FISCALITA LAVORO

Vetture e utilizzo esclusivo per scopi aziendali, le spese si deducono integralmente

L’interpello è presentato da una società che svolge un’attività per la quale devono essere utilizzate autovetture appositamente attrezzate e contrassegnate, le cui caratteristiche specifiche ne escludono un uso privato: tale aspetto le fa rientrare fra gli automezzi destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Nel caso prospettato si fa riferimento, in particolare, alle disposizioni contenute in un decreto del Ministero dell’Interno che stabiliscono le caratteristiche minime e i requisiti minimi di qualità per il servizio previsto, che deve essere effettuato utilizzando automezzi muniti delle stesse caratteristiche possedute dai mezzi utilizzati dalla società istante. Dopo aver richiamato i chiarimenti forniti nella circolare 48/E del 1998, e nel presupposto che l’utilizzo di queste vetture risponda a un preciso obbligo normativo e che non sia quindi possibile svolgere il servizio senza le stesse, l’azienda istante ritiene che gli automezzi attrezzati siano qualificabili come beni strumentali.

Normativa e prassi sono chiare

L’Agenzia delle entrate, nella risposta 553/2022, ricorda che l’articolo 164 del TUIR contiene le norme generali sul trattamento fiscale applicabile ai veicoli posseduti in regime d’impresa e stabilisce (comma 1, lettera a) che le spese e gli altri componenti negativi, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili per l’intero ammontare se destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Sottolinea, inoltre, che il punto è già stato oggetto di risposta in precedenti documenti di prassi (circolare 37 del 1997; circolare 48 del 1998; circolare 1/E del 2007; risoluzione 59/E del 2007), nei quali si è più volte espressa sul concetto di strumentalità “esclusiva”, sostenendo costantemente che ai fini delle imposte sui redditi si considerano “utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa” i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.

Questo requisito, alla luce delle informazioni inizialmente fornite non era stato soddisfatto, ma sulla base dei nuovi elementi forniti dall’interpellante, l’essenzialità degli automezzi per l’effettuazione dell’attività svolta e, quindi, la loro strumentalità allo svolgimento della prestazione resa, si realizza per effetto delle disposizioni contenute nel Dm del Ministero dell’Interno.

Strumentalità ed elementi di controllo

Con la successiva documentazione integrativa, sul tema dell’eventualità di un utilizzo privato delle vetture in questione, l’istante ha dichiarato che le stesse devono essere munite per legge di particolari dotazioni e devono anche essere dotate di un’apparecchiatura appositamente studiata e approvata dalla Prefettura. Inoltre, la normativa vigente prevede che quando le vetture sono in servizio possono essere guidate esclusivamente da personale autorizzato; ove ciò non avvenisse, un controllo delle Forze dell’Ordine farebbe scattare una sanzione.

E c’è un altro elemento di controllo. Alla fine di ogni turno di servizio il conducente deve compilare un’apposita scheda nella quale viene indicato il chilometraggio della vettura all’inizio e alla fine del servizio: questi dati permettono di verificare se l’utilizzo del mezzo corrisponde al servizio cui era destinato e lo stesso controllo potrebbe essere compiuto, nell’eventualità di una verifica, dall’Agenzia delle entrate e/o dalla Guardia di Finanza.

Escluso l’uso privato

Gli elementi forniti – tra i quali anche una documentazione fotografica e l’elenco delle auto di servizio con indicazione delle dotazioni – valgono a escludere, si legge nella risposta del Fisco, l’uso privato dei mezzi, poiché un’autovettura così chiaramente ed evidentemente contrassegnata “non è realisticamente utilizzabile per scopi estranei a quelli aziendali”. Va inoltre considerato che tali elementi distintivi non sono rimuovibili né mascherabili, per cui un uso privato di questi mezzi risulta impensabile, tanto più che l’azienda possiede altre autovetture, prive delle dotazioni descritte, dedicate a usi aziendali e assoggettate ai limiti del citato art. 164 del TUIR. Tenuto conto, dunque che i mezzi in questione non possono in alcun modo essere utilizzati per un uso privato, il che realizza il vincolo di strumentalità esclusiva – come già chiarito in diversi documenti di prassi – l’Agenzia condivide la soluzione interpretativa proposta di considerare integralmente deducibili, ai fini delle imposte dirette, le spese sostenute per questi mezzi.

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