FISCALITA FISCO & WEB

Carburanti e trasmissione telematica, obbligo dal 1° luglio ma non per tutti

La legge 205/217 ha introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Un provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fissato le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni (D.lgs. 127/2015, art. 2, comma 1-bis).

Per moderare i costi di adeguamento dei sistemi degli operatori, la trasmissione telematica attraverso Spid viene effettuata – entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento -all’Agenzia delle Dogane, in quanto contiene anche le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del registro di carico e scarico (art. 25, comma 5, D.lgs. 504/1995); le attivazioni delle ulteriori semplificazioni saranno comunicate con successivi provvedimenti. Il tracciato per la trasmissione dei dati in questione si trova nell’allegato al Provvedimento, è denominato “Tracciato unico_Cessione carburanti & Registro C/S” ed è pubblicato nell’apposita sezione dei siti delle due Agenzie.

 

Dal 1° luglio per i self service

Il termine ultimo per l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica delle informazioni è fissato al 1° gennaio 2020, il che significa che fino al 31 dicembre 2019 potrà ancora essere utilizzata, facoltativamente, la vecchia scheda carburante..

Intanto, tali operazioni sono obbligatorie dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motore effettuate dai soggetti IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio “ad elevata automazione”, nelle quali il rifornimento è soltanto in modalità self-service prepagato e che sono dotati di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite bancomat, carte di credito, prepagate, ecc. e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti amministrativi dei gestori dei distributori stradali di carburante, anche in vista del dialogo tra le banche dati presso il Ministero dello Sviluppo economico e presso l’Agenzia delle dogane e per ridurre gli impatti operativi su questi ultimi, con successivi provvedimenti saranno individuate le altre categorie di soggetti e saranno definite modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo.

 

I servizi digitali per la trasmissione

Anche le specifiche che definiscono le modalità tecniche e operative per l’utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione del Portale delle Dogane e delle Entrate.

L’accreditamento ai servizi digitali, per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati (o di loro delegati) avviene mediante i sistemi nazionali di identità digitale. Le modalità di accreditamento conformi al Regolamento Ue n. 910/2014 (eIDAS) e ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e permettono di delegare espressamente a un altro soggetto l’effettuazione della trasmissione.

 

La trasmissione è mensile

La trasmissione delle informazioni, come si è detto, avviene con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

I dati di competenza dell’Agenzia delle Entrate, trasmessi attraverso i servizi digitali all’Agenzia delle Dogane, sono messi a disposizione “secondo i principi di liceità, trasparenza, e correttezza, nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza”.

La consultazione dei dati ricevuti dalle Dogane e trasmessi alle Entrate è sottoposta a misure che garantiscono l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione e inoltre la tracciatura degli accessi effettuati, con l’indicazione dei tempi e del tipo di operazioni svolte e di conservazione delle copie di sicurezza.

Nell’apposita sezione del Portale delle due Agenzie vengono pubblicate, dandone preventiva comunicazione, le eventuali modifiche ai tracciati e alle specifiche tecniche e operative per l’utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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