CASSAZIONE

Accesso, ispezione e verifica sono competenze delle Direzioni regionali

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4484 del 21 febbraio 2017 ha riconfermato che le Direzioni Regionali delle Entrate sono indubbiamente dotate di potere di accesso, ispezione e verifica. Con essa, i Giudici della Corte hanno cassato una precedente sentenza di merito accogliendo la doglianza dell’Agenzia delle Entrate. Nella fattispecie, i giudici territoriali avevano annullato l’accertamento redatto sulla base di un processo verbale di constatazione, emesso da una Direzione Regionale, affermando che tale organo non avesse tale potere. Ricordiamo che in passato la Cassazione, con la Sentenza. n. 20915 del 3 ottobre 2014 aveva già affermato, accogliendo un simile ricorso dell’Agenzia delle Entrate, l’ufficialità del relativo potere ispettivo delle Direzioni Regionali delle Entrate. La questione aveva una certa importanza perché alle numerose eccezioni di incompetenza dell’ufficio della DRE, sollevate dai contribuenti destinatari di ispezioni, i giudici di primo e secondo grado avevano spesso risposto accogliendo tali istanze.

In quella circostanza i Supremi giudici, ripercorrendo le norme vigenti in materia, avevano motivato con dovizia di particolari che alle Direzioni Regionali delle Entrate deve riconoscersi, per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere anche attività istruttoria – ispezioni, accessi, controlli, acquisizione informazioni e documenti, redazione dei relativi processi verbali – i cui risultati possono essere utilizzati dalle Direzioni Provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi. Inoltre, precisa ancora la Corte, le disposizioni del decreto legge n. 185/2008, conv. nella legge n. 2/2009, non hanno attribuito alla DRE una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma hanno inteso fondare su norma di fonte primaria – dunque sottratta tanto a eventuali modifiche statutarie, quanto a successive modifiche attuate mediante esercizio della potestà regolamentare od organizzativa dell’ente pubblico “Agenzia” – il riparto tra le strutture di vertice di livello periferico (Direzioni Regionali, Direzioni Provinciali e Uffici dipendenti) delle competenze relative alla attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza a favore della DRE in relazione alla rilevanza economico-fiscale del soggetto accertato.

Chiari i principi espressi in quella sentenza, la 20915/14, peraltro pienamente conforme alla vigente interpretazione giurisprudenziale, di cui riportiamo significativamente che “… Occorre premettere che la legge n. 244 del 2007, articolo 1, comma 360, (finanziaria 2008) ha previsto che ‘al fine di rafforzare l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 71, e successive modificazioni, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri a) rafforzamento dell’attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento; b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché’ facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche; c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all’adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi’. Con il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 13, convertito con la Legge n. 2 del 2009, si è stabilito che ‘ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 31 e segg., nonche’ quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 51 e segg., sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 71’. La norma indicata deve, pertanto, essere interpretata sistematicamente con le previgenti norme del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare con l’articolo 57, comma 1, che ha istituito la Agenzia delle Entrate cui sono stati trasferiti i ‘rapporti giuridici, poteri e competenze’ – corrispondenti alle funzioni già esercitate dai Dipartimenti delle entrate del Ministero delle Finanze – che ‘vengono esercitate secondo la disciplina della organizzazione interna di ciascuna agenzia’; con l’articolo 61, commi 1 e 2, che ha istituito l’Agenzia delle Entrate come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria (cfr. articoli 1, comma 1, e 13, comma 1, Statuto, approvato con delibera CD in data 13.12.2000 n. 6), e con l’articolo 62, comma 2, che ha attribuito alla Agenzia delle Entrate tutte le competenze già esercitate dal Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze e concernenti i servizi di relativi alla amministrazione, alla riscossione, al contenzioso dei tributi diretti ed indiretti. L’Agenzia fiscale è articolata in uffici ‘centrali e periferici’, ‘regionali e provinciali’ (a loro volta articolati in strutture di vertice ed uffici dipendenti), secondo le disposizioni del ‘regolamento di amministrazione’ adottato con delibera Comitato direttivo del 30.11.2000 n. 4 (articolo 2, comma 2; articolo 4 comma 1; articolo 5, reg. amm.), in base a criteri organizzativi che combinano l’applicazione del principio di competenza (territoriale e per valore) con il principio gerarchico (fondato su rapporti di sovra e sottoordinazione: articolo 11, comma 1, lettera c), Statuto) ed il principio di sussidiarietà (articolo 1, comma 1, lettera d), reg. amm.). Tanto premesso e considerato che la legge attribuisce alla Agenzia delle Entrate ‘tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali……con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali, sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale’ (Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 62, comma 1; analogamente articolo 2, comma 1, ed articolo 4, comma 1, lettera c), Statuto), ne segue che la competenza accertativa degli Uffici centrali e periferici può trovare fonte, o in una specifica attribuzione ex lege, o in via generale nelle norme organizzative dell’ente pubblico (Statuto o regolamento di amministrazione) o ancora in una delega specificamente conferita dal Direttore Generale (cfr. Decreto Legislativo n. 300 del 1999, articolo 57, comma 1).Nella specie l’articolo 1, comma 1, lettera c-e) del ‘regolamento di amministrazione’ n. 4/2000 definisce i principi che regolano la organizzazione ed il funzionamento della Agenzia ‘anche individuando per gli organi centrali, regionali e periferici…aree differenziate di intervento’ e disciplinando l’ordinamento interno delle strutture centrali e regionali ‘secondo criteri di sussidiarietà rispetto ai compiti degli uffici periferici…”. 1.3 L’articolo 4, comma 1 e 3 del ‘regolamento di amministrazione’ definisce le Direzioni regionali e la Direzioni provinciali come ‘strutture di vertice’ a ‘livello periferico’, direttamente dipendenti dal Direttore dell’Agenzia, precisando che:

– le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano, oltre a funzioni di direzione e di coordinamento, svolgono anche ‘attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell’accertamento, della riscossione, e del contenzioso, e in specie, a decorrere dal 1 gennaio 2009, quelle di cui al Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 27, commi 9, 11, 12 e 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni ed i poteri di cui al comma 13 del medesimo articolo nei confronti dei soggetti con volumi di affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro…’ (articolo 4, comma 3, reg. amm.);

– competenti alla emissione degli atti impositivi sono le Direzione provinciali: ‘gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell’ufficio preposto all’attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari, a secondo della rilevanza o complessità degli atti…’ (articolo 4, comma 6, reg. amm.).

1.4 Il medesimo regolamento di amministrazione, all’articolo 2, comma 4, demanda la disciplina della ‘organizzazione interna delle strutture di vertice e delle relative posizioni dirigenziali’ ad apposito atto emanato dal Direttore dell’Agenzia, previo parere del Comitato direttivo (ora di gestione), e, con norma finale e transitoria, dispone che, per quanto non espressamente disciplinato dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento di amministrazione e dall’atto organizzativo adottato dal Direttore della Agenzia, sono devoluti ai Direttori delle strutture di vertice centrali e regionali della Agenzia ‘i poteri e le competenze già attribuiti da norme di legge o di regolamento ai Direttori centrali e regionali del Dipartimento delle Entrate’ ed, analogamente, sono devoluti ai dirigenti degli uffici locali della Agenzia ‘i poteri e le competenze dei dirigenti degli uffici delle entrate e dei preesistenti uffici distrettuali delle imposte dirette, provinciali dell’imposta sul valore aggiunto e del registro’ (articolo 7, comma 1, reg. amm.).

1.5 Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia in data 23.2.2001 n. 36122 pubblicato in GU n. 151/2001, è stata definita, tra l’altro, la struttura organizzativa delle Direzioni regionali che, per quanto concerne le competenze della DRE Lazio, prevede l’articolazione in differenti ‘settori’ e ‘uffici’ tra cui il ‘Settore accertamento’ al quale è affidato:

– il coordinamento dell’attività di accertamento in ambito territoriale e la cooperazione ed integrazione con i soggetti che concorrono al processo di accertamento in ambito territoriale;

– le verifiche ed altre indagini tributarie nei confronti dei contribuenti”.

