FISCALITA

Accertamento con adesione e “doppia” sospensione dei termini

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto “Cura Italia”) ha introdotto, tra le varie misure urgenti connesse alla pandemia da Covid-19, la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici e di

quelli processuali. La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 23 marzo 2020 fornisce le prime indicazioni riguardo la sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione.

In particolare, l’articolo 67 del decreto 18/2020, al comma 1, prevede che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. Tale previsione non sospende né esclude, dunque, le attività degli uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento alla luce del periodo di emergenza che vede anche gli uffici dell’Agenzia tra i destinatari delle istruzioni volte a evitare lo svolgimento delle attività per limitare gli spostamenti fisici dei contribuenti, dei loro rappresentanti e del personale dipendente; il comma 4 dello stesso articolo 67 rinvia alle disposizioni che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è intervenuta la sospensione. Il quadro normativo delineato si completa con il comma 2 dell’articolo 83 del decreto 18, che prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando inoltre che se “il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

La sospensione dei termini “raddoppia”

Tra gli obiettivi della circolare 6, quindi, anche la necessità di chiarire proprio in che modo il citato articolo 83 del decreto incida sullo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione.
In caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 e, di conseguenza, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

• la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista dal D.lgs. 218/1997 all’articolo 6, comma 3
e
• la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto.

Nel documento di prassi viene proposto il seguente esempio.
In caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che:
• al 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
• dal 20 febbraio iniziano i 90 giorni di sospensione previsti dall’articolo 6, comma 3, del D.lgs. 218, ai quali si aggiungono i residui 30 giorni risultanti dal punto precedente;
• essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall’articolo 83 del Cura Italia, al 9 marzo risultano trascorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73, con i residui 30 utili per presentare ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell’accertamento con adesione scade il 27 luglio.

La gestione del procedimento

In ogni caso, si legge inoltre nella circolare, se dovesse verificarsi un “concreto e condiviso interesse” a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, l’Amministrazione finanziaria si rende disponibile, “in un’ottica di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente”.

A tal proposito vengono indicativamente tracciate le procedure di gestione del procedimento di adesione in questo particolare periodo, che tuttavia vanno eseguite considerando assolutamente

prioritaria l’esigenza di tutela della salute di dipendenti e cittadini, evitando spostamenti e contatti fisici.
A tal fine la gestione del procedimento può avvenire “a distanza”, come viene indicato di seguito e favorendo – se il contribuente ne ha la disponibilità – l’utilizzo della posta elettronica certificata rispetto a quella ordinaria:

– il contribuente o il suo rappresentante si identifica inviando, tramite Pec o mail, la copia del documento di identità (e della procura, se non in possesso dell’ufficio). Anche se l’Ufficio ha già il documento, la richiesta serve a garantire, anche in questa fase, l’identificazione del contribuente o del rappresentante che parteciperà alla sessione;

– nella Pec (o nella mail) vanno indicati il numero e l’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza (se disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;
– il contraddittorio si effettua per telefono o videoconferenza;
– il verbale del contraddittorio viene redatto indicandone le modalità di svolgimento e riportando gli indirizzi Pec o mail che saranno utilizzati per lo scambio del file;

– si invia tramite Pec o mail il file al contribuente (o al rappresentante) per la condivisione, che è mirata a rilevare eventuali errori nella bozza del verbale. Di norma, sostiene l’Agenzia, sarebbe preferibile che l’intera procedura – quindi il contraddittorio a distanza, la redazione del verbale e la sua sottoscrizione da parte del contribuente e dell’ufficio – terminasse nello stesso giorno;

– dopo la condivisione il file ricevuto dall’ufficio tributario viene stampato e firmato (dal contribuente o rappresentante), con una sigla su tutte le pagine;
– il verbale firmato viene scannerizzato e rinviato all’ufficio, sempre via Pec o mail, allegando copia del documento di identità di chi lo ha firmato;

– il verbalizzante dell’ufficio stampa il file ricevuto, lo firma e lo protocolla, dopo di che lo invia tramite Pec o mail al contribuente o al suo rappresentante;
– le operazioni di sottoscrizione indicate possono anche avvenire utilizzando la firma digitale. Quanto sopra indicato è applicabile ai casi di accertamento con adesione avviato dall’ufficio tramite invito al contribuente (articolo 5, D.lgs. 19 giugno 218/1997) o di istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente (articolo 6, comma 1, del medesimo decreto): le medesime considerazioni si rendono applicabili in ipotesi di adesione ai fini delle altre imposte indirette ai sensi degli articoli da 10 a 13 del D.lgs. 218/1997.

Adesione non firmata

Per l’accertamento con adesione non ancora sottoscritto, è stato chiesto se i termini dei 90 giorni previsti dal citato comma 3 dell’articolo 6, del decreto 218/1997, vengono estesi dalla sospensione di cui all’articolo 67 del “Cura Italia”. La risposta è contenuta nella circolare 8/E del 3 aprile 2020 e cita il chiarimento fornito proprio nella circolare 6/E in commento: nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto 18/2020 e pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza (D.lgs. 218/1997), sia la sospensione prevista dall’articolo 83 del decreto “Cura Italia”.

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