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Fattura elettronica prorogata al 2024 e obbligo anche per i forfetari

Alcune novità in vigore da quest’anno in materia di certificazione delle operazioni IVA: proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica per il triennio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, estensione dell’obbligo ai soggetti in regime forfetario e divieto fino al 31 dicembre 2022 di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie.

Dal 1° gennaio 2019 il nostro sistema tributario prevede l’emissione obbligatoria della fattura elettronica per le operazioni con la Pubblica amministrazione e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti privati residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato, nell’ambito degli scambi commerciali di prodotti o servizi tra aziende (B2B) e nelle transazioni commerciali tra aziende e privati, i consumatori finali (B2C).

A fronte dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano, fino al 31 dicembre 2021 era in vigore una deroga triennale concessa all’Italia dall’Unione europea che prevedeva una eccezione per i contribuenti IVA assoggettati al regime forfetario, esclusi dall’obbligo in base a quanto stabilito dal D.lgs. 127/2015 (articolo 1, comma 3), attuativo della decisione (UE) 2018/593 del Consiglio dell’Unione europea.

Viene confermato che l’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) continuerà a interessare unicamente i soggetti stabiliti in Italia, con la conseguente esclusione per i soggetti non residenti o stabiliti e che hanno soltanto un numero identificativo o hanno nominato un rappresentante fiscale.

La proroga è stata richiesta

Considerate, tra le altre, le ricadute positive riguardo alle semplificazioni in materia di IVA e alla lotta all’evasione fiscale, nello scorso mese di marzo l’Italia ha chiesto alla Commissione Ue l’autorizzazione per poter proseguire con l’obbligo di fatturazione elettronica in deroga alle norme IVA comunitarie, prorogando la misura per altri tre anni, fino al 31 dicembre 2024.

Inoltre, è stata anche richiesta l’autorizzazione a estendere l’obbligo di fattura elettronica anche ai contribuenti con ricavi e compensi fino a 65.000 euro.

A sostegno della richiesta l’Italia ha evidenziato il raggiungimento degli obiettivi fissati e i risultati positivi nel contrasto all’evasione e alla frode fiscale, nella semplificazione degli adempimenti e in termini di efficienza della riscossione fiscale[C1] , risultati conseguiti anche a fronte del miglioramento del flusso delle informazioni, che grazie alla trasmissione tramite SdI diventano più tracciabili, complete e tempestive per l’Agenzia delle entrate.

Tradotti in termini numerici, questi sono alcuni dei risultati: maggiori introiti IVA per circa due miliardi di euro, riscossione di circa 600 milioni di euro supplementari, recupero di oltre 900 milioni di euro da falsi crediti IVA e scoperta di fatturazione per operazioni inesistenti per circa un miliardo di euro.

Richiesta accettata

Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato e confermato definitivamente quanto richiesto in una riunione tenutasi lo scorso 13 dicembre, quindi l’obbligo di fattura elettronica è prolungato fino al 2024 ed esteso ai titolari di partita IVA in regime forfetario, beneficiari della franchigia prevista a favore delle piccole imprese, finora tenuti a emettere la fattura in formato solamente cartaceo.

Per questi ultimi, però, il cambiamento non sarà immediato, poiché la norma che ne prevede l’esonero, il citato D.lgs. 127/2015, necessita di una modifica che dovrà essere apportata con un provvedimento legislativo nazionale che stabilirà l’introduzione dell’obbligo nell’ordinamento giuridico italiano: la legge 212/2000, infatti, lo Statuto dei diritti del contribuente, vieta l’emissione di disposizioni tributarie che prevedono adempimenti a carico dei contribuenti con una scadenza fissata prima del sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Per i contribuenti già obbligati, invece, la prosecuzione per il prossimo triennio sarà “automatica”, in quanto la norma istitutiva non contempla una scadenza dell’obbligo di e-fattura.


 [C1]

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