Versamenti IVA, le risposte del Fisco
Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate ha risposto alle numerose richieste di chiarimenti in materia di versamenti IVA, alla luce delle novità introdotte dal Dl 193/2016, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 225/2016.
Il citato decreto legge (art. 7-quater, comma 20), ha modificato gli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di cui al DPR 542/1999, che di conseguenza ora prevedono, rispettivamente, che: a) la differenza tra l’ammontare dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e quello delle somme già versate mensilmente, si paga entro il 16 marzo di ciascun anno o entro il termine previsto dall’art. 17, comma 1, del Regolamento di cui al DPR 435/2001, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data (art. 6, comma 1), e che i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 600 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, o un miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare per il versamento dell’imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto dall’art. 17, comma 1, del regolamento di cui al DPR 435/2001, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
Al riguardo, i dubbi più frequenti riguardano la possibilità di continuare ad applicare le indicazioni in materia di termini di versamento IVA, fornite in via amministrativa in base alle norme previgenti.
Periodo d’imposta
Considerato che i termini di versamento per i soggetti IRES con periodi d’imposta diversi da quello solare (a cavallo d’anno o in parte d’anno per effetto di operazioni straordinarie) o per le società o le associazioni di cui all’art. 5, nelle ipotesi di operazioni straordinarie, non sono applicabili al versamento dell’IVA annuale, si chiede di confermare che il richiamo al comma 1 dell’art. 17, DPR 435/2001 contenuto negli articoli 6 e 7, comma 1, lett. b), del DPR 542/1999, è da riferirsi ai termini di versamento del saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi/IRAP per i soli soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, compreso quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre.
In base ai citati articoli 6 e 7, comma 1, lett. b), del DPR 542, il versamento del saldo IVA si può posticipare dal 16 marzo di ogni anno al termine previsto, per il versamento delle imposte dirette e IRAP, dall’art. 17, comma 1, DPR 435/2001. In proposito, il comma 1 dell’art. 17 fissa:
al 30 giugno di ciascun anno il termine di versamento delle imposte da parte di persone fisiche e ditte individuali il cui esercizio d’imposta coincide con l’anno solare;
all’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, il termine di versamento delle imposte da parte delle società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, nei casi di cui agli artt. 5 e 5-bis, DPR 322/1998;
all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi approva il bilancio oltre quattro mesi, il termine di versamento da parte delle persone giuridiche. Comunque, si legge nella risoluzione 73/E, “una lettura sistematica e coordinata delle norme porta a ritenere che il rinvio contenuto nei citati artt. 6 e 7, comma 1, lett. b), deve intendersi fatto al solo termine di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 17 (30 giugno di ogni anno), e ciò anche per coloro che hanno diversi termini di versamento delle imposte dirette, nel presupposto che, essendo l’IVA un’imposta ‘solare’, il termine cui riferire il differimento non possa che essere quello stabilito per coloro che hanno un esercizio d’imposta coincidente con l’anno solare”. In pratica, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono fruire del differimento e versare l’IVA entro il 30 giugno.
Compensazione
In caso di versamento del saldo IVA il 30 giugno, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si chiede conferma della possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette scaturiti dalla dichiarazione annuale dei redditi, e di applicare la maggiorazione soltanto al debito IVA non compensato.
Resta valido quanto già precisato con le circolari n. 144 del 1998 e n. 113 del 2000, la maggiorazione dello 0,40% prevista per ogni mese o frazione di mese si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel mod. F24. Nel documento di prassi in commento, inoltre, l’Agenzia precisa che in presenza di crediti d’imposta compensabili già a partire dal 1° gennaio, la scelta di rinviare l’esposizione nel mod. F24 della compensazione del debito IVA con tali crediti – dal 16 marzo (data di scadenza del saldo annuale IVA) al 30 giugno (dataa di scadenza del versamento delle IIDD) – è solo formale, per cui non può produrre interessi corrispettivi.
Rateizzazione
Slittamento del pagamento IVA al 30 giugno: maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, rimane la possibilità di rateizzare il debito IVA a partire dal 30 giugno?
Nelle istruzioni del modello IVA 2017 si legge che i contribuenti possono versare in unica soluzione o rateizzare quanto dovuto (ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 241/1997. Chi ricorre al differimento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a partire dal 30 giugno.
In caso di rateizzazione del saldo IVA annuale con decorrenza dal 30 giugno, resta possibile compensare il debito totale IVA con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi e rateizzare solo l’IVA in eccedenza?
L’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 prevede la compensazione di debiti e crediti d’imposta derivanti dalle dichiarazioni annuali, compresi quelli di IVA e imposte dirette e la rateizzazione riguarda soltanto l’importo rimanente dopo la compensazione con i crediti delle altre imposte.
Differimento dei termini
Si chiede se è possibile pagare l’IVA annuale il 30 luglio (31 luglio perché nel 2017 il 30 è domenica) con ulteriore maggiorazione dello 0,40% dal 30 giugno al 30 luglio.
Gli articoli 6 e 7, comma 1, lett. b), del DPR 542/1999 consentono il differimento del versamento del saldo IVA al 30 giugno, scadenza ulteriormente posticipata al 30 luglio dal comma 2 dell’art. 17, DPR 435/2001. Ne deriva che il versamento del saldo IVA può essere posticipato:
al 30 giugno, aggiungendo all’importo da versare – al netto delle compensazioni – gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno, sempre al netto delle compensazioni, gli ulteriori interessi dello 0,40 %.