FISCALITA

Barriere architettoniche, la detrazione del 75% anche ai soggetti IRES

Il decreto legge 34/2020 – introdotto dalla legge di bilancio 2022 – stabilisce, che ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

– 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Il quesito della S.p.A.

Una società per azioni chiede chiarimenti sulla detrazione d’imposta riguardante proprio gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, rappresentando di detenere, in virtù di un contratto di locazione, un immobile all’interno di fondi a uso commerciale nel quale esercita la sua attività di commercio al minuto e all’ingrosso.

Al fine di migliorare l’accessibilità ai locali commerciali in uso, afferma di voler effettuare un intervento che prevede la detrazione fiscale del 75% per le spese sostenute e documentate per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. In particolare, la società chiede se il beneficio fiscale possa spettare anche ai soggetti IRES.

La risposta nella circolare

Un nuovo chiarimento sull’agevolazione arriva con la risposta 475/2022 l’Agenzia delle entrate evidenzia che il quesito interpretativo proposto trova riscontro nella circolare 23/E del 2022, secondo la quale rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione:

– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

– le società semplici, le associazioni tra professionisti;

– i soggetti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

L’Agenzia ricorda, inoltre, che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi in edifici “già esistenti”, per cui l’agevolazione non spetta per gli interventi eseguiti durante la costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.

La disposizione normativa prevede, tra l’altro, che ai fini della detrazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal Dm 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

In base a quanto asserito nell’istanza, dunque, in qualità di soggetto IRES la società istante, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame, può fruire della detrazione in commento.

La normativa non fissa altri limiti di natura oggettiva o soggettiva al riconoscimento del beneficio rispetto all’esistenza degli immobili oggetto degli interventi e permette la detrazione anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili posseduti o detenuti, indipendentemente dalla loro qualificazione come strumentali, beni merce o patrimoniali.

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