Alle Sezioni Unite la questione delle notifiche a destinatario temporaneamente irreperibile
Procedimento tributario – Avviso di ricevimento – Esistenza e tempestività – Determinazione – Criteri – Notifica – Servizio postale – Destinatario temporaneamente irreperibile – Rilevanza esclusiva – Questione di diritto – Rimessione del ricorso al Primo Presidente perché valuti ex art. 374, 2 c., cod. proc. civ.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 21714 dell’8 ottobre 2020 ha investito il Primo Presidente per l’eventuale rinvio alle Sezioni Unite in ordine alla giusta interpretazione dell’articolo 8, L. 890/1982 sulle notifiche degli atti tributari in caso di irreperibilità relativa del destinatario, affermando al riguardo che: “La questione di diritto rappresentata appare inoltre, ad avviso del Collegio, di massima di particolare importanza, in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico applicativa da essa generati: sia sufficiente, al riguardo, por mente all’estesissimo perimetro operativo delle regole in tema di notifica postale tracciato dalla stessa legge n. 890 del 1982, ben trascendente il mero ambito degli atti di imposizione fiscale (e degli altri atti da notificare al contribuente) ed inclusivo invece della generalità degli atti «in materia civile, amministrativa e penale» ogni qual volta, per necessità positiva o per opzione, l’ufficiale notificatore si avvalga del servizio postale”.
Ora, in attesa dell’auspicabile pronunciamento delle SS.UU. sull’argomento, ricordiamo che da tempo sussiste un chiaro contrasto giurisprudenziale tra le sentenze che richiedono l’invio della Comunicazione Avvenuto Deposito (CAD) e quelle che chiedono l’avviso di ricevimento della raccomandata che contiene la “CAD”. Peraltro risulta, come riportano gli stessi Ermellini nella presente ordinanza, che da tempo lo stesso Ufficio del Massimario rilevava su questo tema decisioni di segno difforme e divergente nella giurisprudenza di legittimità. La Sezione V indica infatti, proseguendo nella trattazione, due distinte giurisprudenze sulla prova da depositare in giudizio in caso di notifica con plico ex legge n. 890/1982, se il destinatario era relativamente assente.
La questione verte, in buona sostanza, sulla necessità o meno di documentare il ricevimento della lettera raccomandata (la CAD).
In estrema sintesi si può affermare che il primo orientamento reputa che la notifica, nel caso l’agente non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario (Agenzia delle Entrate) dopo 10 giorni; il secondo, invece, ritiene che la prova del perfezionamento della notifica, nel caso in cui il destinatario sia temporaneamente irreperibile, vada fornita producendo in giudizio proprio la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Più in dettaglio, e facendo riferimento alla giurisprudenza presente attraverso alla lettura delle sentenze emesse, si ritiene che secondo il primo orientamento – la notificazione a mezzo posta – quando il postino non è in grado di recapitarlo, l’atto si perfeziona per il destinatario trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale. Quindi, ai fini della sua ritualità è richiesta, ex art. 8, L. 890/1982, soltanto la prova della spedizione della raccomandata, c.d. CAD (che si ricava dal numero della raccomandata di spedizione indicata sull’avviso di ricevimento) e non della sua avvenuta ricezione (al riguardo v. Cass. 30/01/2019, n. 2638, Rv. 652274-01; Cass. 31/05/2018, n. 13833; Cass. 14/11/2017, n. 26945; Cass. 10/03/2017, n. 6242, Rv. 643481-01; Cass. 15/02/2017, n. 4043).
Prendendo spunto dalla prima pronunzia citata, la n. 2638/2019, è possibile sintetizzare quanto affermato in tale interpretazione giurisprudenziale, nella quale si sottolineava che “… il giudice di appello ha ritenuto che il procedimento notificatorio non si fosse validamente perfezionato in entrambi i casi, ma, siccome il ricorso per cassazione ha ad oggetto solo l’avvenuto perfezionamento della prima notifica, la decisione risulta definitiva relativamente all’invalidità della seconda notifica;in ordine alla prima notifica, la censura sollevata dall’Agenzia ricorrente appare conforme all’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (nel testo di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 (Cass. S.U. n.1418/2012); la Corte ha anche chiarito che “al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato (nella fattispecie, la S.C. ha ribadito che, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall’avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro del plico, se successiva alla scadenza di tale termine, sia la data in cui l’ufficiale postale abbia annotato sul plico la compiuta giacenza) (Sez. 3, Ordinanza n. 15374 del 13/06/2018)”.
Con tale espressa e puntuale previsione si reputa che in caso di irreperibilità temporanea del destinatario dell’atto il legislatore ha inteso correlare, in via assoluta e generale, il perfezionamento dell’iter notificatorio a mezzo posta all’evento “spedizione” e non della ricezione della CAD, precisamente al decimo giorno successivo all’invio della raccomandata.
La norma centrale di riferimento risiede quindi nell’interpretazione dell’art. 8, che così recita: “Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente”.
A opposte conclusioni perviene l’altro orientamento, emerso più di recente nella giurisprudenza di legittimità, compendiato dal principio di diritto per cui, in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.
Questa è la massima ufficiale ricavabile dalla Cass. 21/02/2019, n. 5077, da ritenere come la pronuncia guida dell’orientamento, seguita poi da Cass. 20/06/2019, n. 16601, e Cass. 05/03/2020, n. 6363. Alla dichiarata ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 in disamina, quest’approccio ermeneutico reputa “imprescindibile”, per il vaglio di regolarità della notifica, l’esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la CAD, “in considerazione del fatto che solo la verifica dell’effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell’ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l’effettiva conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale”.
Ricordiamo, sempre a titolo esemplificativo, che tra le molte, nell’Ordinanza n. 26107 del 15 ottobre 2019 la Suprema Corte affermava un importante principio di diritto ritenendo che per la notifica di atto tributario, in caso di assenza temporanea del destinatario, deve essere provata anche la ricezione della seconda raccomandata, quella che comunica il tentativo di notifica.
Non si ritiene quindi bastevole provare soltanto il fatto che sia inviata dall’Agente notificatore.
Gli Ermellini, infatti, avevano quindi affermato che “… questa Corte ha avuto modo di ritenere, con indirizzo ormai costante, che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Cost. 22 novembre 2012, n. 258, va applicato l’articolo 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, u.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), sicché e’ necessario, ai fini del perfezionamento della notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 9782 del 19/04/2018, Cass. n. 31427/2018)”.
Tornando ora al caso oggi dibattuto, e in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la vicenda processuale traeva origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento ritenuta illegittima perché non preceduta dalla notifica dei prodromici avvisi di accertamento. Dagli atti di causa risulta pacifico che la notifica degli avvisi di accertamento per omesso o inesatto versamento dell’IRPEF per le annualità 2006 e 2007 era avvenuta a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 890/82, ma la consegna dei plichi non era stata possibile a causa della temporanea assenza del destinatario e delle persone abilitate a riceverli: pertanto i plichi erano stati depositati presso l’ufficio postale, senza che nessuno li avesse poi ritirati nei successivi dieci giorni. Inoltre, gli avvisi di ricevimento recavano l’annotazione dell’agente postale di avvenuta spedizione (con data e numero della missiva) della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Il contribuente chiedeva l’annullamento rivolgendosi alla giurisdizione tributaria, lamentando la nullità delle notificazioni degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella opposta.
L’impugnativa veniva disattesa dalla Commissione Tributaria Provinciale con decisione poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale.
