ECONOMIA FISCALITA IVA

Beni noleggiati e detraibilità dell’IVA versata all’importazione

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 6 dell’11 gennaio 2019, ha fornito chiarimenti riguardo alla detrazione dell’IVA assolta all’importazione di beni concessi in noleggio. Una società (Alfa), che fa parte di un gruppo multinazionale

(Beta), svolge la propria attività nel mercato italiano e internazionale nel comparto del noleggio dei pallets mediante un sistema di utilizzo condiviso (denominato pallets pooling) che si basa su tre principi fondamentali:

– i pallets oggetto di noleggio sono e restano di proprietà della società di diritto belga (Gamma, che fa parte anch’essa del gruppo Beta);

– le società clienti (utenti), che utilizzano il servizio, pagano una tariffa di noleggio per l’utilizzo, che comprende i costi di trasporto alle società stesse, la raccolta dei pallets presso società terze di distribuzione dei prodotti finiti (retailer) e i costi di riparazione di tutti i segni di usura;

– per le società utenti non è previsto un periodo minimo prestabilito né l’obbligo di noleggiare un numero minimo di pallets.

Nell’istanza vengono descritti i flussi per il mercato italiano dal punto di vista operativo:

– Gamma, azienda responsabile della fornitura di pallets alle società del gruppo Beta, acquista i pallets destinati all’attività di noleggio dal produttore, che fattura a Gamma e consegna i beni direttamente nel territorio italiano; per i pallets di provenienza extra-Ue, la società istante si occuperebbe dell’importazione ai fini IVA e doganale in Italia;

– Gamma concede in noleggio, a fronte del pagamento di un canone, il pallet alla società interpellante;

3) quest’ultima sub-noleggia il pallet alla società utente (cliente), dietro pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo e per gli altri servizi connessi (ritiro a destinazione e rigenerazione per la riparazione). Come precisato dalla società interpellante con documentazione integrativa, una volta che i pallets sono stati consegnati alla società utente, la prima non è più coinvolta nel trasporto dei pallets su cui è caricata la merce. La società interpellante ha inoltre precisato che il gruppo Beta dispone di un sistema elettronico di rilevazione e monitoraggio dei pallets per masse, che permette: a) di rendicontare e fatturare alle società clienti la corretta tariffa di noleggio in base al numero complessivo di pallets utilizzati e al periodo di utilizzo; b) di inserire, all’interno di una piattaforma elettronica, la comunicazione di avvenuta spedizione da parte della società cliente;

4) Re-immissione in Italia di pallets usati: i pallets possono lasciare il territorio nazionale insieme alla merce con cui viaggiano, ad esempio, perché la cliente che li ha richiesti alla società interpellante vende i suoi prodotti all’estero e trasferisce fisicamente i pallets, su cui viaggia la merce, fuori dall’Italia. Toccherà poi a un’altra società del gruppo Beta che opera nel mercato estero occuparsi del ritiro, del controllo, dell’ispezione e dell’eventuale riparazione dei pallets utilizzati, per rimetterli in circolazione nel mercato italiano. Al riguardo, come precisato con documentazione integrativa, a seguito di un accordo la società affiliata nel Paese di destinazione dei pallets riaddebiterà le spese sostenute per i servizi di ritiro, controllo, ispezione ed eventuale riparazione alla società interpellante. Ai fini IVA queste prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia (art. 7-ter, DPR 633/1972). Anche in questo caso la provenienza può essere extra-Ue e, pertanto, la Società interpellante provvederebbe all’importazione ai fini IVA e doganale in Italia. In proposito l’istante precisa che, essendo i pallets fungibili e non dotati di misure identificative, non può stabilire che quelli restituiti siano esattamente gli stessi consegnati all’inizio e quindi, per quelli reimmessi nel circuito italiano e provenienti da paesi extra-Ue, la società interpellante provvederebbe all’importazione a titolo definitivo e non temporaneo.

Il quesito posto riguarda la possibilità di detrarre, ai sensi dell’art. 19, DPR 633/1972, l’IVA assolta in dogana per l’introduzione in Italia dei pallets di proprietà della società multinazionale belga, provenienti da paesi extra-Ue.

La direttiva IVA

Considerando il rapporto immediato e diretto tra l’importazione dei pallets e l’oggetto della propria attività d’impresa, secondo la interpellante l’IVA pagata in dogana per l’importazione è detraibile ai sensi degli artt. 1, 19 e 67 del citato DPR 633/1972.

A sostegno della propria tesi richiama la direttiva IVA (n. 2006/112/CE), che all’art. 168, lett. e), stabilisce: “Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore (…) l’IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro”; per fruire di tale detrazione, in base all’art. 178, lett. e), il soggetto passivo deve avere un documento attestante l’importazione che lo indichi come destinatario o importatore e che indichi l’imposta dovuta. Inoltre, la soluzione risulta coerente anche con il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/1973, TULD), che obbliga al pagamento dell’IVA il proprietario della merce e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la stessa è stata importata o esportata (art. 38). Viene infine citata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nella sentenza n. 7016 del 2001 ha affermato che ai fini IVA la proprietà dei beni importati non costituisce una condizione essenziale per ottenere la detrazione.

IVA detraibile dalla società ma non dal trasportatore

Nel fornire la risposta al quesito l’Agenzia delle entrate richiama, oltre al citato art. 168 della direttiva europea, il successivo articolo 201, secondo cui l’IVA all’importazione è dovuta dalla persona designata o riconosciuta come debitrice dallo Stato membro d’importazione, oltre a evidenziare che, rispetto all’Italia, la Società interpellante agisce direttamente quale importatore della merce benché non ne sia proprietaria. Inoltre, secondo la giurisprudenza dell’Unione europea “la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle”, è necessaria per riconoscere al soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte. Ma il diritto a detrarre l’imposta è ammesso anche in assenza di tale nesso, se i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi forniti, poiché presentano “un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo” (Corte di Giustizia, 14 settembre 2017, C-132/16).

La giurisprudenza Ue ha invece escluso la detrazione dell’IVA all’importazione assolta dal trasportatore, che non è importatore né proprietario della merce, occupandosi soltanto del trasporto e del trattamento doganale nell’ambito della sua attività; , il valore delle merci trasportate non entra, quindi, nelle spese costitutive dei prezzi dallo stesso fatturati.

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