ECONOMIA FISCALITA LAVORO

Affitto di negozi e botteghe: le modalità per la cessione del credito d’imposta

I decreti legge denominati Cura Italia e Rilancio hanno introdotto, tra l’altro, delle tipologie di crediti d’imposta di natura agevolativa utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, allo scopo di fronteggiare l’emergenza

epidemiologica e per sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze della pandemia.

Si tratta, in particolare dei crediti d’imposta per:

a) botteghe e negozi;

b) canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;

c) l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

d) la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Al riguardo, l’art. 122 del decreto legge 34/2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati possono, anziché utilizzarli direttamente, optare per la cessione anche parziale (per la quota non utilizzata direttamente) ad altri soggetti, comprese le banche e altri intermediari finanziari; la quota di credito non utilizzata nell’anno non può esserlo negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Per quanto concerne il credito d’imposta per botteghe e negozi (Dl Cura Italia) oppure del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Dl Rilancio), i destinatari che optano per la cessione del credito devono comunicarla inviando l’apposito modello fino al 31 dicembre 2021, esclusivamente tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate.

I soggetti che hanno ricevuto il credito, tra questi anche gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, devono comunicare l’accettazione con le stesse modalità. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione è quindi possibile utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione: trascorso questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Come previsto dal citato art. 122, al comma 5, il provvedimento dello scorso 1° luglio del Direttore dell’Agenzia delle entrate (n. 250739/2020) ha fissato le modalità attuative relative all’esercizio dell’opzione con le quali la cessione dei crediti indicati alle lettere a) e b) viene comunicata all’Agenzia e i cessionari utilizzano i crediti ceduti.

Il contenuto della comunicazione

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta viene effettuata direttamente dai soggetti cedenti che li hanno maturati utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito internet delle Entrate; le modalità per l’invio della comunicazione avvalendosi anche di un intermediario saranno oggetto di un successivo provvedimento.

La comunicazione deve obbligatoriamente contenere:

a) il codice fiscale del soggetto che ha maturato il credito d’imposta;

b) la tipologia del credito ceduto e – per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – il tipo di contratto a cui si riferisce;

c) l’importo del credito maturato e (per i suddetti canoni di locazione) – i mesi a cui si riferisce;

d) l’importo del credito ceduto;

e) gli estremi di registrazione del contratto per il quale è maturato il credito d’imposta;

f) il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;

g) la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

Le modalità di utilizzo

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto che li ha ceduti, per cui, se intendono utilizzarli in compensazione:

– devono presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia (in caso contrario scatta il rifiuto del versamento);

– se l’importo utilizzato in compensazione è superiore a quello disponibile, il mod. F24 viene scartato.

La quota dei crediti non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono a loro volta cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti: la relativa comunicazione deve essere effettuata esclusivamente dal soggetto cedente con le funzionalità già descritte. Il successivo cessionario utilizza i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni riservati al cedente.

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