ECONOMIA FISCALITA LEGGE

Attività e redditi esteri 2018 non dichiarati, le lettere per l’adempimento spontaneo

I commi 634 e 635 della La legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) prevedono che , al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, finalizzate anche a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione

spontanea di basi imponibili, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riguardanti  lo  stesso  contribuente, acquisiti direttamente o  ricevuti  da  terzi, relativi  anche a ricavi o compensi,  redditi e volume d’affari, agevolazioni,  deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta, anche se non risultino spettanti.

Il contribuente, da parte sua, può segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze per la stessa non conosciuti. Per le stesse finalità l’Agenzia mette inoltre a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione sui ricavi, compensi, redditi, volume d’affari relativi alla stima di tali elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

La stessa legge prevede inoltre che deve essere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate a individuare le modalità con le quali gli elementi e le informazioni sopra elencati sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Attività estere e scambi di informazioni

Una Direttiva del Consiglio europeo (2011/16/UE) dispone che i Paesi membri devono trasmettere, a partire dal 1° gennaio 2016, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Paesi membri relative ai conti finanziari dei quali sono titolari. Sempre dal 2016 il sistema CRS (Common Reporting Standard), elaborato dall’OCSE, prevede lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra-Ue fra gli Stati esteri aderenti al sistema.

Le informazioni scambiate riguardano l’identificativo e il saldo o valore del conto, il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, l’importo di interessi, dividendi e altri redditi derivanti dalle attività detenute nel conto, pagati o accreditati sul conto e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto stesso.

I dati pervenuti sono stati già utilizzati, per i periodi d’imposta 2016 e 2017, per l’invio delle cosiddette lettere di compliance, comunicazioni che promuovono l’adempimento spontaneo: come prevede la normativa in materia di monitoraggio fiscale, sono indirizzate ai detentori di attività finanziarie all’estero (e di eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività) non correttamente dichiarate, in tutto o in parte, nel quadro RW del modello redditi.

La comunicazione e la privacy

Il provvedimento n. 40601 dell’8 febbraio 2022 illustra le modalità con le quali sono rese disponibili per il contribuente e la Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati per l’anno 2018 e successivi ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarati, reperibili nella sezione “l’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale del contribuente. Il contribuente che riceve la comunicazione potrà avvalersi del ravvedimento operoso per presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e pagare le sanzioni in misura ridotta.

Riguardo il trattamento dei dati personali, nel 2018 l’Agenzia ha richiesto il parere del Garante, che con un provvedimento del 4 aprile 2019 il Garante ha autorizzato tale trattamento, ritenendo idonee le misure individuate per attenuare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Il contenuto della comunicazione

La comunicazione contiene le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome del contribuente; numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta interessato; descrizione dell’anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera; possibilità di verificare i dati esteri accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale; istruzioni per la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso; invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione in caso di inesattezze; modalità per richiedere ulteriori informazioni.

La disponibilità alla Guardia di Finanza

I dati, gli elementi e le informazioni messe a disposizione dei contribuenti vengono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza attraverso la condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei: tra questi dati, anche la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può essere relativa agli obblighi di monitoraggio fiscale e all’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera.

I dati di fonte estera comprendono:

• lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione;

• il numero identificativo del conto e l’istituto finanziario presso cui è detenuto;

• l’ammontare del saldo e la valuta in cui è espresso; • gli importi dei pagamenti accreditati sul conto a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, e la relativa valuta in cui sono espressi.

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