Ebbene, nel delineare i contorni della quaestio iuris, il Supremo Consesso ha dapprima richiamato le diverse ipotesi in cui il contribuente risulti momentaneamente assente (irreperibilità relativa), sottolineando poi che “…Premesso che «le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, perché sia assicurata una reale tutela al diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost., devono essere ispirate ad un criterio di effettività» si evidenzia che «dall’avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito, oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che, dunque, l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto». L’ulteriore adempimento processuale gravante sul notificante (ed il conseguente controllo giudiziale) è postulato, implicitamente ma inequivocabilmente, dalla previsione normativa che impone la spedizione della C.A.D. con raccomandata non semplice (come invece stabilito da altre norme: art. 139, terzo comma, cod. proc. civ.) bensì corredata da avviso di ricevimento (assoggettato peraltro alle disposizioni del regolamento postale ordinario), il quale deve pertanto essere allegato all’originale dell’atto, a pena di nullità della notifica. In tale impostazione, il (non posto in dubbio) perfezionamento della notifica per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata della C.A.D. degrada ad «effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata». Attraverso il descritto percorso argomentativo (compiutamente esplicitato nella parte motiva di Cass. n. 5077 del 2019, da cui sono tratti i passaggi pedissequamente riprodotti) si giunge dunque, in via di esegesi, a plasmare per l’ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario una disciplina tendenzialmente uniforme circa la prova del perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale e della notifica con consegna dell’ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. (come inteso dal diritto vivente giurisprudenziale). L’illustrato contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici rende non più differibile un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia. La questione di diritto rappresentata appare inoltre, ad avviso del Collegio, di massima di particolare importanza, in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico applicativa da essa generati: sia sufficiente, al riguardo, por mente all’estesissimo perimetro operativo delle regole in tema di notifica postale tracciato dalla stessa legge n. 890 del 1982, ben trascendente il mero ambito degli atti di imposizione fiscale (e degli altri atti da notificare al contribuente) ed inclusivo invece della generalità degli atti «in materia civile, amministrativa e penale» ogni qual volta, per necessità positiva o per opzione, l’ufficiale notificatore si avvalga del servizio postale. Ricorrono le condizioni per la rimessione del ricorso al Primo Presidente perché valuti ex art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. l’opportunità di un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione – Ordinanza interlocutoria 8 ottobre 2020, n. 21714
sul ricorso 6199-2014 proposto da:
F. A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOTTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro EQUITALIA SUD SPA UFFICIO PROVINCIALE CASERTA;
– intimate-
avverso la sentenza n. 334/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 08/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;
Rilevato che
Avverso e per l’annullamento della cartella di pagamento n. 02820110046497531000, emessa nei suoi confronti dall’Equitalia Sud S.p.A. e causalmente ascritta ad omesso o inesatto versamento dell’IRPEF per le annualità 2006 e 2007, A.F. adiva gli organi di giurisdizione tributaria, assumendo (in estrema sintesi) la giuridica inesistenza o comunque la nullità delle notificazioni degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella opposta. L’impugnativa veniva disattesa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con decisione poi confermata, a seguito di gravame del contribuente, dalla sentenza n. 334/46/13 resa in data 8 ottobre 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli.
Ricorre per cassazione A.F., affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate. Considerato che
1.Va innanzitutto rilevato, ai fini del preliminare vaglio di ammissibilità del ricorso, come la gravata sentenza sia connotata da una duplicità di rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali, isolatamente apprezzata, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. Invero, la Corte territoriale fonda il proprio convincimento:
(a) sulla accertata regolarità delle notifiche degli avvisi di accertamento prodromici all’opposta cartella, effettuate a mezzo del servizio postale;
(b) sull’onere, non assolto dal contribuente, di impugnare, congiuntamente alla cartella, anche gli avvisi a questa presupposti. Ambedue le argomentazioni sono adeguatamente censurate dal ricorrente il quale deduce, con doglianze tutte riferite all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.: – la giuridica inesistenza delle notificazioni degli avvisi di accertamento in discorso, siccome effettuate a mezzo del servizio postale, quindi secondo un «modello operativo diverso da quello prescritto dalla legge in materia di avvisi di accertamento, imperniato sulle norme del codice di procedura civile, incluso l’art. 140 cod. proc. civ.» (primo motivo); – la nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento in quanto eseguite a mezzo del servizio postale ma non perfezionate per mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.) del plico, previste in caso di temporanea irreperibilità del destinatario (secondo motivo); – la giuridica ammissibilità, rimessa alla opzionale facoltà del contribuente, della impugnazione giurisdizionale della sola cartella di pagamento, quale atto consequenziale o derivato, con la deduzione dell’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento, quale atto presupposto (terzo motivo).
2. É opportuno muovere, per le considerazioni in appresso esposte, dall’esame del secondo motivo di ricorso. Risulta, sul punto, pacifico (ed altresì asseverato per tabulas dagli atti allegati al ricorso introduttivo) come la notifica di ambedue gli avvisi di accertamento oggetto del contendere sia avvenuta a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890; del pari incontroverso è che i relativi plichi non sono stati consegnati dall’addetto al recapito per temporanea assenza del destinatario (nonché delle persone abilitate a riceverli), di poi depositati presso l’ufficio postale (e non ritirati entro il termine di dieci giorni);
gli avvisi di ricevimento recano altresì l’annotazione dell’agente postale di avvenuta spedizione (con data e numero della missiva) della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).
