FISCALITA LAVORO

Contributo a fondo perduto e cessione di ramo d’azienda

A sostegno degli operatori economici colpiti dalla pandemia, il decreto sostegni-bis (Dl 73/2021) ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di attività d’impresa, arte o professione o di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia. Il contributo spetta a

condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

In questo caso l’interpello è presentato dal titolare di un’impresa individuale che ha effettuato una cessione di ramo di azienda nel 2021 e variato l’attività esercitata con la stessa partita IVA, dichiarando l’avvio di un’attività di lavoro autonomo. Prima del passaggio di attività l’impresa individuale ha comunicato alla Camera di commercio un periodo di sospensione di ogni lavorativa, senza cancellare la partita IVA e, in seguito, la cancellazione dal Registro delle imprese, avendo avviato un’attività professionale.

Con l’istanza chiede di conoscere le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto e, in particolare:

a) se gli importi riscossi per la cessione del ramo d’azienda debbano essere considerati al fine del calcolo della differenza del fatturato medio mensile;

b) se la variazione del codice attività, e del regime fiscale, pur mantenendo la stessa partita IVA, permette di accedere al contributo.

L’interpretazione del contribuente

Poiché il citato decreto legge 73/2021 fa espresso riferimento all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, e considerato che l’importo riscosso per la cessione di ramo d’azienda non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, né è soggetto a obbligo di emissione fattura, secondo il contribuente gli importi riscossi a seguito dell’atto di cessione del ramo d’azienda non devono essere considerati nel confronto tra i periodi 1/4/2020-31/3/2021 e 1/4/2019-31/3/2020 per il calcolo della differenza del fatturato e dei corrispettivi.

Rispetto al secondo quesito, poi, fa presente che la norma stabilisce che il contributo è riconosciuto sia per attività di impresa sia per attività professionale, per cui il passaggio di attività nel periodo di osservazione non dovrebbe costituire un ostacolo al riconoscimento del contributo.

La verifica dei requisiti

Riguardo alla verifica dei requisiti, nella risposta 419 del 5 agosto 2022 l’Agenzia delle entrate precisa che con la circolare 22/E del 2020 – seppure relativa al contributo a fondo perduto introdotto dal decreto rilancio (Dl 34/2020) – è stato specificato che i soggetti che realizzano delle operazioni di riorganizzazione nel periodo interessato, se in possesso dei requisiti per accedere al contributo devono tenerne conto, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi sia per il calcolo della riduzione del fatturato.

Ciò equivale a dire che, ai fini della determinazione dei requisiti richiesti, non dovranno considerare gli importi relativi all’azienda o al ramo d’azienda oggetto di trasferimento e quindi, nel determinare l’ammontare del fatturato medio raffrontare per la verifica dei requisiti di accesso al contributo, l’istante non dovrà considerare le somme riferibili all’impresa ceduta.

La finalità del contributo

In merito al secondo quesito l’Agenzia condivide la soluzione interpretativa prospettata dall’istante: tenendo conto, infatti, della finalità del contributo in questione e considerando che tra i soggetti destinatari ci sono sia i soggetti che svolgono attività d’impresa sia i lavoratori autonomi, ritiene che il passaggio dall’attività di imprenditore a quella di professionista non determini alcun effetto sulle modalità di fruizione del contributo. La riduzione del fatturato rispetto ai 12 mesi precedenti, dunque, deve prescindere dalla circostanza che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia riconducibile a un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, senza tener conto di quanto realizzato dall’azienda oggetto di cessione.

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