Voluntary e controlli fiscali, nuovo accordo con la Svizzera
Con un recente comunicato stampa il Ministero Economia e Finanze rende noto che è stato concluso un accordo tra il Dipartimento delle Finanze e l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni elvetica – in vigore dal 2 Marzo 2017 – per “rendere operativo lo scambio di informazioni a fini fiscali attraverso richieste di gruppo in base all’art. 27 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera” del 1976.
L’intesa costituisce un ulteriore elemento nel contesto della collaborazione tra i due Paesi per una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell’entrata in vigore, dal 13 luglio 2016, del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni che ha adeguato lo scambio di informazioni al più recente standard dell’Ocse. Il protocollo, che mette fine al segreto bancario ed è operativo, appunto, dal 13 luglio 2016, si applica retroattivamente a tutte le richieste di informazioni successive al 23 febbraio 2015. Le informazioni sono completamente tutelate sotto i profili della privacy in base alle legislazioni nazionali, sono comunicate solo alle autorità che si occupano dei controlli fiscali, sono utilizzabili solo per questi fini e possono essere rivelate solo nel corso di una procedura giudiziaria.
L’accordo definisce le modalità operative per una particolare categoria di “richieste di gruppo” ammissibili, che potranno essere riferite a fatti e circostanze esistenti o realizzate dal 23 febbraio 2015, giorno in cui è stato firmato il Protocollo. Dette richieste, in linea con lo standard Ocse, riguarderanno gruppi di contribuenti identificabili secondo determinati schemi di comportamento, senza che sia obbligatoria una elencazione nominativa nella richiesta.
L’accordo riguarda quelli che sono stati definiti i “contribuenti recalcitranti”, ossia i cittadini italiani che non hanno aderito alla voluntary disclosure e nonostante la richiesta ricevuta dai propri istituti finanziari, hanno rifiutato di fornire il nome del proprio istituto in Svizzera e adeguate rassicurazioni sulla regolarità dei fondi depositati presso le istituzioni finanziarie svizzere interessate.
Dalle richieste di gruppo scaturiscono elenchi nominativi in risposta, che potranno generare ulteriori e più dettagliate richieste di informazioni, relative anche ai conti chiusi e quelli “sostanzialmente chiusi” – ancora in essere con un saldo superiore a 15.000 euro alla data di apertura della voluntary disclosure e meno di 7.500 euro alla chiusura – di pertinenza di clienti italiani.
L’iniziativa segue l’evoluzione del contesto di cooperazione internazionale per la trasparenza fiscale, che comprende lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, che permetterà all’Italia di ricevere in via continuativa, a partire dal prossimo mese di settembre, le informazioni nominative su italiani titolari di risorse finanziarie in un gran numero di Paesi, “compresi i maggiori centri finanziari”. In base all’accordo le richieste di informazioni, che possono riguardare operazioni realizzate dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016, possono avere come oggetto le generalità personali, il numero di conti correnti presenti in Svizzera e il relativo saldo nel lasso di tempo compreso nelle due date indicate.
“In tale rinnovato contesto”, conclude il comunicato stampa, la recente riapertura dei termini della voluntary disclosure fino al 31 luglio 2017 costituisce un’importante opportunità per i contribuenti italiani (considerati a rischio evasione) che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale rispetto alle attività detenute all’estero in violazione delle norme fiscali.
L’accordo non produce effetti per quanti hanno aderito a voluntary disclosure e scudo fiscale o che hanno adeguatamente motivato la compilazione del quadro RW del modello Unico.