ECONOMIA

Crac delle banche e indennizzi per i risparmiatori : la guida del Mef

Sul portale del Ministero dell’Economia si trova una guida online per i contribuenti travolti dai crac bancari con tutte le informazioni sugli indennizzi, che saranno automatici per una platea valutata al 90% del totale; per il residuo 10%

l’indennizzo prevede una procedura di verifica semplificata da parte di una Commissione tecnica. Le nuove disposizioni sono volte all’attuazione delle norme contenute nella Legge di bilancio 2019 e nel Decreto crescita per il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). La dotazione iniziale del Fondo è di oltre 1,5 miliardi di euro: 525 milioni per il triennio 2019, 2020 e 2021.

I destinatari

Hanno accesso al Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese con meno di 10 persone occupate e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, in possesso di azioni e obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle ripetute violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro eredi mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio o di fatto ed ai parenti entro il secondo grado in possesso di tali strumenti finanziari. Sono esclusi dalle prestazioni del Fondo, tra gli altri, gli strumenti finanziari di soggetti diversi da quelli descritti alla data della messa in liquidazione della banca, quelli acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, al primo gennaio 2017, nelle banche o loro controllate incarichi di componente del Consiglio di amministrazione o degli organi di controllo, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore e vice direttore generale, e inoltre parenti e affini di primo e secondo grado.

Gli importi

Per gli azionisti e per gli obbligazionisti subordinati è previsto un indennizzo dal quale sono decurtati gli eventuali importi già ricevuti a titolo di rimborso o risarcimento. L’importo è del 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, percentuale che può aumentare se in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel rispetto dei limiti di spesa, della dotazione del FIR e fino al suo esaurimento. L’indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Anche questa percentuale può essere ampliata, alle stesse condizioni appena descritte.

L’istanza, la Commissione tecnica e l’inoltro

Presso il Ministero viene costituita una Commissione tecnica indipendente di 9 componenti, con requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR: le attività di supporto sono attuate dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), che svolge l’attività di Segreteria tecnica. Entro 180 giorni dalla data indicata dall’apposito decreto del 22 agosto i risparmiatori coinvolti possono presentare la domanda di indennizzo, con la documentazione attestante i requisiti previsti, che deve contenere, tra l’altro: i dati personali e quelli relativi agli strumenti finanziari oggetto della richiesta, la banca che li ha emessi e i dati per il pagamento tramite bonifico bancario o postale.

La Consap rende disponibile una piattaforma informatica per offrire informazioni chiare e complete sulle modalità di presentazione dell’istanza e agli adempimenti necessari, anche attraverso un sistema interattivo di risposte alle domande dei risparmiatori. Dal 22 agosto inizia a decorrere il periodo di 180 giorni di tempo per la presentazione delle istanze di indennizzo: gli utenti potranno fare richiesta sulla piattaforma informatica, dove sarà possibile registrarsi, compilare la domanda, caricare gli allegati, produrre la domanda compilata in Pdf da stampare e firmare, caricare la domanda firmata e inviarla telematicamente. Le istanze e la documentazione possono essere inviate esclusivamente in via telematica servendosi dei moduli presenti nel portale. Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione dell’istanza è attivo un call center telefonico: il numero  è 02/49525830 e il servizio è attivo nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

L’indennizzo diretto

Hanno diritto all’erogazione di un indennizzo forfetario i risparmiatori persone fisiche (o i loro eredi, il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado) in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018, al netto degli strumenti finanziari oggetti di indennizzo e dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita;

b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

Il restante 10%

Per quanti non rientrano nelle soglie reddituali o patrimoniali, viene comunque prevista una forma di risarcimento che prevede un processo di verifica semplificata da parte della Commissione tecnica tramite la standardizzazione delle violazioni di natura contrattuale o extra-contrattuale, e dei criteri in presenza dei quali l’indennizzo può comunque essere direttamente erogato.

Fra questi tipi di violazioni rientrano anche:

– la vendita o il collocamento di strumenti finanziari senza che siano state osservate le disposizioni che prevedono la valutazione della consapevolezza e dell’adeguatezza dell’acquirente rispetto al profilo di rischio;

– la realizzazione di tali azioni insieme all’erogazione di finanziamenti o l’assegnazione di un grado di rischio e di un orizzonte temporale di investimento incongruo con l’età del cliente.

Il pagamento

Appena definito l’importo dell’indennizzo, e stabiliti i criteri per la redazione dei piani di riparto, la Commissione approva il piano di riparto e ne dispone il pagamento. In sede di erogazione viene data la priorità ai pagamenti degli indennizzi diretti, e in questo contesto hanno precedenza quelli di importo non superiore a 50.000 euro. I pagamenti degli indennizzi avvengono tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato all’avente diritto. Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio vengono conservate per essere utilizzate in quelli successivi.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay