FISCALITA

Voluntary Disclosure, risposte ai quesiti

Con l’emanazione della circolare n. 31/E dello scorso 31 agosto l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta e indicazioni operative agli ulteriori quesiti ricevuti, riguardanti problemi di evidenziati dalle strutture dell’Agenzia stessa

e dai professionisti in fase di applicazione della procedura di collaborazione volontaria internazionale, finalizzata all’emersione spontanea dei capitali detenuti illecitamente all’estero, e di quella nazionale, volta a permettere a tutti i contribuenti – non solo a chi ha commesso illeciti fiscali internazionali, il ripristino della legalità fiscale.

come-aprire-un-conto-corrente-estero_5d2ee48aefd0d183fe13d6b5b978bc49La legge n. 186/201 ha introdotto una procedura straordinaria di collaborazione volontaria tramite la quale i contribuenti possono riparare le infedeltà dichiarative passate e instaurare un rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia. La legge, nel modificare il Dl n. 167/1990, convertito con modificazioni dalla legge n. 227/1990, che regola il cosiddetto “monitoraggio fiscale”, ha rinviato l’attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione volontaria all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30/1/2015, di approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura.

Con la circolare n. 10/E del 13/3/2015 sono stati illustrati i principi della procedura di collaborazione; in seguito, per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti ricevute, sono state emanate due circolari, la n. 27/E del 16/7/2015 e la n. 30/E dell’11/8/2015.

Prelievi non giustificati operati su conti correnti esteri. In merito ai prelevamenti operati su conti correnti esteri, la circolare 30/E chiarisce che quelli periodici contenuti nell’ambito del rendimento delle attività illecitamente detenute all’estero che non subiscono incrementi attraverso versamenti di contanti possano, in gran parte dei casi, collegarsi ai consumi personali del contribuente: ciò significa che al di là di tale ipotesi ogni prelievo, anche se esiguo, per essere ricondotto ai consumi personali debba sempre e comunque essere rigorosamente giustificato?

La circolare chiarisce che gli importi destinati ai consumi personali non dimostrabili, pur non essendo quantificabili a priori, possono risultare riferibili a prelievi periodici nell’ambito del rendimento delle attività illecitamente detenute all’estero che non subiscono incrementi attraverso versamenti di contanti. Tale impostazione è stata introdotta per moderare, in presenza di determinati presupposti, l’onere probatorio in capo al soggetto nell’ambito di una specifica procedura, come quella di collaborazione volontaria, in cui lo stesso contribuente è chiamato a fornire in maniera spontanea e completa informazioni e documentazione atte a ricostruire i redditi e le attività da regolarizzare. Ciò premesso non esclude che anche in altre ipotesi, come in caso di patrimonio estero che non produce rendimenti, gli eventuali prelievi risultanti di ammontare e frequenza limitati, possano comunque essere ricondotti ai consumi personali del contribuente.

Cassette di sicurezza. Poiché sono tra le attività per le quali è ammesso il ricorso alla procedura di collaborazione volontaria, sul piano probatorio gli elementi relativi alle violazioni dichiarative possono essere forniti tramite autocertificazione del contribuente?

La circolare 30/E afferma che il contribuente che intenda avvalersi della procedura dovrà far emergere esclusivamente i valori a sua disposizione in Italia che siano stati frutto di evasione fiscale in periodi d’imposta ancora aperti, fornendo informazioni e documenti utili e indicando, inoltre, “la disponibilità dei valori frutto di evasione fiscale come prova della stessa”. Per quanto concerne, ad esempio, le attività e i valori contenuti in una cassetta di sicurezza, la sua apertura e l’inventario potranno avvenire in presenza di testimoni qualificati che diano garanzia di affidabilità, che possono essere un notaio o funzionari della banca; anche questi dovranno quindi dare atto degli importi o dei valori contenuti nella cassetta in un apposito verbale, che sarà allegato alla relazione di accompagnamento. Viene invece escluso il ricorso all’autocertificazione, la cui attendibilità non potrebbe in alcun modo essere verificata dall’Amministrazione finanziaria.

