DIRITTO FISCALITA

Adozione: sono deducibili le spese per gli incontri post adottivi

Un’Associazione che si occupa di adozioni internazionali, essendo tenuta a rilasciare la certificazione relativa alle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di adozione ai fini della deducibilità dal reddito di tali spese,

ha chiesto tramite interpello se tra le spese deducibili rientrano anche quelle relative agli incontri post adottivi per la verifica del corretto inserimento del minore.

Il dubbio interpretativo deriva, si legge nell’interpello, dai chiarimenti forniti con la risoluzione delle Entrate 77/E del 2004 – in cui si precisa che dette spese non sono deducibili – e con la circolare 7/E del 2018 che, pur citando la risoluzione 77, fa rientrare le stesse spese tra gli oneri deducibili. L’Associazione, in assenza di una specifica soluzione interpretativa fa presente che “la procedura adottiva internazionale non può dirsi sempre conclusa con la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento estero, dal momento che vi sono molti Paesi […] che richiedono obbligatoriamente l’invio di relazioni anche nel periodo posteriore alla declaratoria di efficacia in Italia dell’adozione”.

La legge 184/1983

L’Agenzia ricorda che l’art. 10, comma 1, lett. l-bis) del TUIR, prevede che si deduce dal reddito complessivo, se non è deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi “per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184”. Secondo l’art. 36 di tale legge, “l’adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476) o che, nello spirito della predetta Convenzione, abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla medesima” legge n. 184/1983.

In particolare, gli aspiranti all’adozione che hanno ottenuto il decreto di idoneità pronunciato dal tribunale dei minorenni (art. 30, legge 184), ai sensi del successivo articolo 31 devono “conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati” dalla Commissione per le adozioni internazionali costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che cura anche la tenuta del relativo albo (art. 38, comma 1, legge 184). Inoltre, l’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione “certifica, nell’ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione” (art. 31, comma 3, lett. o, legge 184).

La risoluzione 77/E

Sono diversi i documenti di prassi con i quali l’Agenzia ha tracciato l’ambito applicativo del citato art. 10, comma 1, lett. l-bis) del TUIR: con la risoluzione 77/E del 2004 ha chiarito, tra l’altro, che ai fini della deduzione delle spese in questione non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, essendo possibile dedurre tali spese a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dal suo esito. Questo perché la deduzione è prevista per agevolare quanti decidono di adottare un bambino straniero e che, pertanto, sono sottoposti all’osservanza di tutti gli obblighi imposti dalla procedura indicata al citato Capo I del Titolo III della legge 184/1983. Nella stessa risoluzione è stato dunque precisato che sono deducibili, in particolare, le spese sostenute a partire dal conferimento a un ente autorizzato del mandato all’adozione, che segna l’inizio della procedura di adozione. Tale procedura è da ritenere conclusa con l’acquisizione dello status di genitore adottivo mediante la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minori, del provvedimento di adozione emesso dall’Autorità straniera, se l’adozione è stata pronunciata nello Stato estero prima dell’arrivo del minore in Italia: se, invece, l’adozione si perfeziona dopo l’arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell’autorità straniera come affidamento preadottivo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, della citata legge 184 e stabilisce in un anno la durata del predetto affidamento, trascorso il quale, se ritiene che la permanenza nella famiglia che lo ha accolto è ancora conforme all’interesse del bambino, pronuncia l’adozione, che conclude la procedura.

Quali spese deducibili

Nella stessa risoluzione 77/E è stato inoltre chiarito che sono deducibili tutte le spese sostenute, adeguatamente documentate e certificate dall’ente autorizzato, finalizzate all’adozione del minore, tra le quali, ad esempio, quelle per l’assistenza che gli adottandi hanno ricevuto, la legalizzazione dei documenti e la loro traduzione, la richiesta di visti, i trasferimenti e il soggiorno e l’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti. In particolare, riguardo alle spese relative agli incontri post adottivi per la verifica del corretto inserimento del minore, nella citata risoluzione 77/E è stato chiarito che non sono deducibili le spese sostenute “per i reports post adottivi”, ovvero quelle connesse alle relazioni e agli incontri successivi al provvedimento di adozione emesso dall’autorità straniera o alla pronuncia di adozione da parte del tribunale per i minorenni: ciò in quanto gli stessi rappresentano un onere per i genitori adottivi rientrante nel generico dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, rispetto al quale la normativa tributaria riconosce la detrazione per carichi di famiglia.

La risoluzione 85/E

L’Agenzia ha rilevato, però, che nell’ambito della procedura di adozione internazionale certi Paesi di origine dei minori richiedono – in base alla loro legislazione e in applicazione di accordi bilaterali o protocolli di intesa con l’Italia – l’elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia anche dopo l’acquisizione dello status di genitore. Dagli accordi internazionali deriva, in particolare, l’impegno a trasmettere al Paese di origine del bambino, tramite gli enti autorizzati o le autorità centrali, informazioni sul suo inserimento nel nuovo contesto familiare e sociale, periodicamente e secondo le scadenze indicate negli stessi accordi. Per osservare tale obbligo gli enti autorizzati acquisiscono dagli adottanti un’apposita dichiarazione che li impegna, per l’intero arco di tempo previsto dall’accordo internazionale con il Paese di origine del bambino, a fornire agli enti stessi le notizie necessarie per predisporre le relazioni. Per queste ragioni la circolare 7/E del 2018, come confermato dalla circolare  13/E del 2019, ha inserito tali spese tra quelle deducibili, come ogni altra spesa documentata finalizzata all’adozione del minore poiché, in base alla normativa citata, le verifiche costituiscono un adempimento strettamente collegato alla procedura di adozione internazionale.

Alla luce di queste considerazioni, dunque, nella risoluzione 85/E del 9 ottobre 2019 si precisa che, solo se in base all’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi devono consentire le verifiche post adozione, le spese relative, in quanto adempimenti necessari per la procedura di adozione, sono deducibili dal reddito complessivo.

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