L’andamento della vicenda ora narrato rende dirimente, ai fini della soluzione della controversia, acclarare in quale modo vada giudizialmente provata la regolarità del procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del destinatario, situazione nella quale l’art. 8, quarto comma, della L. n. 890 del 1982, fa obbligo all’operatore postale di dare notizia al destinatario del compimento delle relative formalità e del deposito del piego presso l’ufficio postale «mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento».
Su detta questione si registrano (come peraltro già segnalato dall’Ufficio del Massimario) decisioni di segno difforme e divergente nella giurisprudenza di legittimità.
2.1. Secondo un primo avviso (formatosi proprio in relazione ad atti di accertamento tributario), la notificazione a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della L. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della missiva raccomandata c.d. C.A.D. (che si evince dal numero della raccomandata di spedizione indicata sull’avviso di ricevimento) e non anche della sua avvenuta ricezione (in questo ordine di idee, Cass. 30/01/2019, n. 2638, Rv. 652274-01; Cass. 31/05/2018, n. 13833, non massimata; Cass. 14/11/2017, n. 26945, non massimata; Cass. 10/03/2017, n. 6242, Rv. 643481-01; Cass. 15/02/2017, n. 4043, non massimata). L’opinione trae alimento, valorizzandone il significato sistematico, dal disposto precettivo dell’ultimo periodo del quarto comma del citato art. 8, a mente del quale «la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata» di comunicazione dell’avviso di deposito del piego. Con tale espressa e puntuale previsione – si argomenta – in caso di irreperibilità temporanea del destinatario dell’atto il legislatore ha inteso correlare, in via assoluta e generale (in tal senso deponendo l’utilizzo della locuzione «comunque»), il perfezionamento dell’iter notificatorio a mezzo posta all’evento «spedizione» (e non già ricezione) della c.d. C.A.D., e precisamente al decimo giorno successivo all’invio della raccomandata; con la fattispecie complessa costituita dalla spedizione della C.A.D. e dal decorso del tempo prescritto, si realizza, per chiara opzione positiva, la conoscenza legale dell’atto ad opera del destinatario, rilevante (salva un’anteriore conoscenza effettiva, conseguita con il materiale ritiro del piego prima del trascorrere dei dieci giorni: art. 8, quinto comma, I. n. 890 del 1982) quale dies a quo per l’esplicazione delle attività difensive legate all’atto notificato (ad esempio, per l’impugnativa giurisdizionale dell’atto impositivo tributario: Cass. 30/12/2015, n. 26088, Rv. 638051-01; Cass. 11/05/2012, n. 7324, Rv. 622910-01). Il meccanismo così configurato dall’art. 8 rappresenta, dunque, una declinazione, peculiare e specifica, della più generica nozione di «conoscenza legale» che segna, giusta l’art. 149 cod. proc. civ., il perfezionamento della notifica postale dal lato del destinatario, nella consapevolezza che, per comprensibili esigenze di funzionalità, il sistema delle notificazioni a mezzo posta non può indefettibilmente esigere la concreta conoscenza dell’atto ad opera del destinatario (cioè a dire la materiale consegna o il ritiro del piego da parte dello stesso) ma postula invece come sufficiente l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del soggetto notificato nei modi predeterminati dalla legge.
Si richiama quanto autorevolmente chiarito da Cass., Sez. U., 01/02/2012, n. 1418, secondo cui la disposizione in parola «realizza – contemperandoli – due diversi e contrapposti interessi: quello del notificante, giacché sia comunque assicurato un termine finale per il perfezionamento del procedimento di notificazione dallo stesso promosso, spirato il quale, appunto, “la notificazione si ha per eseguita” anche in mancanza di ritiro del piego depositato da parte del destinatario, che pertanto, da tale momento, “ha la legale conoscenza dell’atto”; quello del notificato – nei casi, di cui allo stesso art. 8, comma 2, di mancato recapito del piego – a disporre di un termine ragionevole per il ritiro dello stesso presso l’ufficio postale preposto alla consegna, dal momento che la previsione di tale termine risponde al fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli». In questa prospettiva, l’avviso di ricevimento (quello presentato dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore all’ufficio postale, unitamente alla busta chiusa contenente l’atto da notificare) è documento idoneo e ad un tempo sufficiente a dare prova della ritualità del procedimento notificatorio, siccome estrinseca ed assevera (con l’efficacia fidefacente tipicamente propria delle attestazioni dell’ufficiale postale) gli elementi costitutivi della relativa fattispecie perfezionativa: l’infruttuoso tentativo di consegna dell’atto per temporanea assenza del destinatario (e per mancanza o inidoneità di persone abilitate alla ricezione), l’affissione alla porta d’ingresso (o l’immissione nella cassetta della corrispondenza) di avviso di tentata notifica e di deposito del plico in ufficio, la spedizione (completa dei dati identificativi: numero di missiva, data di invio) di identico avviso a mezzo lettera raccomandata indirizzata al destinatario, il mancato ritiro del plico nel termine di dieci giorni dalla data di spedizione (o l’effettivo ritiro, ove avvenuto prima dello spirare di detto termine).