Perfezionamento del rimpatrio giuridico delle attività detenute all’estero. Considerato che, in alternativa al rimpatrio fisico, le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero possono essere oggetto di rimpatrio giuridico affidandole in gestione o in amministrazione a un intermediario finanziario residente, una dichiarazione rilasciata in tal senso dalla società fiduciaria è idonea ad attestare l’avvenuto affidamento delle attività in gestione o in amministrazione?cassette-sicurezza-soldi-olycom-672

La circolare 10/E ha chiarito che il trasferimento delle attività detenute all’estero in gestione o amministrazione a un intermediario finanziario residente si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario assume formalmente in amministrazione o in gestione gli investimenti e le attività stesse. Può costituire idonea documentazione un’attestazione rilasciata dall’intermediario nella quale, oltre alle generalità del contribuente e la data di formale assunzione in carico delle attività, siano minuziosamente indicate anche tipologia, quantità, valore di ciascuna attività oggetto di rimpatrio giuridico e, per ognuna, la natura del mandato fiduciario.

Applicabilità del regime del risparmio gestito. Può essere applicato il regime del risparmio gestito in riferimento ai redditi derivanti dalle attività rimpatriate mediante conferimento di apposito incarico di custodia, deposito, amministrazione o gestione a società fiduciaria c.d. statica? In caso affermativo la relativa opzione può essere esercitata contestualmente al conferimento dell’incarico? E da quale periodo d’imposta è efficace tale opzione?

L’opzione prevista dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997 (c.d. “regime del risparmio gestito”), può essere esercitata dal contribuente che abbia conferito a un soggetto abilitato “l’incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa”. Tra i soggetti abilitati non rientrano le società fiduciarie cosiddette statiche (legge 23/11/1939 n. 1966), ma soltanto le società fiduciarie cosiddette dinamiche (art. 60, comma 4, D.Lgs. n. 415/1996. Per la procedura di collaborazione volontaria che non esiste un’esplicita previsione normativa che preveda la possibilità per le società fiduciarie statiche di applicare il regime di risparmio gestito in relazione alle attività oggetto di emersione. Inoltre, “non si ritengono richiamabili le considerazioni già formulate in tema di scudo fiscale nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 che consentivano l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 del decreto legislativo. n. 461 del 1997 anche da parte degli intermediari che, in via ordinaria, erano abilitati esclusivamente all’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del medesimo decreto legislativo. Infatti, dal momento che la procedura di collaborazione volontaria non prevede l’applicazione di un regime di segretazione e venendo meno, conseguentemente, la presenza di un patrimonio separato detenuto in regime di riservatezza, non vi è necessità di applicare il regime del risparmio gestito ad attività detenute nell’ambito di un mero rapporto di custodia, amministrazione o deposito”.

Sostituzione del contribuente negli obblighi dichiarativi relativi al modello Unico. La società fiduciaria che ha ricevuto l’incarico di amministrazione delle attività oggetto di rimpatrio giuridico può sostituire il contribuente negli obblighi dichiarativi relativi al modello Unico, dall’entrata in vigore della legge fino al perfezionamento del rimpatrio?

scudofiscale_01Per quanto attiene alle attività oggetto di rimpatrio giuridico, il soggetto che ha aderito all’emersione potrà fruire dell’esonero dalla compilazione del quadro RW, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 3, del decreto legge 167/1990, in base al quale gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono: a) per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, se i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi; b) per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro.

In assenza di una specifica previsione di legge, fino al momento dell’avvenuto perfezionamento del rimpatrio giuridico, e in assenza dei citati requisiti anche successivamente, gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all’estero, passibili di produrre redditi imponibili in Italia, gravano solo sul contribuente, che sarà anche tenuto ad assolvere gli eventuali adempimenti dichiarativi per i redditi derivanti da tale attività.

Verifica della provenienza della richiesta dei dati. Come può un operatore finanziario estero verificare l’attendibilità della richiesta di dati sulla base di un waiver e, quindi, la denominazione della struttura dell’Agenzia delle Entrate richiedente e la titolarità del soggetto firmatario?

