CASSAZIONE

Nullità della delega alla sottoscrizione

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 17196 del 12 luglio 2017, in tema di accertamento tributario ha chiarito che la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, così che non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.

 

Il principio, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si sta finalmente consolidando anche in alcune commissioni di merito, che si erano sempre mostrate abbastanza diffidenti sulla dichiarazione di nullità di atti privi di valida firma come la recente pronunzia n. 83/29717 dei giudici tributari di Milano.

 

A norma del citato articolo 42 del Dpr 600/73, gli accertamenti in rettifica e quelli d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

È la stessa norma, poi, a prevedere che l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e le motivazioni previste.

 

Sul punto, un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. 14942/13, Cass. n. 17400/12, n. 6884/2011, 14626/00 e 10513/08, Ctr Milano n. 141/09, Ctr Torino n. 58/1 e ultimamente le sentenze n. 14942/2013 e n. 17400/2012 ), ha ritenuto che in tema di imposte sui redditi e di Iva gli accertamenti sono nulli tutte le volte che non risultano sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato.

 

Non si contesta, pertanto, il potere del Direttore di delegare la sottoscrizione dell’atto impositivo ma, molto più semplicemente, la mancata allegazione della delega in base alla quale, evidentemente, l’atto è stato sottoscritto.

 

Non si può, infatti, astrattamente escludere che il suddetto provvedimento di delega possa essere affetto da un vizio che lo renda invalido (rilascio successivo all’emissione dell’accertamento, potere di firma per accertamenti di importi inferiori, ecc….).

 

Questa affermazione può allora essere superata solo se la delega è conosciuta, consentendo così al contribuente interessato di esaminarla e verificarne la conformità alla legge.

 

La chiarezza delle norme e l’interpretazione che di esse correttamente è stata data dalla Cassazione esonerano il contribuente ricorrente dalla necessità di formulare ulteriori considerazioni a sostegno della dedotta nullità dei provvedimenti, rimettendo, invece, all’Agenzia l’onere della prova della correttezza del proprio operato.

 

In applicazione dei citati principi, tornando al caso in esame, i supremi giudici nel contestare ai giudici tributari regionali di aver considerato la validità della delega impersonale prodotta dall locale ufficio delle Entrate e sopratutto di aver attivato d’ufficio poteri istruttori non consentiti, così decidono”… Considerato che il secondo motivo, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 42 c. 1 dPR n.600/73 è fondato, ove si consideri che in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore- cfr. Cass. 9 novembre 2015 n.22803-;

Considerato che la CTR, disattendendo tale principio, ha considerato la validità della delega impersonale prodotta dall’ufficio;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione degli artt. 7, 32 e 58 dlgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendosi che la CTP non avrebbe potuto ordinare il deposito della delega all’Agenzia delle entrate, è manifestamente fondato, ove si consideri che in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni;

Considerato che la CTR non si è uniformata a tali principi e che non è consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell’art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546-cfr. Cass.14 giugno 2013 n.14942, Cass. 21 giugno 2016 n. 12781-;

Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di omessa pronunzia sulla dedotta invalidità della delega rilasciata a tempo indeterminato è manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto l’atto di impugnazione nel quale la questione, già dedotta in primo grado, è stata riproposta all’esame del giudice di appello;

Considerato che, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, rigettato il primo ed inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania che, in diversa composizione, provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità”.

 

CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza n. 17196 del 12 luglio 2017

 

Fatti e motivi della decisione

Rilevato che la società P. L. di V. A. e C. s.a.s. nonché i soci V. A., R. R., R. M. e R. Luigi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania inviata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello proposto di contribuenti avverso l’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA, IRAP per l’anno 2007;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 12 c .7 l. n. 212/2000, lo Statuto del Contribuente per avere la CTR ritenuto la validità dell’atto di accertamento notificato oltre il termine dilatorio di cui all’art. 12 c. 7 l. n. 212/2000 ancorché emanato prima della scadenza del detto termine, è manifestamente infondato;

Considerato che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 non postula la notifica dell’atto impositivo al destinatario né la sua avvenuta conoscenza legale, decorrendo dall’emanazione dell’atto – Cass. 13 aprile 2016 n. 7218; Cass. 13 aprile 2016 n. 7217; Cass. 20 aprile 2016 n. 7995, Cass. 17 aprile 2016 n. 5361 che richiama Cass.11088/2015-;

Considerato che il secondo motivo, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 42 c. 1 dPR n.600/73 è fondato, ove si consideri che in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore- cfr. Cass. 9 novembre 2015 n.22803-;

Considerato che la CTR, disattendendo tale principio, ha considerato la validità della delega impersonale prodotta dall’ufficio;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione degli artt. 7, 32 e 58 dlgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendosi che la CTP non avrebbe potuto ordinare il deposito della delega all’Agenzia delle entrate, è manifestamente fondato, ove si consideri che in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni;

Considerato che la CTR non si è uniformata a tali principi e che non è consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell’art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546-cfr. Cass.14 giugno 2013 n.14942, Cass. 21 giugno 2016 n. 12781-;

Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di omessa pronunzia sulla dedotta invalidità della delega rilasciata a tempo indeterminato è manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto l’atto di impugnazione nel quale la questione, già dedotta in primo grado, è stata riproposta all’esame del giudice di appello;

Considerato che, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, rigettato il primo ed inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania che, in diversa composizione, provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania che, in diversa composizione, provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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