FISCALITA

Volontariato, esonero dall’IVA per le attività di pubblico interesse generale

In base alla legge quadro sul volontariato (n. 266/1991) è considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività prevista dalla norma, che usufruisca in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le Odv

Le organizzazioni di volontariato (Odv) possono assumere la forma giuridica che ritengono più appropriata per perseguire i loro fini, fermo restando il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. I punti fermi che devono essere espressamente previsti nell’atto costitutivo o nello statuto e negli accordi degli aderenti, oltre a quanto disposto dal codice civile per le forme giuridiche, sono: l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative e la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i relativi criteri di ammissione e di esclusione, i loro obblighi e diritti. Inoltre, devono essere statuiti l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare beni, contributi e lasciti ricevuti, e le modalità di approvazione da parte dell’assemblea degli aderenti.

Queste organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o tramite convenzioni con queste. La legge quadro sancisce anche che “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” (articolo 8, al comma 2).

Il mancato impegno a emettere fattura

Il caso oggetto di interpello (Risposta n. 92/2022) è prospettato da una organizzazione di volontariato iscritta nell’elenco territoriale e autorizzata al trasporto infermi, che svolge il servizio di trasporto sanitario di soggetti dializzati, il cui statuto prevede espressamente, tra le attività svolte a fini solidaristici, le prestazioni socio sanitarie tra le quali il soccorso sanitario e il trasporto disabili e dializzati. L’attività è svolta esclusivamente attraverso una precisa autorizzazione delle Asl, che ogni anno stilano gli elenchi delle strutture autorizzate e rimborsano le spese per il trasporto dei malati a seguito di una rendicontazione amministrativo-contabile, che mensilmente viene inviata alle aziende stesse.

L’interpello è motivato dalla esclusione della Odv istante dall’elenco delle strutture autorizzate al trasporto da parte di una Asl, giustificato dalla mancata presentazione della dichiarazione di impegno a emettere fattura, ma l’organizzazione, priva di partita IVA, vorrebbe utilizzare un documento contenente la dichiarazione a emettere “ricevute di pagamento”. L’azienda sanitaria ha però negato tale possibilità sulla base di quanto previsto d un decreto in materia di trasporto utenti sottoposti a terapia dialitica, nel quale si parla genericamente di “organizzazioni” che devono possedere precisi requisiti e dichiarare l’impegno ad emettere fattura, senza alcuna precisazione o distinzione tra associazioni di volontariato e altre forme giuridiche d’impresa.

La risposta 50/2020

Nella risposta n. 50 del 12 febbraio 2020 è stato già spiegato che, affinché un’organizzazione di volontariato possa beneficiare dell’agevolazione fiscale ai fini IVA, devono ricorrere le seguenti condizioni:

• iscrizione nei registri predisposti da Regioni e Province autonome;

• le somme ricevute devono costituire il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.

Si tratta, comunque, di attività svolta sulla base di un principio non lucrativo, che quindi può essere definita di natura non commerciale.

Il Codice del Terzo settore

Peraltro, riguardo alla disciplina prevista ai fini IVA dalla citata legge 266/1991, risulta attualmente in vigore per effetto di quanto previsto dagli articoli 102 e 104 del o Codice del Terzo settore (Cts). L’Organizzazione, quindi, in presenza dei requisiti prima descritti, non è soggetta all’obbligo di aprire la partita IVA né a emettere fatture nei confronti delle Asl, ovviamente nell’ambito dello svolgimento di attività con finalità puramente di pubblico interesse previste dal Cts, tra le quali rientrano il soccorso sanitario e il trasporto di disabili e infermi per conto delle Asl o di enti pubblici.

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