FISCALITA

Bonus ristrutturazioni e mobili anche per giovani coppie

Cominciamo col dire che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 – al comma 74 (“Detrazioni casa”) ha disposto la proroga per il 2016 della detrazione del 50% delle spese per recupero edilizio, del 65% per il risparmio energetico e del bonus mobili.

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Inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, al posto della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, con le modalità contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 208/2015.

Una novità è introdotta dal successivo comma 75, che permette alle giovani coppie anche conviventi da 3 anni, che acquistano una prima casa, di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute nel 2016 per beni mobili finalizzati all’arredo, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Nei confronti di chi ha costituito da almeno 3 anni un nucleo familiare, nel quale almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni, con l’acquisto della prima casa è prevista la possibilità di beneficiare della detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili destinati all’arredamento dell’immobile, da calcolare su un importo complessivo non superiore a 16.000 euro. Poiché il testo parla di “acquirenti”, in attesa di eventuali precisazioni, dovrebbero essere escluse dall’agevolazione le coppie che hanno ricevuto la casa, ad esempio, in eredità o in donazione da un genitore. In pratica, per le coppie sposate o conviventi more uxorio da almeno 3 anni da quest’anno si aggiunge un’agevolazione svincolata dalla ristrutturazione edilizia, che viene abbinata all’acquisto di una casa da destinare ad abitazione principale. La convivenza more uxorio può essere dimostrata con lo stato di famiglia attestante la comune residenza o anche tramite autocertificazione.

Lo sconto fiscale non é cumulabile con il bonus mobili tradizionale – ne parliamo più avanti – quello con il limite a 10.000 euro, comunque confermato anche nel 2016.

Le spese di ristrutturazione

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia é pari al 36% delle spese sostenute, fino a un importo complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare: tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro il tetto massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi, da ultimo proprio la Legge di stabilità 2016, che ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

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L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. Se gli interventi realizzati in ogni anno sono la prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quanto pagato nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%. Per i lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edificio la detrazione spetta in riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio: in questi casi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche:

  • l’abolizione dell’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
  • l’aumento della percentuale (dal 4 all’8%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste sono obbligate a operare;
  • l’eliminazione dell’obbligo di indicare, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, il costo della manodopera in maniera distinta;
  • la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui la casa sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;
  • l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali di pari importo; dal 2012, infatti, non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
  • l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Quando si perde la detrazione

La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente detratto viene recuperato dal fisco, quando:

  • il pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico privo delle indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico);
  • non viene esibita la ricevuta del bonifico o se è intestata a persona diversa da chi richiede la detrazione;
  • non vengono esibite le fatture o le ricevute attestanti le spese effettuate;
  • gli interventi edilizi eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
  • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, nei casi in cui é obbligatoria;
  • sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni non si perde il diritto al beneficio fiscale se si è in possesso della dichiarazione di osservanza delle citate disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (Dpr n. 445/2000).

Se cambia il possesso

Se l’immobile oggetto dell’intervento di recupero edilizio viene venduto prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire dell’agevolazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente, se è una persona fisica. In caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi, il venditore può scegliere se continuare a fruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita il beneficio é trasferito automaticamente all’acquirente. In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”: la condizione della detenzione del bene deve sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ogni anno per il quale si vuole fruire delle residue rate detraibili. Esempio: se l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato lo concede in comodato o in locazione, non potrà detrarre le rate degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene, ma potrà beneficiare di quelle residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/ 2015).

L’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

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Il DL n. 63/2013 ha introdotto la detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Il presupposto per fruire della detrazione è l’esecuzione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (appartamento del portiere, guardiola, lavatoi, ecc.): quando si effettua un intervento sulle parti condominiali i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredarle. Per avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici la data di inizio dei lavori deve essere anteriore a quella in cui si sono sostenute le spese, mentre non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo della casa.

La detrazione compete se si acquistano:

  • mobili nuovi (letti, scrivanie, cassettiere, librerie, armadi, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, materassi e apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi di arredo;
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono privi, l’acquisto è agevolato solo se per questi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, tra gli altri: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, apparecchi di cottura, forni a microonde, stufe elettriche, radiatori e ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento: sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione, da spalmare tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito alle spese sostenute complessivamente per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici). Il limite riguarda il singolo immobile, comprensivo delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione; il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più immobili ha diritto più volte al beneficio.

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