FISCALITA FOCUS

BENEFICI FISCALI PER LA RICERCA E LO SVILUPPO

Il ricorso alla leva fiscale per incentivare le attività di attività di ricerca e sviluppo (R&S) non è nuovo atteso che nel dicembre 2013 l’introduzione di un credito di imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti con tali finalità andava proprio nella direzione di promuovere l’innovazione attraverso lo strumento dell’incentivo fiscale.

La misura introdotta all’epoca non trovò attuazione per mancanza di copertura finanziaria e, pertanto, è stata modificata dalla legge di Stabilità per il 2015 e resa più efficace nell’incentivare sia gli investimenti che l’occupazione di personale qualificato.

Infatti, l’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha integralmente sostituito l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, noto come “decreto Destinazione Italia”), attraverso la modifica della misura dell’agevolazione, l’estensione del periodo di applicazione della stessa, l’ampliamento della platea dei beneficiari e delle categorie di spese agevolabili nonché facilitando le modalità di accesso al beneficio.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 27 maggio 2015 (cd decreto attuativo), sono state adottate le disposizioni applicative necessarie per il pieno funzionamento dell’incentivo, comprese le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2015, il “nuovo” credito di imposta si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari perché è concesso in maniera automatica, in conseguenza della effettuazione delle spese agevolate.

La prima novità di rilievo è costituita dal fatto che, per i periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, a tutte le imprese – senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato – che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La misura del credito è elevata al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extra- muros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative).

 

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Altra innovazione riguarda il credito di imposta che spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (nella precedente formulazione, il limite era di 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000 (in precedenza, euro 50.000).

Oltre alle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, sono elencate le tipologie di spese ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta e disciplinato il trattamento del credito di imposta, prevedendone l’irrilevanza ai fini fiscali e le modalità di fruizione.

In ordine alla disciplina dei controlli sulla corretta fruizione del credito di imposta, è da sottolineare che sono previsti esclusivamente ex post, attesa la automaticità del riconoscimento del credito stesso ed eseguiti sulla base di “apposita documentazione contabile” comprovante il rispetto di tutte le condizioni prescritte dalla norma per beneficiare del credito di imposta e contenente la quantificazione del credito stesso, che deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale e allegata al bilancio.

Con la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 elaborata d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico – l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, alle modalità di calcolo e di utilizzo, nonché in ordine alle ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.

Sul punto deve essere anticipato che la citata legge di Stabilità 2015, oltre a disciplinare ex novo il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, ha introdotto un’ulteriore misura agevolativa, volta ad incentivare gli investimenti in tali attività finalizzati all’acquisizione, al mantenimento, allo sviluppo ed all’accrescimento dei beni immateriali.

In particolare, è stato introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. “patent box”, illustrato nei precedenti numeri della rivista).

Le due sinergiche misure sono volte ad incentivare l’attività di ricerca e sviluppo nelle sue diverse fasi di svolgimento: la prima mediante l’attribuzione di un credito di imposta per l’attività di ricerca svolta; la seconda attraverso la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali ottenuti dall’attività di ricerca, a condizione che l’impresa continui a svolgere attività di ricerca e sviluppo ai fini del mantenimento, dello sviluppo e dell’accrescimento degli stessi.

E’ importante rammentare che i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria – rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di patent box.

Entrando in sintesi nell’esame del provvedimento è utile appuntare l’attenzione sugli ulteriori profili che consentono/escludono l’agevolazione fiscale. In particolare:

  • sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non re
  • possono beneficiare dell’agevolazione gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, nonché le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR . Inoltre, nel novero delle imprese beneficiarie sono ricompresi i consorzi e le reti di imprese;
  • sono esclusi i soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività;
  • con riguardo all’ambito oggettivo, il credito di imposta è ammesso per la “ricerca fondamentale(lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette), la “ricerca industriale” (ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi) e lo “sviluppo sperimentale” (acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati ).
  • sono escluse dal perimetro dell’agevolazione le modifiche non significative di prodotti e di processi (ad esempio, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall’utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati) mentre sono agevolabili le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (come la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto);
  • le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta sono quelle relative a: i) personale altamente qualificato, in possesso di specifici titoli, impiegato nelle attività in esame; ii) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio; iii) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese; iv) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
  • sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio, a prescindere dal momento in cui sono stati avviate le relative attività di ricerca:
  • con riguardo all’utilizzo è stato precisato che il credito di imposta maturato può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 2000 applicabile ai crediti di imposta agevolativi in base all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e che non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, pari a euro 700.000 a decorrere dal 1° gennaio 2014. Inoltre, per le caratteristiche del credito in esame, non si applica neanche la preclusione di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500.

Lehrling Jan Thöni, Lernzentren

La Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 ha inoltre fornito numerose e dettagliate altre precisazioni concernenti, in particolare, Investimenti realizzati da imprese di recente o nuova costituzione, cumulo con altre agevolazioni, documentazione da conservare nonchè resi disponibili numerosi esempi di calcolo.

Dei profili appena citati si ritiene, in conclusione, di evidenziare che:

  • il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente;
  • in merito alla certificazione dei costi sostenuti, rilevato che le disposizioni non stabiliscono un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della stessa, il documento può essere redatto in forma libera ma deve contenere, in ogni caso, l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sos Sul punto si rammenta che per l’attività di certificazione contabile talune imprese hanno diritto a beneficiare di un credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate, entro il limite massimo di euro 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione;
  • quanto alla documentazione a supporto dei costi relativi alla d. ricerca “extra-muros”, sono necessari i contratti stipulati con Università, Enti di ricerca o organismi equiparati e gli altri soggetti (comprese le start-up innovative), nonché una relazione sottoscritta dai soggetti commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce;
  • nell’ipotesi di produzione interna, nonché in relazione alle attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale, l’impresa deve avere cura di predisporre un adeguato sistema di rilevazione dei costi sostenuti;
  • in considerazione della natura automatica e delle modalità di determinazione dell’incentivo, è stata segnalata la necessità che le imprese beneficiarie conservino, oltre alla documentazione idonea a dimostrare, in sede di controllo, l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute, anche un prospetto, con l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di i

Per ulteriori approfondimenti cfr anche la circolare sulla applicazione del credito di imposta per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo introdotto dall’articolo 1 commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) alla attività del tessile e della moda, emanata dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione- Direzione generale per la politica industriale e la competitività.

 

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