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Visure catastali e ipotecarie gratuite, le novità

Dal 1° dicembre 2012 l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate, che tramite i provvedimenti del 4/3/2014 e del 2/8/2016 ha attivato il servizio di consultazione telematica, gratuita e in esenzione da tributi – sia tramite i canali Entratel e Fisconline, che presso gli uffici – rispettivamente, per le persone fisiche e per le persone non fisiche (società, enti pubblici o privati, associazioni, ecc.). Con la recente circolare n. 3/E del 24 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di accesso ai servizi gratuiti di consultazione delle banche dati ipotecaria per i proprietari, anche per quota, e sui tipi di documenti consultabili, anche per arricchire di informazioni utili la possibilità di accesso agli atti catastali e ai registri immobiliari, le principali delle quali sono comunque già disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, alla voce “Consultazioni personali”.

 

Le modalità di accesso

Il Dl 161/2012 introduce una specifica esenzione dal pagamento dei tributi speciali e delle tasse ipotecarie normalmente dovuti per le consultazioni catastali (visure) e per quelle ipotecarie (ispezioni). L’esenzione è prevista con espresso riferimento alle richieste effettuate “in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento” (consultazioni personali). Con il citato provvedimento 2/8/2016 è stato completato il quadro che consente l’erogazione del servizio.

L’accesso telematico al servizio di consultazione personale è accessibile sia alle persone fisiche che a quelle non fisiche (tramite i soggetti incaricati), purché in possesso delle credenziali fiscali che l’Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano ai servizi di Entratel/Fisconline.

Una volta selezionata la Provincia, viene visualizzato l’elenco degli immobili censiti al catasto terreni e al catasto fabbricati, con possibilità di richiedere:

  • la visura catastale relativa alla particella di terreno o all’unità immobiliare urbana selezionata (“Visura per immobile attuale”, “Visura per immobile storica”, “Visura della mappa”, “Visura planimetrica”);
  • l’ispezione ipotecaria relativa alla particella di terreno o all’unità immobiliare urbana selezionata. Con riferimento alle ispezioni ipotecarie, la ricerca online permette di reperire le sole formalità eseguite dopo l’automazione dei registri immobiliari che vengono consultati: le informazioni saranno rinvenibili solo se in presenza sia del richiedente, individuato tramite il relativo codice fiscale, sia degli immobili di cui lo stesso risulta intestatario negli atti catastali; non potranno quindi essere reperite online le trascrizioni e le iscrizioni eseguite prima dell’automazione della Conservatoria, né quelle in cui gli immobili sono individuati con identificativi catastali diversi da quelli attuali, né quelle in cui il soggetto è presente con un codice fiscale diverso da quello del richiedente.

Presso gli uffici dell’Agenzia la richiesta di consultazioni personali dovrà essere corredata da un valido documento di identità o di riconoscimento. Per quanto concerne i soggetti privi in tutto o in parte della capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati, ecc.), la richiesta può essere avanzata dal rappresentante legale (genitore, tutore, curatore, ecc.); per le persone non fisiche la richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante.

 

I documenti consultabili

Con la circolare n. 4/T del 2012 è stato già chiarito quali consultazioni si considerano “personali”, specificando fra l’altro che il requisito previsto è collegato, per quanto riguarda le visure catastali, alla circostanza che il soggetto richiedente sia iscritto negli atti del catasto e risulti riportato, al momento della richiesta, fra gli intestatari catastali degli immobili oggetto di consultazione. Per individuare la “titolarità attuale”, di solito, si avrà riguardo alla presenza di trascrizioni “a favore” del richiedente relative ad atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, e all’assenza di successive formalità che comportino il trasferimento del medesimo immobile (in quanto, in tale ipotesi, la titolarità attuale del bene sarebbe venuta meno). Ad esempio, sono trascrizioni “a favore” – atte a individuare la titolarità – quelle relative a compravendite, permute, donazioni, acquisti a causa di morte, divisioni, decreti di trasferimento, sentenze di usucapione, ecc. (gli atti soggetti a trascrizione sono individuati negli artt. 2643 e segg. del codice civile, che disciplinano anche gli effetti della trascrizione, e in altre disposizioni di legge). Un’ipotesi particolare (trattata nella circolare 4/T del 2012 e che può rinvenirsi sia nella banca dati catastale che in quella ipotecaria) riguarda gli acquisti fatti in regime di comunione legale, quando nel relativo atto è intervenuto solo uno dei coniugi (o una sola delle parti unite civilmente o delle parti che hanno concluso un contratto di convivenza adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni) e la voltura e la trascrizione sono state fatte solo “a favore” di quest’ultimo: è stato già chiarito che in questi casi la visura o l’ispezione “personali” potranno essere eseguite in esenzione per i beni acquistati in comunione legale, essendo gli stessi di titolarità di entrambi i coniugi, per effetto di tale regime patrimoniale. Le stesse considerazioni possono essere svolte anche nei confronti delle parti dell’unione civile o dei soggetti che, sottoscritto un contratto di convivenza, hanno scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni (legge 76/2016, art. 1, commi 13 e 53).

Non saranno invece consultabili gratuitamente i sequestri e i pignoramenti trascritti “a favore” del richiedente trattandosi, in linea di principio, di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.

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