FISCALITA

Pignoramento e procedura “infruttuosa”

Un contribuente ha presentato richiesta di consulenza giuridica riguardo l’interpretazione dell’art. 26, comma 12, del DPR 633/1972, in base al quale una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa (ai sensi del comma 2, che vedremo in seguito):

  1. a) in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non ci sono beni o crediti da pignorare;
  2. b) in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento risulti l’assenza di beni da pignorare o l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità;
  3. c) nel caso in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Il contribuente, in particolare:

– vista la procedura di pignoramento presso terzi, nella quale l’intervento dell’ufficiale giudiziario “resta limitato alla notifica dell’atto di pignoramento ai terzi pignorati e alla restituzione del titolo esecutivo, del precetto e dell’originale dell’atto di pignoramento alla parte istante; egli, pertanto, non effettua alcun accertamento relativo all’esistenza di beni o valori pignorabili e non forma, di conseguenza, alcun verbale”;

– considerato l’art. 543, comma 4, ultimo periodo, c.p.c. secondo cui “Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore”;

chiede se sia corretto ritenere che, trascorsi i trenta giorni previsti dal citato art. 543 sia sufficiente a considerare la procedura esecutiva avviata con l’atto di pignoramento come infruttuosa rispetto all’applicazione dell’art. 26 del DPR 633 e, quindi, “se sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione in parola non appena sia decorso tale termine”.

 

La soluzione secondo l’interessato

Secondo l’istante la risposta è positiva, sia in riferimento ai pignoramenti cosiddetti “esplorativi”, sia, e soprattutto, a quelli “intermedi”.

Con la prima definizione è da intendersi il pignoramento mediante il quale il creditore avvia la procedura del pignoramento allo scopo di accertare la semplice presenza presso una banca di rapporti attuali con il debitore esecutato; con la seconda, quello mediante il quale il creditore individua il titolo giuridico del credito pignorato – come può essere, ad esempio, un conto corrente – senza riuscire tuttavia a precisare l’ammontare dell’importo dovuto dal terzo.

 

L’excursus normativo

Nella Risposta n. 2, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 26, comma 2 (sopra indicato), del DPR 633/1972, il quale stabilisce che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, dopo la registrazione viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, per mancato pagamento in tutto o parzialmente a causa di procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola (a norma dell’art. 25).

La disposizione regola le variazioni cosiddette “in diminuzione” dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni “in aumento”, ha natura facoltativa – come evidenziato già nella circolare ministeriale 27/501706 del lontano 1975, ma anche dalla Cassazione nella sentenza 5403 del 3 marzo 2017 – ed è limitato ai casi esplicitamente previsti dal legislatore, tra i quali rientrano le ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Riguardo a queste ultime, alla luce di quanto previsto dal comma 12 dello stesso articolo 26 – che abbiamo descritto in apertura – l’Agenzia evidenzia che né le norme citate, né alcuna delle relazioni illustrative ai provvedimenti di loro introduzione, precisano se la procedura descritta al punto a) sia quella di cui agli articoli 543 e ss. c.p.c. oppure un’altra che, pur svolgendosi presso terzi, rientra nell’ambito dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, come indicato nei casi previsti dall’art. 513, commi 3 e 4 c.p.c., secondo il quale il Presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare determinate cose che non si trovano in luoghi che appartengono al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre. In ogni caso l’ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

Fermo restando, quindi, che in questi casi l’ufficiale giudiziario redige un verbale di pignoramento e pertanto può trovare piena applicazione quanto previsto dall’art. 26, comma 12, lettera a), l’Agenzia sottolinea che l’esame dei casi particolari descritti nello stesso comma 12 permette di individuarne la spiegazione nella necessità che l’infruttuosità della procedura sia accertata da un organo super partes – l’ufficiale giudiziario e/o il giudice dell’esecuzione – escludendola dall’arbitrio del creditore pignorante: questi, ad esempio, potrebbe considerare economicamente non conveniente procedere con il deposito degli atti previsti nei termini dell’art. 543, comma 4, c.p.c., facendo così estinguere una procedura in tutto o in parte fruttuosa.

 

La risposta al quesito

Alla luce di quanto illustrato, la risposta all’istanza presentata risulta negativa perché restano attualmente confermate in caso di dubbi, ossia nell’impossibilità o difficoltà di applicare le previsioni dell’art. 26, comma 12, del DPR 633/192, le indicazioni generali esposte nella circolare 77/E del 2000, dove si legge che “il presupposto legittimante la variazione in diminuzione viene ad esistenza quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell’esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi della procedura l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione”.

 

 

 

 

 

 

 

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