.