L’art. 5-quinquies del Dl 167/1990, al comma 4, lett. c), prevede che le sanzioni di cui al precedente art. 5, comma 2, sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale se il soggetto che presenta l’istanza per accedere alla procedura rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria. L’Amministrazione finanziaria italiana può quindi richiedere agli enti creditizi esteri, sulla base di tali autorizzazioni (c.d. waiver), i dati necessari a controllare l’autenticità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria (c.d. monitoraggio rafforzato). Per verificare la denominazione e gli estremi della struttura dell’Agenzia delle Entrate che effettua la richiesta di dati, gli intermediari finanziari esteri possono consultarne il sito web (www.agenziaentrate.it), dove possono verificare i riferimenti delle strutture richiedenti. Il percorso da seguire è il seguente: Home – L’Agenzia – Chi siamo – Organigramma centrale e articolazione degli uffici; accedendo al link Siti regionali si può scegliere la Regione interessata e consultare i dati relativi alla singola Direzione Provinciale, tra i quali si trova anche il nome del Direttore Provinciale preposto alla firma dell’atto o alla relativa delega.


capitali-1000x520 copia AGENZIA DELLE ENTRATE   COMUNICATO STAMPA

Voluntary disclosure:  Ok dell’Agenzia delle Entrate al modello waiver svizzero in alternativa al fac-simile italiano

I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali detenuti in Svizzera potranno utilizzare un nuovo modello di waiver messo a punto dall’Agenzia delle Entrate e dall’Associazione Bancaria Ticinese, coadiuvata dall’Associazione Svizzera dei Banchieri. Il modello, che può essere usato in alternativa al fac-simile già disponibile sul sito delle Entrate, risponde sia alle esigenze del Fisco italiano che a quelle delle banche svizzere, che hanno collaborato per trovare delle soluzioni condivise. Tra le novità, rispetto ai modelli precedenti approntati dall’Associazione Svizzera dei Banchieri, la presenza di maggiori dettagli sull’identificazione della relazione bancaria e alcune modifiche alle relative istruzioni.

Cos’è il waiver – Il waiver è l’autorizzazione rilasciata dai contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria e continuare a detenere le proprie attività finanziarie fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’UE o aderenti al SEE, agli intermediari finanziari esteri per l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati e delle informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura. Sul sito delle Entrate è già disponibile il testo del fac-simile definitivo e delle relative istruzioni che tengono conto delle osservazioni degli operatori del settore e dei professionisti; grazie alla collaborazione con l’autorità bancaria Svizzera e quella del Canton Ticino, il contribuente potrà utilizzare anche il modello apposito delle banche svizzere.

Le novità del waiver svizzero – In merito all’identificazione della relazione bancaria, il modello di waiver proposto è stato uniformato al modello italiano, integrandolo con le ulteriori informazioni di dettaglio presenti nel fac-simile ufficiale dell’Agenzia. Per quanto riguarda, invece, le cassette di sicurezza, nelle istruzioni del modello di waiver svizzero è precisato che formeranno oggetto di comunicazione anche i rapporti di conto corrente collegati al pagamento dei canoni per la tenuta delle cassette stesse. Infine, in caso di revoca del waiver da parte del contribuente, le banche svizzere ne daranno notizia all’Agenzia che potrà irrogare le sanzioni senza riduzioni ed applicare il raddoppio dei termini previsto dall’art. 12 del Dl 78/2009.

Quali vantaggi – Presentando il waiver, il contribuente potrà ottenere una riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall’art. 4 del Dl 167/1990, anche se mantiene o trasferisce le attività finanziarie, oggetto della procedura di collaborazione volontaria presso un intermediario fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’UE o aderenti al SEE. Inoltre, al contribuente che presenta il waiver non si applica il raddoppio dei termini (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl 78/2009), nel caso in cui le attività finanziarie continuino ad essere detenute o vengano trasferite a seguito dell’attivazione della procedura in Svizzera, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale in base agli standard OCSE entro il 2 marzo 2015.

Dove trovare i modelli – È possibile scaricare il fac-simile di waiver svizzero e quello ufficiale dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal sito internet dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla voluntary disclosure.

 

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay