IVA LEGGE

Ausili e protesi per disabili, i requisiti per l’IVA al 4%

Il Dl 202/1989 ha previsto che tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota IVA del 4%, mentre il Dl 669/1996 ha stabilito che l’aliquota agevolata si applica anche ai sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap: comunque, deve trattarsi di sussidi destinati a persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Le condizioni e le modalità per fruire dell’agevolazione sono state individuate, da ultimo, con il Dm 7 aprile 2021.

Due acquisti agevolati

Una società che svolge principalmente l’attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso di elaboratori elettronici, telefoni cellulari e dispositivi mobili, spesso vende anche prodotti informatici a soggetti portatori di handicap, applicando quindi l’IVA agevolata al 4%. In proposito fa presente di aver sospeso la vendita di un cellulare con aliquota IVA agevolata poiché, sebbene il cliente fosse in possesso dei requisiti soggettivi e della relativa documentazione, ha riscontrato che il cliente aveva acquistato lo stesso prodotto, a breve distanza di tempo e nello stesso negozio, sempre con IVA ridotta.

A seguito di richiesta di documentazione integrativa da parte dell’Agenzia delle entrate, l’azienda ha comunicato che il cliente ha fornito parte della documentazione in originale e parte in fotocopia e che il secondo acquisto agevolato è stato effettuato a distanza di due mesi.

L’istante chiede se l’esercente è tenuto a verificare se il cliente abbia richiesto e ottenuto di recente l’acquisto di un prodotto simile con applicazione dell’imposta ridotta e a chiedere al cliente di giustificare il secondo acquisto agevolato effettuato a breve distanza dal primo.

La documentazione necessaria

Riguardo alla documentazione per fruire dell’aliquota agevolata, al momento dell’acquisto si deve presentare copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dall’Asl competente o dalla commissione medica integrata.

Se da tali certificati non risulta il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente, gli stessi devono essere integrati con la certificazione, da esibire in copia in sede di acquisto, rilasciata dal medico curante con la relativa attestazione richiesta per il beneficio fiscale. Per i verbali della commissione medica rilasciati prima del 4 maggio 2021, data di entrata in vigore del Dm 7 aprile 2021, l’attestazione deve essere rilasciata da un medico specialista. 

La risposta n. 282/2023

Nel documento di prassi l’Agenzia sostiene che in assenza di una specifica limitazione del numero di sussidi informatici che un singolo soggetto disabile può acquistare, l’esercente dovrà acquisire copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente dal quale deve risultare, come si è detto, lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione e il dispositivo che si intende acquistare.

Nel caso in questione, dunque, il Fisco evidenzia la necessità dell’attestazione del nesso funzionale tra la menomazione e lo specifico prodotto, che vale anche per i prodotti che per caratteristiche tecniche e qualità possono essere destinati a un diverso uso: in sostanza, questa condizione è valida anche per l’acquisto di ausili realizzati per usi diversi e non creati appositamente per persone affette da menomazioni funzionali permanenti. E’ per questa ragione che il certificato rilasciato dal soggetto competente deve contenere l’individuazione dello specifico dispositivo tecnico informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il citato nesso funzionale.

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