FISCALITA

Contributo a fondo perduto: controlli sulla regolarità, sanzioni e restituzione

Il decreto rilancio (Dl 41/2021), fra le diverse disposizioni a sostegno dei soggetti economici colpiti dalle misure anti Covid, ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto. Abbiam visto nel numero precedente della

nostra pubblicazione che si tratta di una cifra destinata ai titolari di partita IVA titolari di attività d’impresa e di lavoro autonomo o di reddito agrario, in possesso di determinati requisiti, che è commisurata al calo di fatturato dei corrispettivi subito: gli importi da considerare sono quelli riportati nel modello della dichiarazione del 2020 per i redditi del 2019. Per ricevere il denaro spettante, che viene erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate con bonifico sul conto corrente del richiedente o mediante un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, si deve presentare un’apposita istanza, in via telematica, fino al 28 maggio 2021. Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione per le imposte sui redditi e per l’IRAP e non influisce sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi (artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR).

Le condizioni da rispettare e le modalità di predisposizione e trasmissione dell’istanza sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021, che ha inoltre approvato il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione, consultabili nell’area tematica dedicata nel sito www.agenzia entrate.gov.it.

Quali controlli

La procedura di erogazione del contributo a fondo perduto non è – ovviamente – esente dai controlli, che in prima battuta sono di regolarità dei dati dichiarati nelle istanze, come il codice fiscale, la partita IVA, la esatta compilazione dei campi obbligatori, al termine dei quali avviene la presa in carico o lo scarto della domanda, oppure la sua sospensione, nel caso occorrano ulteriori controlli.

Le cause di scarto o sospensione vengono motivate, in modo che il contribuente possa eventualmente inviare una nuova domanda corretta (entro il prossimo 28 maggio 2021).

Ci sono poi i controlli che l’Agenzia effettua in base alle norme sull’accertamento (articoli 31 e seguenti del DPR 600/1973), oltre ad altri controlli sui dati fiscali di fatture elettroniche e corrispettivi telematici, comunicazioni di liquidazione periodica e dichiarazioni IVA. Sono inoltre previsti controlli ad hoc che prescindono dall’importo del contributo erogato, regolamentati da un’intesa tra Ministero dell’interno, dell’economia e Agenzia delle entrate, volti a prevenire eventuali tentativi di infiltrazioni criminali.

E’ anche previsto, in base a un apposito protocollo, che l’Agenzia trasmetta i dati e le informazioni delle istanze ricevute e dei contributi erogati alla Guardia di Finanza.

Sanzioni applicabili e restituzione del contributo

Nei casi in cui dai controlli risulti una totale o parziale non spettanza, le Entrate recuperano il contributo e applicano la sanzione, dal 100 al 200% (art. 13, comma 5, D.lgs. 471/1997), che esclude la possibilità di definizione agevolata.

Nello stesso caso si applica, inoltre, la pena prevista dall’art. 316-ter del Codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che prevede, in alternativa: la reclusione da 6 mesi a 3 anni; nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Per chi ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è anche prevista la reclusione da due a sei anni, con la confisca del contributo eventualmente erogato (art. 322-ter, Codice penale).

Chi ha ricevuto il contributo del tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione e restituire spontaneamente il contributo, gli interessi relativi e versare le sanzioni ridotte con ravvedimento operoso, esclusivamente con modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) e senza poter ricorrere alla compensazione.

Se il richiedente si accorge, invece, di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 28 maggio 2021 – un’istanza di rinuncia totale al contributo.

I codici tributo per il credito d’imposta. Con la risoluzione 24/E l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per utilizzare in compensazione, tramite F24, l’alternativa all’accredito previsto dal Dl 41/2021 (decreto sostegni): il codice è il 6941, da indicare nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati”.  

Chi ha percepito il contributo del tutto o in parte non spettante può regolarizzare la propria posizione restituendolo con interessi e sanzioni ridotte (art. 13, Dl 472/1997) utilizzando i seguenti codici tributo nel modello F24 Elide:

– 8128, Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE;

– 8129, Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI;

8130, Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE.

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