Tanto premesso e tornando all’odierno dibattimento, per l’Agenzia non dovevano esserci dubbi in merito al fatto che le Direzioni Regionali potessero a pieno titolo compiere delle verifiche fiscali, in quanto organi della stessa Agenzia. L’evoluzione della normativa in materia, come citato dalla sentenza richiamata e dalla giurisprudenza, non permetteva di opporre altre interpretazioni in materia. E in effetti gli Ermellini hanno sinteticamente ricordato che “La censura è manifestamente fondata, alla stregua dei principi, ai quali va data continuità, espressi da Cass. nn. 20915/2014, 24263/2015, 846, 4648 e 4649/2016, depositate rispettivamente il 19 gennaio 2016 ed il 9 marzo 2016, secondo i quali in materia di accertamento, le Direzioni regionali delle Entrate sono dotate di potere di accesso, ispezione e verifica ispettiva in attuazione delle previsioni di autorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 300 del 1999 e del Regolamento di amministrazione n. 4 del 3 novembre 2000, il cui esercizio, peraltro, è limitato, ai sensi dell’art. 27, comma 13, del d.l. n. 185 del 2008, ai soli casi di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari, rimanendo, in tutti gli altri casi, l’Agenzia delle Entrate titolare dei poteri e delle competenze relative alla gestione dei tributi erariali, già propri del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze”.

 

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 21 febbraio 2017, n. 4484

In fatto e in diritto

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Basilicata indicata in epigrafe. Il giudice di appello ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla E.F.A. di Basilicata s.r.l. per la ripresa a tassazione di Ires, per l’anno 2006, in relazione ad operazioni inesistenti, nonché all’Ente Fiera autonomo Basilicata per l’anno 2006.

Secondo il giudice di appello la decisione di primo grado che aveva annullato l’accertamento redatto sulla base di un processo verbale di constatazione emesso dalla Direzione regionale delle entrate sul presupposto che tale organo fosse sfornito del relativo potere in forza dell’abrogazione dell’art. 62 sexies c.2 del d.l. n. 331/1993, era da considerare corretta.

Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 c.1, 61 c. 1 e, 66 c.3, 68 c. 1 d.lgs. n. 300/1999, 1 c.360 l. n. 244/2007 e 27 c. 13 d.l. n. 185/2008 conv. nella l.n. 2/2009. evidenziando che una corretta esegesi della normativa succedutasi per effetto dell’istituzione delle Agenzie in esito al d.lgs. n. 300/99 non lasciava dubbi in ordine al fatto che le Direzioni regionali, diventate organi delle Agenzia delle entrate avevano pieno titolo al compimento di verifiche fiscali, essendosi l’art. 27 c. 13 d.l.n. 185/2008, conv. nella l.n. 2/2009, limitato a contenere tale potere nei limiti di una competenza per valore diversa da quella generale già esistente.

La censura è manifestamente fondata, alla stregua dei principi, ai quali va data continuità, espressi da Cass. nn. 20915/2014, 24263/2015, 846, 4648 e 4649/2016, depositate rispettivamente il 19 gennaio 2016 ed il 9 marzo 2016, secondo i quali in materia di accertamento, le Direzioni regionali delle Entrate sono dotate di potere di accesso, ispezione e verifica ispettiva in attuazione delle previsioni di autorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 66, comma 3, del d.lgs. n. 300 del 1999 e del Regolamento di amministrazione n. 4 del 3 novembre 2000, il cui esercizio, peraltro, è limitato, ai sensi dell’art. 27, comma 13, del d.l. n. 185 del 2008, ai soli casi di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari, rimanendo, in tutti gli altri casi, l’Agenzia delle Entrate titolare dei poteri e delle competenze relative alla gestione dei tributi erariali, già propri del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze.

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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