FISCALITA LAVORO

Bonus ristoranti, il sostegno alla ristorazione e delle eccellenze gastronomiche

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 agosto è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che regola il contributo “per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, il cosiddetto bonus ristoranti.

Previsto dalla legge di bilancio 2022 (n. 234/2021), l’intervento è finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano e prevede la concessione e l’erogazione di contributi a fronte di investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli.

La misura consiste in un contributo in conto capitale non superiore al 70% delle spese totali ammissibili, fino a 30.000 euro per singola impresa.

I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis (regolamento Ue n. 1407/2013).

La dotazione finanziaria disponibile è di 56 milioni di euro, 25 dei quali per l’anno 2022 e 31 per il 2023 e per il supporto agli adempimenti tecnici e amministrativi il Ministero si avvale di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a.

Imprese destinatarie e requisiti

Possono beneficiare delle agevolazioni ristoranti, pasticcerie e gelaterie:

a) operanti nel settore della Ristorazione con somministrazione (codice ATECO 56.10.11), regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, che nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto hanno acquistato, per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo, prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, legge 4/2011), Sqnz (Sistema di qualità nazionale zootecnica, D.M. 4337/2011) e prodotti biologici; b) operanti nei settori Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30) e Produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, in alternativa, che nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto hanno acquistato, per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo, prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi, Sqnz e prodotti biologici; c) che sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria né sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente; d) non sono in situazione di difficoltà come definita dal regolamento di esenzione (regolamento Ue n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno); e) che sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (Durc); f) che sono in regola con gli adempimenti fiscali; g) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea («Impegno Deggendorf»).

Sono escluse dal contributo le imprese nei cui confronti sia stata applicata una sanzione interdittiva (art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001) e quelle i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile per i reati che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione.

Quali spese e quali no

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’azienda; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità tracciabili.

Non sono ammesse le spese: sostenute prima della presentazione della domanda; per l’acquisto di componenti, pezzi di ricambio, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale; per terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere, come impianti idrici, elettrici, di allarme, di riscaldamento e raffreddamento; per mezzi targati e beni usati o rigenerati; per le utenze di qualsiasi genere (energia elettrica, gas, ecc.); per imposte e tasse, contributi e oneri sociali di qualsiasi genere, buoni pasto, costi legali e notarili, consulenze e spese non direttamente finalizzate all’attività dell’impresa.

Presentazione delle domande

I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – quindi entro fine settembre – con un provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nei siti internet del Ministero (www.politicheagricole.it) e di Invitalia (www.invitalia.it). Si può presentare una sola domanda e i contributi saranno deliberati dal Ministero in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le spese devono essere interamente sostenute e pagate dall’impresa entro il termine perentorio di 8 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.

L’erogazione dei contributi

Alla domanda, che va trasmessa al Ministero entro i 30 giorni successivi alla data di ultimazione delle spese, devono essere allegati: copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto di macchinari professionali e beni strumentali; documentazione attestante la piena tracciabilità delle spese sostenute (ordinativi di pagamento ed estratti conto); la relazione tecnica finale con la descrizione degli investimenti effettuati e attestante il completo pagamento delle relative spese.

Il Ministero, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, previa verifica di Invitalia del rispetto dei requisiti e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, eroga il contributo spettante sul conto corrente indicato nella domanda.

Anticipo del contributo e fidejussione

E’ infine prevista la possibilità di chiedere un anticipo del contributo richiesto, nella misura massima del 50%, che impone, però, la presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa che deve garantire, tra l’altro, la restituzione dell’importo anticipato.

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