FISCALITA

Cessione di credito, si applica l’imposta sostitutiva

Un notaio ha presentato istanza di interpello concernente l’interpretazione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva (art. 15, DPR 601/1973).

In tale contesto l’istante fa presente di essere stato incaricato della stipula di un atto di cessione di credito, a titolo oneroso, da parte di una banca in favore di una società, precisando che l’atto di cessione ha per oggetto un credito derivante da un finanziamento a medio termine garantito da ipoteca, concesso dalla banca nel 2004, in favore di una società attualmente in liquidazione: il finanziamento è stato assoggettato al regime fiscale di esenzione – ex articoli 15 e seguenti del citato DPR 601 – con applicazione dell’imposta sostitutiva.

Alla luce della situazione prospettata, il notaio chiede di conoscere se la cessione del credito in questione alla società, insieme al trasferimento della garanzia ipotecaria conseguente alla cessione stessa, rientri nel regime sostitutivo disciplinato dagli articoli 15 e seguenti del DPR 601.

L’interpellante rileva che l’art. 15 prevede l’applicazione del regime sostitutivo, tra l’altro, per le cessioni di credito stipulate a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine e, inoltre, alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine.

Il dubbio interpretativo alla base dell’interpello deriva da quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione ministeriale 310273 del 18 aprile 1988, nella quale è stato chiarito che il presupposto soggettivo per il riconoscimento del beneficio deve ricorrere anche in capo al cessionario. Dal dubbio interpretativo discende quindi la richiesta di sapere se, ai fini dell’applicabilità della citata disposizione, sia sufficiente che il cedente rivesta la qualifica di azienda o istituto di credito, oppure se sia necessario che entrambe le parti del contratto, il cedente e il cessionario, rivestano tale qualifica.

Nella soluzione interpretativa prospettata, il notaio ritiene applicabile il regime tributario previsto dagli articoli 15 e seguenti del DPR 601/1973 anche nel caso in esame, nel quale il cessionario è un soggetto diverso da una azienda o istituto di credito. A sostegno di tale interpretazione l’interpellante fa riferimento alla nuova formulazione della norma, dopo le modifiche introdotte dall’art. 22 comma 2, lettera a), del decreto legge 91/2014 che, sottolinea l’istante, fa rientrare nell’ambito dell’agevolazione “tutte le cessioni di crediti e contratti soggetti ad imposta sostitutiva, nessuna esclusa, …, in quanto comprese nelle cessioni ‘successive’ (alle operazioni di finanziamento), quelle anche non giustificate da autonoma causa di finanziamento, ma unicamente aventi ad oggetto contratti e crediti rivenienti da dette operazioni, e senza alcuna limitazione quanto ai requisiti soggettivi del cessionario del credito o contratto”.

 

La risposta del Fisco

Nella risposta, fornita con la risoluzione 17/E del 16 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate evidenzia le modifiche operate dal decreto legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 116/2014 è stato, che in sostanza hanno ampliato l’ambito applicativo del regime sostitutivo dell’imposta sui finanziamenti di cui al successivo articolo 17 del DPR 601/1973.

Il novellato art. 15 del DPR 601, infatti, stabilisce che “Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito ….. sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”.

L’Agenzia sottolinea inoltre che l’art. 22, comma 2, del Dl 91, ha introdotto, dopo l’art. 17, il 17-bis (Altre operazioni ammesse a fruire dell’agevolazione), con l’obiettivo di estendere la platea dei soggetti, diversi dalle banche, che possono concedere finanziamenti a medio e lungo termine ai quali si applica, a richiesta, il regime sostitutivo descritto nei precedenti articoli.

La conferma viene fornita anche dall’esame della Nota di lettura dell’Atto del Senato n.1541, dalla quale si desume che con l’intervento operato con il comma 2 del citato art. 22 si è voluto “ampliare l’ambito di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine”. Lo stesso documento chiarisce, inoltre, che con la modifica all’art. 15 è stato previsto che “oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi ricadano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva…”.

Proprio in considerazione delle modifiche normative intervenute, dunque, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti agisca, tra l’altro, con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti a imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia effettuati dalle banche – e dagli altri soggetti “qualificati” individuati dalle norme in commento – a prescindere dalla natura del soggetto cessionario. Ai fini dell’applicabilità del regime sostitutivo, il citato art. 15 non prevede infatti, come condizione, particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia.

Per quanto concerne, quindi, il quesito proposto, anche l’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto a imposta sostitutiva, e di trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, dalla banca a favore della società può beneficiare dell’effetto sostitutivo previsto dall’art. 15.

 

 

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