Non si ritiene invece necessaria la dimostrazione della ricezione della C.A.D. ad opera del destinatario, ovvero la produzione del secondo avviso di ricevimento, quello concernente la raccomandata informativa: siffatta comunicazione, tenuto conto del suo contenuto (riferito unicamente alle attività svolte dall’agente postale, senza alcuna notizia sull’intrinseco dell’atto notificato), configura soltanto una modalità di rafforzamento dell’iter notificatorio già perfezionatasi.
2.2. Ad opposte conclusioni perviene altro orientamento, emerso più di recente nella giurisprudenza di legittimità, compendiato dal principio di diritto per cui «in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l’esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell’atto presso l’ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa» (è questa la massima ufficiale di Cass. 21/02/2019, n. 5077, Rv. 652953-01, da ritenere la pronuncia capofila dell’orientamento, seguita poi da Cass. 20/06/2019, n. 16601, Rv. 654241-01, e da Cass. 05/03/2020, n. 6363, non massimata).
Alla dichiarata ricerca di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 in disamina, quest’approccio ermeneutico reputa «imprescindibile» per il vaglio di regolarità della notifica, l’esibizione in giudizio anche dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente la C.A.D., «in considerazione del fatto che solo la verifica dell’effettivo e corretto inoltro di tale avviso di ricevimento a cura dell’ufficiale postale consente di acquisire la prova che sia stata garantita al notificatario l’effettiva conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale».
Premesso che «le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, perché sia assicurata una reale tutela al diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost., devono essere ispirate ad un criterio di effettività» si evidenzia che «dall’avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito, oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che, dunque, l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto».
L’ulteriore adempimento processuale gravante sul notificante (ed il conseguente controllo giudiziale) è postulato, implicitamente ma inequivocabilmente, dalla previsione normativa che impone la spedizione della C.A.D. con raccomandata non semplice (come invece stabilito da altre norme: art. 139, terzo comma, cod. proc. civ.) bensì corredata da avviso di ricevimento (assoggettato peraltro alle disposizioni del regolamento postale ordinario), il quale deve pertanto essere allegato all’originale dell’atto, a pena di nullità della notifica. In tale impostazione, il (non posto in dubbio) perfezionamento della notifica per il destinatario con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata della C.A.D. degrada ad «effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata».
Attraverso il descritto percorso argomentativo (compiutamente esplicitato nella parte motiva di Cass. n. 5077 del 2019, da cui sono tratti i passaggi pedissequamente riprodotti) si giunge dunque, in via di esegesi, a plasmare per l’ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario una disciplina tendenzialmente uniforme circa la prova del perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale e della notifica con consegna dell’ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. (come inteso dal diritto vivente giurisprudenziale). 3. L’illustrato contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici rende non più differibile un pronunciamento della Corte nella sua più tipica espressione di organo della nomofilachia.
La questione di diritto rappresentata appare inoltre, ad avviso del Collegio, di massima di particolare importanza, in ragione degli assai incidenti (ed immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico applicativa da essa generati: sia sufficiente, al riguardo, por mente all’estesissimo perimetro operativo delle regole in tema di notifica postale tracciato dalla stessa legge n. 890 del 1982, ben trascendente il mero ambito degli atti di imposizione fiscale (e degli altri atti da notificare al contribuente) ed inclusivo invece della generalità degli atti «in materia civile, amministrativa e penale» ogni qual volta, per necessità positiva o per opzione, l’ufficiale notificatore si avvalga del servizio postale. Ricorrono le condizioni per la rimessione del ricorso al Primo Presidente perché valuti ex art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. l’opportunità di un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
P.Q.M. La Corte dispone la rimessione degli atti al Primo Presidente per la valutazione sull’opportunità della assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione illustrata in motivazione.